Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/02/2016 n. 664 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCESSO TRIBUTARIO - Appello - Rigetto - Raddoppio contributo unificato - Applicabilità - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’applicabilità, anche nel processo tributario, del raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228/2012, nel caso in cui l’impugnazione venga integralmente rigettata. Il ricorrente contestava, in sostanza, che tale conseguenza economica potesse operare nel processo tributario.

La decisione

Il gravame è stato rigettato. La sentenza ha ritenuto applicabile al processo tributario il raddoppio del contributo unificato, in quanto la finalità deflattiva della norma riguarda anche questo tipo di processo. Dal 2011, infatti, il processo tributario è stato equiparato al processo civile quanto all’assoggettamento al contributo unificato; pertanto, in caso di rigetto dell’impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto per il ricorso o appello.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia)

    Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    La disposizione si applica anche al processo tributario e impone il pagamento di un ulteriore contributo unificato quando l’impugnazione è integralmente rigettata, dichiarata inammissibile o improcedibile.

  • Art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    La norma ha introdotto nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002 il comma 1-quater, prevedendo il raddoppio del contributo unificato in caso di esito negativo dell’impugnazione.

  • Riforma del processo tributario del 2011

    La riforma ha equiparato il processo tributario al processo civile anche sotto il profilo dell’assoggettamento al contributo unificato, rendendo applicabile la disciplina del raddoppio.

Massime di principio

  • Il raddoppio del contributo unificato può applicarsi anche alle impugnazioni tributarie, non soltanto ai giudizi civili.
  • In caso di rigetto integrale dell’appello o di altra impugnazione, la parte che ha promosso il gravame può essere obbligata a versare un ulteriore contributo unificato dello stesso importo di quello originario.
  • La stessa conseguenza può operare quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile o improcedibile.
  • La ratio della disciplina è deflattiva: scoraggiare impugnazioni infondate o prive dei requisiti processuali.
  • Il pagamento aggiuntivo riguarda la parte che ha proposto l’impugnazione, indipendentemente dal fatto che sia un contribuente privato o un ente pubblico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.