Sentenza del 04/02/2016 n. 661 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Notificazione - Irreperibilità assoluta - Messo notificatore - Obbligo di ricerche - Contenuto - Informazioni presso custode - Sufficienza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento di euro 88.841,65 sostenendo di non aver ricevuto i quattro avvisi di accertamento presupposti, notificati nel 2010 ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973. Contestava in particolare che il messo notificatore avesse adeguatamente accertato la sua irreperibilità assoluta, ritenendo insufficienti le sole informazioni ricevute dalla custode dello stabile presso il precedente domicilio fiscale. La questione centrale riguardava quindi la distinzione tra irreperibilità relativa, che impone il rito dell'art. 140 c.p.c., e irreperibilità assoluta, che consente la notifica secondo l'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva annullato la pretesa per invalidità delle notifiche. Ha ritenuto legittime le notifiche degli avvisi di accertamento perché il messo, recatosi presso l'ultimo domicilio fiscale noto, aveva constatato l'assenza del contribuente e acquisito dalla custode l'informazione che egli si era trasferito in località sconosciuta. Tale attività è stata considerata sufficiente, secondo l'ordinaria diligenza esigibile, a dimostrare l'irreperibilità assoluta nel Comune. Le cartelle di pagamento sono state quindi dichiarate legittime e B. S. è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
La notifica secondo tale disposizione è applicabile quando il messo notificatore non reperisce il contribuente perché trasferito in luogo sconosciuto.
La norma disciplina la notificazione degli atti tributari nei casi di irreperibilità assoluta. Il procedimento richiede il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo comunale e il decorso di otto giorni dall'affissione.
Art. 140 c.p.c.
La notificazione è eseguita secondo tale rito quando il destinatario è temporaneamente assente dal domicilio conosciuto e non è possibile consegnare l'atto alle persone legittimate.
La disposizione si applica nei casi di irreperibilità relativa, ad esempio quando il destinatario si è trasferito o si trova temporaneamente assente, ma resta reperibile nell'ambito del Comune o presso un domicilio conosciuto. Sono necessari, tra gli altri adempimenti, la raccomandata informativa e il decorso del termine previsto.
Art. 148, comma 2, c.p.c.
L'attività di ricerca deve risultare dalla relata di notifica o emergere inequivocabilmente dagli atti del notificatore.
La relata deve documentare le verifiche svolte per stabilire se ricorra l'irreperibilità relativa o assoluta. Nel caso concreto, l'indicazione delle informazioni fornite dalla custode è stata ritenuta sufficiente.
Art. 137 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 140 c.p.c. e all'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 nel quadro generale delle modalità di notificazione degli atti.
Art. 143 c.p.c.
È stato richiamato quale disciplina civilistica per i destinatari assolutamente irreperibili, anche per evidenziare che informazioni raccolte dal portiere o custode circa il trasferimento in luogo ignoto possono, in determinate circostanze, giustificare il ricorso alla notificazione per irreperibilità assoluta.
Massime di principio
- Prima di utilizzare il rito per irreperibilità assoluta, il messo notificatore deve svolgere ricerche ragionevoli nel Comune dell'ultimo domicilio fiscale per verificare se il destinatario sia soltanto temporaneamente assente o si sia trasferito altrove.
- La distinzione è essenziale: l'irreperibilità relativa comporta il rito dell'art. 140 c.p.c. e la raccomandata informativa; l'irreperibilità assoluta consente il procedimento dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, senza raccomandata informativa e con perfezionamento dopo otto giorni dall'affissione all'albo comunale.
- Le ricerche non devono essere illimitate, costose o eccezionali: è sufficiente l'ordinaria diligenza, valutata secondo normalità e buona fede, presso luoghi e persone ragionevolmente idonei a fornire informazioni, come l'ufficio anagrafe o il custode dello stabile.
- Le informazioni raccolte dal custode o portiere possono essere sufficienti se attendibili, specificamente riportate nella relata e indicano che il destinatario ha abbandonato il domicilio per trasferirsi in un luogo sconosciuto.
- La validità della notifica dipende anche dalla completezza della relata: le ricerche e il motivo per cui si è scelto il rito dell'irreperibilità assoluta devono emergere in modo chiaro dagli atti del notificatore.
- La successiva reperibilità del contribuente presso il luogo di lavoro o presso un diverso indirizzo non dimostra necessariamente che egli fosse reperibile presso il domicilio fiscale al momento della precedente notifica.
- Chi contesta la notifica dovrebbe indicare concretamente quale fosse il diverso indirizzo, nello stesso Comune, presso cui avrebbe potuto essere trovato; la mancata indicazione può indebolire la contestazione dell'irreperibilità assoluta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 feb 2016Sentenza del 04/02/2016 n. 268 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 4 feb 2016Sentenza del 04/02/2016 n. 660 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 4 feb 2016Sentenza del 04/02/2016 n. 664 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 4 feb 2016Sentenza del 04/02/2016 n. 665 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 4 feb 2016Sentenza del 04/02/2016 n. 673 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 4 feb 2016Sentenza del 04/02/2016 n. 692 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →