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Sentenza

Sentenza del 04/02/2016 n. 660 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Prove illegittimamente acquisite - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF 2006, con cui erano stati contestati maggiori redditi derivanti da capitali e movimentazioni finanziarie detenuti presso una banca di Ginevra e non indicati nel quadro RW. Ha sostenuto: l'illegittima applicazione retroattiva dell'art. 12 del D.Lgs. n. 78/2009; l'inutilizzabilità dei dati della cosiddetta Lista Falciani, ritenuti acquisiti illecitamente e privi di adeguata ufficialità; l'irregolarità della notificazione dell'avviso per vizi della relata; nonché, originariamente, un difetto di motivazione e di allegazione degli atti presupposti.

La decisione

La CTP di Milano aveva accolto il ricorso ritenendo inutilizzabili i dati della Lista Falciani. La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato integralmente la decisione. Ha ritenuto utilizzabili i dati, sia perché trasmessi ufficialmente dall'amministrazione fiscale francese nell'ambito della cooperazione internazionale, sia perché, anche se acquisiti irritualmente, nel processo tributario possono costituire indizi o prove atipiche, purché attendibili e valutabili nel contraddittorio. La contribuente non aveva contestato nel merito la veridicità dei dati né fornito elementi contrari. La CTR ha inoltre ritenuto applicabile anche all'anno 2006 l'art. 12 del D.Lgs. n. 78/2009, qualificandolo come norma procedimentale, e ha escluso l'invalidità della notifica, poiché il plico era stato effettivamente ricevuto. L'avviso di accertamento è stato quindi confermato e B. M. R. è stata condannata alle spese di lite, liquidate in complessivi 2.300 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 78/2009

    In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ... si presumono costituite, salva prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

    La norma è stata qualificata come procedimentale e, secondo la CTR, può essere applicata anche a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore. Introduce una presunzione relativa, superabile dal contribuente con prova contraria.

  • Art. 53 Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    È richiamato per giustificare una lettura sostanzialistica del processo tributario, favorevole all'utilizzo degli elementi utili all'accertamento dell'effettiva capacità contributiva, anche se acquisiti con modalità non pienamente rituali.

  • Art. 56, D.Lgs. n. 546/1992

    Le questioni non riproposte espressamente in appello si intendono rinunciate; per questo la doglianza relativa al difetto di motivazione e alla mancata allegazione degli atti presupposti è stata considerata abbandonata.

  • Legge n. 890/1982

    In tema di notificazione a mezzo posta, l'omessa relata sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario costituisce una mera irregolarità e non determina l'inesistenza della notifica, quando l'avviso di ricevimento dimostri la consegna e l'atto abbia raggiunto il suo scopo.

  • Cassazione, sentenze n. 24923/2011, n. 17183/2015 e ordinanza n. 9760/2015

    Nel processo tributario possono essere utilizzati anche elementi acquisiti in modo irrituale o atipico. Il punto decisivo è la loro attendibilità, che deve essere valutata dal giudice nel contraddittorio, consentendo al contribuente di fornire elementi idonei a smentirli.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'acquisizione irregolare di un documento non ne determina automaticamente l'inutilizzabilità: il giudice deve soprattutto verificarne attendibilità, coerenza e forza indiziaria.
  • I dati provenienti da autorità fiscali estere tramite procedure ufficiali di cooperazione internazionale godono di particolare attendibilità e possono fondare un accertamento, anche se originariamente derivano da una fonte privata o illecita.
  • La contestazione del contribuente non dovrebbe limitarsi a eccepire l'illegittima acquisizione del documento, ma deve contestarne specificamente contenuto, riferibilità, completezza e correttezza, offrendo prove o indizi contrari.
  • Una presunzione fiscale relativa può essere applicata a periodi precedenti se la norma viene qualificata come procedimentale e non come disposizione sostanziale che istituisce un nuovo tributo o modifica retroattivamente il presupposto impositivo.
  • Un vizio formale della notificazione, come l'assenza della relata nella notifica postale, tende a essere considerato sanato o comunque non invalidante quando il destinatario abbia effettivamente ricevuto l'atto e abbia potuto difendersi.
  • Le questioni già sollevate in primo grado devono essere riproposte chiaramente in appello; in mancanza, possono essere considerate rinunciate e non saranno esaminate dal giudice di secondo grado.

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