Cassazione Civile, Ordinanza n. 00837/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La vicenda origina da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto per il pagamento di una rilevante somma in favore di una banca, in parte quale garante di una società e in parte quale garante di un'altra società. Il debitore propone opposizione deducendo l'inesigibilità del credito e la nullità delle fideiussioni azionate. Il tribunale rigetta l'opposizione; la corte d'appello rigetta a sua volta l'appello, qualificando i rapporti di garanzia come contratti autonomi di garanzia e ritenendo assorbite le doglianze sulla nullità antitrust. Avverso tale decisione il garante propone ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello avrebbe fondato la decisione su una clausola contrattuale diversa da quella effettivamente pattuita; 2) vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto storico relativo alla clausola effettivamente contenuta nei contratti; 3) violazione dei canoni ermeneutici e degli artt. 1936 e 1957 c.c., per erronea qualificazione delle fideiussioni come garanzie a prima richiesta/autonome; 4) nullità della sentenza per errata applicazione dell'art. 1957 c.c., sostenendo che non vi fosse prova della proposizione dell'azione giudiziale verso il debitore principale entro il termine ragionevole richiesto. La banca resiste anche con ricorso incidentale, lamentando violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per errata considerazione degli effetti del giudicato in relazione alla questione dell'estinzione della garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto ai motivi del garante, li esamina congiuntamente e osserva che le censure si risolvono nella contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità; inoltre, per denunciare la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, il ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente quali regole ermeneutiche fossero state violate e in che modo, mentre qui ha solo contrapposto una diversa lettura dei contratti. L'accertamento della volontà negoziale resta riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione congrua. Quanto al ricorso incidentale della banca, lo dichiara inammissibile per difetto di specificità e per violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, poiché non risultano riprodotti e specificamente indicati gli atti e i documenti su cui la censura si fonda. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra i ricorrenti principale e incidentale, mentre entrambi sono condannati in solido a rifondere le spese alla società controricorrente Akadi s.r.l.; viene inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
i motivi prospettati come violazione di legge, nullità della sentenza o omesso esame di fatto non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
artt. 115 e 116 c.p.c.
non consentono di censurare in cassazione la mera diversa lettura del materiale probatorio, salvo specifiche violazioni dei criteri legali o dell'uso di prove non dedotte.
artt. 1362 c.c. e ss.
la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale va denunciata indicando specificamente le regole violate e il modo in cui il giudice se ne è discostato; non basta contrapporre una diversa interpretazione.
artt. 1363 c.c., 1366 c.c. e 1370 c.c.
richiamati come canoni ermeneutici invocati dal ricorrente; la Corte ribadisce che la loro applicazione è valutazione di merito sindacabile solo nei limiti consentiti.
art. 1936 c.c.
richiamato nel contesto della qualificazione dei contratti di fideiussione, ma le censure sono reputate inammissibili perché mirano a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla natura della garanzia.
art. 1957 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'estinzione della garanzia; la Corte non entra nel merito della questione, fermandosi all'inammissibilità delle censure.
art. 324 c.p.c.
invocato nel ricorso incidentale sul giudicato; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 2909 c.c.
richiamato in relazione all'efficacia del giudicato sostanziale; la Corte non esamina il merito della doglianza per carenza di specificità del ricorso incidentale.
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con riproduzione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti.
art. 369 c.p.c.
gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda devono essere indicati in modo idoneo a consentirne l'individuazione nel fascicolo di merito.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
l. n. 228 del 2012
richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato.
art. 366 c.p.c.
richiamato anche in relazione al principio di specificità e autosufficienza del ricorso.
Massime di principio
- La denuncia della violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica puntualmente quali regole ermeneutiche siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del contratto.
- L'accertamento della volontà negoziale e la qualificazione del contratto sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e non sono riesaminabili in cassazione quando siano sorrette da motivazione congrua e non illogica.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere un riesame del merito, ma richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti consentiti dalla norma.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosi requisiti di specificità e autosufficienza: gli atti e documenti posti a fondamento delle censure devono essere riprodotti e specificamente localizzati nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
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