Sentenza del 04/02/2016 n. 664 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Appello - Rigetto - Raddoppio contributo unificato - Applicabilità - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’applicabilità, anche nel processo tributario, del raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228/2012, nel caso in cui l’impugnazione venga integralmente rigettata. Il ricorrente contestava, in sostanza, che tale conseguenza economica potesse operare nel processo tributario.
La decisione
Il gravame è stato rigettato. La sentenza ha ritenuto applicabile al processo tributario il raddoppio del contributo unificato, in quanto la finalità deflattiva della norma riguarda anche questo tipo di processo. Dal 2011, infatti, il processo tributario è stato equiparato al processo civile quanto all’assoggettamento al contributo unificato; pertanto, in caso di rigetto dell’impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto per il ricorso o appello.
Norme richiamate
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia)
Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La disposizione si applica anche al processo tributario e impone il pagamento di un ulteriore contributo unificato quando l’impugnazione è integralmente rigettata, dichiarata inammissibile o improcedibile.
Art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
La norma ha introdotto nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002 il comma 1-quater, prevedendo il raddoppio del contributo unificato in caso di esito negativo dell’impugnazione.
Riforma del processo tributario del 2011
La riforma ha equiparato il processo tributario al processo civile anche sotto il profilo dell’assoggettamento al contributo unificato, rendendo applicabile la disciplina del raddoppio.
Massime di principio
- Il raddoppio del contributo unificato può applicarsi anche alle impugnazioni tributarie, non soltanto ai giudizi civili.
- In caso di rigetto integrale dell’appello o di altra impugnazione, la parte che ha promosso il gravame può essere obbligata a versare un ulteriore contributo unificato dello stesso importo di quello originario.
- La stessa conseguenza può operare quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile o improcedibile.
- La ratio della disciplina è deflattiva: scoraggiare impugnazioni infondate o prive dei requisiti processuali.
- Il pagamento aggiuntivo riguarda la parte che ha proposto l’impugnazione, indipendentemente dal fatto che sia un contribuente privato o un ente pubblico.
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