Regolamento (UE) 2026/2281
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2281 del Consiglio, del 12 ottobre 2026, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/2281 aggiorna l’elenco dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, inserendo persone ed entità associate al complesso militare-industriale russo. Il Consiglio giustifica le designazioni con il sostegno materiale fornito al settore, anche attraverso la direzione di imprese che il governo russo ha individuato come appartenenti a tale complesso e che possono beneficiare di sovvenzioni federali. Le nuove iscrizioni producono effetti dalla pubblicazione del regolamento, il 12 ottobre 2026.
Aggiornamento dell’elenco UE delle persone ed entità soggette a misure restrittive relative alla Russia e all’Ucraina.
Ambito di applicazione
Il regolamento modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, aggiungendovi persone fisiche ed entità individuate per il loro coinvolgimento o sostegno al complesso militare-industriale russo. Le misure si applicano nell’ambito del regime UE di congelamento dei beni e divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti elencati, secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 269/2014. L’atto entra in vigore il 12 ottobre 2026, giorno della pubblicazione; il testo fornito non indica esclusioni specifiche.
Aggiornamento delle misure restrittive UE relative all’Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2281 attua il regolamento (UE) n. 269/2014 mediante nuove iscrizioni nell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive. Il Consiglio collega l’intervento alla prosecuzione e all’escalation dell’aggressione russa contro l’Ucraina, agli attacchi contro civili e infrastrutture civili e alla necessità di aumentare la pressione sulla Russia, in particolare nei confronti del suo complesso militare-industriale.
Base normativa e finalità
L’atto è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 18 e 19 giugno 2026, aveva riaffermato il sostegno all’indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina entro i confini riconosciuti internazionalmente e condannato la recente escalation militare russa.
Soggetti aggiunti all’elenco
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 secondo l’allegato del nuovo atto. I considerando indicano l’inserimento di 826 entità e 743 persone. Le schede riportate nell’allegato identificano i soggetti e precisano, ove disponibili, denominazione, cittadinanza o luogo di registrazione, funzioni, indirizzi e numeri identificativi, motivazione e data di inserimento.
Le persone elencate sono principalmente dirigenti generali, direttori, amministratori o responsabili di società, imprese e istituti russi. La motivazione individuale ricorrente è che la persona dirige una o più organizzazioni dell’industria russa degli armamenti e, per tale ruolo, fornisce sostegno materiale al complesso militare-industriale russo. L’allegato comprende anche responsabili di enti pubblici, istituti di ricerca e organismi statali, nonché soggetti con incarichi ad interim o di amministrazione esterna.
Le entità sono designate perché il governo della Federazione russa le ha individuate come appartenenti al complesso militare-industriale russo. Secondo le motivazioni riportate, la loro inclusione in tale complesso dà loro diritto a sovvenzioni federali per i costi abitativi dei dipendenti; il Consiglio considera questo elemento indicativo della loro appartenenza al settore e, conseguentemente, del sostegno al complesso militare e industriale russo. Le schede delle entità riportano dati societari quali forma giuridica, indirizzo, data e luogo di registrazione, numero OGRN e numero fiscale INN.
Effetti nel regime sanzionatorio
Le nuove iscrizioni integrano l’elenco dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. Ne deriva l’assoggettamento dei soggetti aggiunti alle misure previste da tale regolamento, incluso il regime di congelamento dei beni e il divieto di mettere fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, a loro disposizione o a loro vantaggio. Il regolamento di esecuzione qui esaminato non introduce una disciplina sanzionatoria distinta: aggiorna l’elenco cui si applicano le misure del regolamento di base.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 12 ottobre 2026. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco delle persone e delle entità
L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. I considerando indicano l’inserimento di 826 entità e 743 persone; l’allegato riportato nel testo contiene le nuove iscrizioni e le relative informazioni identificative e motivazioni.
Motivi delle designazioni
Le entità sono designate perché individuate dal governo della Federazione russa come appartenenti al complesso militare-industriale russo e quindi ammesse a ricevere sovvenzioni governative. Le persone elencate sono, in prevalenza, dirigenti o responsabili delle entità designate; il Consiglio ritiene che, attraverso tali funzioni, forniscano sostegno materiale al complesso militare e industriale russo. Per ciascun nominativo e per ciascuna entità l’allegato specifica i dati identificativi, i motivi e la data di inserimento.
Conseguenze nell’ambito del regolamento (UE) n. 269/2014
L’inserimento nell’allegato I comporta l’assoggettamento delle persone ed entità alle misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014. Il presente atto non riproduce né modifica autonomamente il contenuto operativo di tali misure.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2026, giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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