Cassazione Civile, Sentenza n. 28718/2021 del 18/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004 per rettifica della dichiarazione IVA ex art. 54 DPR 633/1972 e disconoscimento del credito IVA relativo all'acquisto di un bene strumentale. Il ricorrente contestava, tra l'altro, la qualificazione negoziale delle operazioni (schema atipico di "sale and sale back" e richiamo alla legge n. 1329/1965, c.d. "legge Sabatini"), deducendo: omissione di pronuncia sull'eccezione di prescrizione; omesso esame di fatti decisivi e falsa applicazione di norme civili e tributarie; errata qualificazione giuridica della operazione e vizi relativi alla causa, alla forma e alla buona fede contrattuale
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di impugnazione: (i) l'eccezione di omessa pronuncia è inammissibile per mancato rispetto dei requisiti dell'art. 112 c.p.c.; (ii) la valutazione di merito sulla natura simulata delle operazioni e sull'assenza di un effettivo trasferimento dei beni è insindacabile in sede di legittimità salvo vizi logico-formali gravi o totale obliterazione di elementi decisivi; (iii) alla luce della giurisprudenza e della direttiva comunitaria (sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 10.2 e 17.1) il diritto alla detrazione IVA nasce solo se l'operazione imponibile è effettivamente realizzata; (iv) se è emessa fattura per operazioni inesistenti l'imposta è comunque dovuta (art. 21, comma 7, DPR 633/1972). Pertanto il rigetto dell'appello in sede di merito è confermato e il ricorso cassazionale è respinto. Non sono liquidate spese per l'intimata in assenza di attività difensiva; è segnalato l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiede che, per dedurre in Cassazione l'omessa pronuncia, l'eccezione sia stata formulata in modo rituale e specifico in primo grado e che nel ricorso siano indicati gli atti processuali nei quali essa è stata proposta; la semplice mancanza di una motivazione espressa non è sufficiente
art. 54 DPR 633/1972
Norma richiamata come base dell'accertamento in rettifica della dichiarazione IVA per il periodo contestato
art. 21 DPR 633/1972, comma 7
"se viene emessa fattura per operazioni inesistenti... l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura"
Se è emessa fattura relativa ad operazioni inesistenti, l'imposta indicata rimane dovuta integralmente, a tutela del gettito e indipendentemente dalla concreta esistenza dell'operazione
Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), artt. 10, par.2 e 17, par.1
Il diritto alla detrazione IVA nasce quando l'imposta detraibile diventa esigibile (alla cessione/prestazione): pertanto la detrazione è subordinata all'effettiva realizzazione dell'operazione imponibile; in assenza di operazione reale il diritto alla detrazione non sorge, anche se è stata emessa fattura
artt. 2697, 2727, 2729 c.c.
Richiamati in tema di onere della prova e presunzioni; la valutazione e l'apprezzamento della prova spettano al giudice del merito e la Cassazione non può rivederne la valutazione probatoria salvo vizi logico-formali
artt. 1322, 1325, 1343, 1350, 1373 c.c.
Richiamati dal ricorrente in tema di autonomia della volontà, causa, forma e buona fede contrattuale; la Corte ha però ritenuto che, anche richiamando tali norme, la ricostruzione di simulazione e di assenza di causa economica effettiva legittimasse il diniego della posizione soggettiva dedotta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002
Norma in materia di contributo unificato: la Corte ha annotato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione IVA nasce solo se l'operazione imponibile è effettivamente realizzata; la mera emissione di fattura non è sufficiente per legittimare la detrazione
- Se le cessioni risultano simulate (assenza di trasferimento reale dei beni, regolamento meramente scritturale, interposizione fittizia), l'Amministrazione può negare la detrazione e accertare l'imposta dovuta sull'ammontare fatturato
- La Corte di cassazione non riesamina la prova di merito se non in presenza di gravi vizi logico-formali o di totale omissione di elementi decisivi: le valutazioni di fatto spettano al giudice del merito
- Per censurare in Cassazione un'omessa pronuncia procedurale (art.112 c.p.c.) è necessario indicare nel ricorso gli atti e i verbali nei quali l'eccezione è stata proposta e dimostrarne la decisività per la decisione
- Nelle operazioni complesse (es. presunti schemi di "sale and sale back") va valutata la sostanza economica oltre la forma cartolare: se lo scopo concreto è l'elusione o evasione IVA, i contratti possono essere qualificati come simulati
- Chi contesta un accertamento tributario deve portare in giudizio elementi probatori precisi per mettere in crisi la ricostruzione del giudice; argomentazioni generiche o semplici contrapposizioni interpretative sono spesso inammissibili in cassazione
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