Sentenza del 01/02/2019 n. 3106 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva confermato un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2008, riguardante immobili del complesso sportivo consortile. Il ricorrente sosteneva, in particolare, di avere diritto all'esenzione prevista per gli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento diretto di attività istituzionali; contestava inoltre la motivazione dell'avviso, la sua qualificazione come atto impositivo non conforme alla legge e l'inammissibilità della censura relativa alle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione d'appello secondo cui l'esenzione ICI non era provata, sia perché alcuni immobili erano stati concessi in locazione, sia perché il Consorzio non aveva dimostrato con documentazione sufficiente l'utilizzo diretto e la destinazione esclusiva degli altri immobili alle proprie finalità istituzionali. I motivi relativi alla motivazione dell'avviso e alla natura dell'atto impositivo sono stati dichiarati inammissibili o comunque non adeguatamente specificati, mentre è stata confermata l'inammissibilità della questione sulle sanzioni, proposta per la prima volta in appello. Il Consorzio è stato condannato al pagamento di 3.800 euro di spese del giudizio di legittimità, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a)
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali.
L'esenzione è di stretta interpretazione e richiede la prova sia dei presupposti soggettivi dell'ente sia dell'utilizzo diretto e della destinazione esclusiva dell'immobile alle finalità istituzionali. L'onere della prova grava sul contribuente che invoca l'esenzione; la locazione a terzi è incompatibile, per la parte interessata, con il requisito dell'utilizzo diretto.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
La norma disciplina la ripartizione dell'onere della prova e non i criteri di valutazione delle prove. In materia di esenzioni tributarie, spetta al contribuente dimostrare i fatti costitutivi del beneficio fiscale.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato. Non è sufficiente lamentare una valutazione delle prove ritenuta insufficiente; occorre dimostrare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, oppure una motivazione del tutto mancante, apparente, incomprensibile o internamente contraddittoria.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
La contestazione della motivazione dell'avviso deve essere specifica e deve indicare concretamente le carenze dell'atto. In Cassazione è necessario riportare o allegare il contenuto essenziale dell'avviso e indicare dove esso sia stato prodotto nel giudizio.
L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 162
Disciplina delle modalità, dei termini e dei requisiti minimi degli atti di accertamento dei tributi locali.
La doglianza sulla presunta irregolarità dell'avviso deve essere collegata ai requisiti concretamente mancanti nell'atto. Una qualificazione generica dell'avviso come atto 'ibrido' non è sufficiente.
L. n. 212 del 2000, art. 10
Tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.
L'eventuale causa di esonero dalle sanzioni deve essere dedotta tempestivamente dal contribuente e accompagnata dalla prova dei relativi fatti. Non può essere introdotta per la prima volta in appello e non è rilevabile d'ufficio.
Art. 366, n. 6, c.p.c.
Specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.
Il ricorso deve indicare con precisione gli atti e i documenti sui quali si fonda la censura, riportandone il contenuto essenziale e specificando tempi, modi e luoghi della loro produzione o reperibilità nel fascicolo.
Massime di principio
- Chi invoca un'esenzione tributaria deve fornire una prova documentale completa dei relativi presupposti; non sono normalmente sufficienti dichiarazioni interne o attestazioni prive di riscontri oggettivi.
- Per l'esenzione relativa agli immobili degli enti non commerciali occorre verificare separatamente la natura dell'ente, l'utilizzo diretto dell'immobile e la destinazione esclusiva alle finalità istituzionali. La concessione in locazione a terzi può escludere il beneficio almeno per la parte locata.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: il giudizio di legittimità riguarda errori di diritto o l'omesso esame di fatti decisivi, non la semplice preferenza per una diversa ricostruzione probatoria.
- Le contestazioni sulla motivazione o sulla struttura dell'avviso di accertamento devono essere precise, riferite all'atto concreto e corredate dalla trascrizione o dall'indicazione puntuale dei documenti rilevanti.
- Le eccezioni relative all'esonero dalle sanzioni devono essere formulate tempestivamente, già nel primo grado di giudizio, con allegazione e prova dei fatti che giustificano l'esonero; proporle per la prima volta in appello comporta l'inammissibilità.
- La proposizione cumulativa e indistinta di violazione di legge, vizio di motivazione e nullità della sentenza può rendere il motivo inammissibile se non consente di individuare con chiarezza l'errore attribuito al giudice.
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