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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34330/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato, nato a Badia Polesine il 6 novembre 1989, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 16 giugno 2025, che lo aveva condannato per il delitto di simulazione di reato. I motivi di ricorso investivano il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove — in particolare delle dichiarazioni del teste Volpe —, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha rilevato che le censure riproponevano questioni già valutate dai giudici di merito, sollecitando una diversa lettura delle prove e una differente ricostruzione dei fatti, e che, inoltre, erano genericamente formulate e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi inammissibili perché ripetitivi e diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità, e perché generici rispetto alla motivazione della sentenza d'appello, anche in rapporto alla sentenza di primo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 367 c.p.

    Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 367 c.p.);

    La disposizione identifica il reato per il quale l'imputato era stato condannato; il testo non espone ulteriori interpretazioni degli elementi costitutivi della fattispecie.

Massime di principio

  • Sono inammissibili le censure in cassazione che, riproponendo questioni già adeguatamente esaminate dai giudici di merito, mirano a ottenere una diversa valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Il ricorso è inammissibile per genericità quando le doglianze non si confrontano in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFalsa testimonianza e false dichiarazioniAppello e ricorso per cassazioneMezzi di prova e di ricerca della prova
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale

Testo integrale

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