Sentenza del 04/02/2016 n. 673 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Avviso di Accertamento motivato per relationem al pvc - Mancata comunicazione del pvc alla curatela fallimentare - Nullità dell'atto impositivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta ed è stata dichiarata la nullità radicale degli avvisi di accertamento. Il rinvio al PVC non era sufficiente, poiché il documento non era stato portato a conoscenza della curatela né allegato o trascritto negli atti impositivi. Non è stato ritenuto sufficiente neppure l'obbligo del fallito di consegnare al curatore la documentazione contabile della società.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli avvisi di accertamento erano motivati per relationem mediante rinvio a un processo verbale di constatazione (PVC). Il PVC era stato comunicato all'amministratore della società prima del fallimento, ma non alla curatela fallimentare. La curatela ha contestato la validità degli avvisi, sostenendo che il documento richiamato non era stato né allegato né trascritto e non poteva considerarsi conosciuto dal curatore. Non sussiste infatti un rapporto di immedesimazione o rappresentanza tra società fallita e curatore tale da far presumere che la conoscenza del PVC da parte dell'amministratore equivalga alla conoscenza da parte della curatela.
Norme richiamate
Art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
L'atto impositivo deve contenere l'indicazione degli imponibili, delle aliquote e delle imposte e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato; se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, salvo che l'atto ne riproduca il contenuto essenziale.
Quando l'avviso rinvia a un atto esterno non conosciuto dal contribuente, l'Amministrazione deve allegarlo o riprodurne il contenuto essenziale, a pena di nullità.
Art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
Gli atti richiamati nella motivazione devono essere allegati, salvo che l'atto impositivo ne riproduca il contenuto essenziale o che siano già conosciuti dal contribuente.
La motivazione per relationem è valida solo se il documento richiamato è già conosciuto dal destinatario oppure viene allegato o adeguatamente riprodotto nell'avviso.
Art. 7, legge n. 212/2000
Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
La motivazione dell'atto tributario deve consentire al destinatario una piena e immediata conoscenza delle ragioni della pretesa; il semplice rinvio a un documento non conosciuto non è sufficiente.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento richiama un PVC o altro documento esterno, tale documento deve essere allegato, trascritto nei suoi contenuti essenziali oppure essere già stato effettivamente conosciuto dal destinatario dell'avviso.
- La conoscenza del documento da parte dell'amministratore della società prima del fallimento non implica automaticamente la conoscenza da parte della curatela fallimentare.
- Fallito e curatore non sono soggetti giuridicamente fungibili: non si presume che la comunicazione effettuata al primo sia valida anche nei confronti del secondo.
- L'obbligo del fallito di consegnare al curatore libri e documenti contabili non sana, da solo, la mancata comunicazione del PVC né sostituisce l'obbligo dell'Amministrazione di garantire la conoscibilità dell'atto richiamato.
- La mancata allegazione o comunicazione del documento essenziale richiamato per relationem può determinare la nullità dell'avviso per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa.
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