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Sentenza

Sentenza del 01/02/2019 n. 245 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di donazione - azienda - passaggio generazionale - riqualificazione in cessione - art. 20 d.P.R. 131/86 - non trova applicazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso del contribuente è stato accolto. È stata esclusa l'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 per riqualificare la donazione di azienda in una cessione. L'atto deve quindi essere considerato secondo la sua natura donativa, senza recupero dell'imposta propria di una cessione onerosa. L'esito può essere qualificato come favorevole al privato/contribuente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di applicare l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 per riqualificare una donazione di azienda come cessione onerosa. L'Ufficio aveva attribuito all'operazione una natura diversa da quella formalmente dichiarata, ma il giudice ha ritenuto rilevante il contesto complessivo dell'atto, caratterizzato da un passaggio generazionale, quale elemento idoneo a rendere plausibile l'intento liberale. In tale situazione, la donazione non poteva essere trasformata in una cessione mediante una rivalutazione della causa concreta dell'operazione.

Norme richiamate

  • Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)

    La norma non consente di riqualificare l'atto esclusivamente sulla base degli effetti economici o del collegamento con altri atti, dovendosi considerare gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione. Nel caso esaminato, non è stata ritenuta utilizzabile per trasformare una donazione di azienda in una cessione onerosa.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di un atto deve partire dalla sua causa e dagli effetti giuridici propri dell'atto, non soltanto dal risultato economico perseguito.
  • In presenza di un reale contesto di passaggio generazionale, la donazione di azienda può costituire una scelta liberale plausibile e non può essere automaticamente riqualificata come cessione onerosa.
  • L'Amministrazione finanziaria non può utilizzare l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 per sostituire alla causa dichiarata una diversa causa economica, soprattutto quando manchino elementi concreti di simulazione o di collegamento negoziale abusivo.
  • La riqualificazione richiede una base fattuale specifica e non può fondarsi su mere presunzioni derivanti dal valore dell'azienda, dalla struttura dell'operazione o dal vantaggio fiscale.
  • La valutazione resta comunque legata alle circostanze concrete: documentazione del rapporto familiare, finalità successorie, assenza di corrispettivo e coerenza complessiva dell'operazione possono sostenere la natura donativa.

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