Cassazione Penale, Sentenza n. 11236/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Livorno che aveva accolto l'istanza di riesame di Rosa Cortese contro il sequestro dell'immobile disposto nel procedimento nei confronti di Giovanni Muti. Il Procuratore ha censurato l'ordinanza per presunta omissione di argomentazione su circostanze ritenute decisive: a) la gestione continuativa dell'attività di ristorazione da parte dell'imputato (anche prima dell'acquisto del fondo da parte di Palombaia s.a.) tramite più società, con significative debitorie non recuperate dalla proprietaria; b) il conferimento di procura speciale da parte della società proprietaria all'imputato per l'acquisto dell'immobile; c) la presunta incoerenza della motivazione del Tribunale, poiché la formale intestazione a soggetto diverso sarebbe stata lo strumento utilizzato per sottrarre il bene all'azione dei creditori sociali (fittizia intestazione finalizzata alla distrazione).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge (intesa anche come errores in iudicando o in procedendo o vizi motivazionali tanto radicali da rendere la motivazione del tutto carente). Il Tribunale aveva documentatamente accertato la proprietà dell'immobile in capo alla società svizzera (amministrata dalla Cortese) e rilevato l'assenza di accertamenti sulla provvista con la quale è stato acquistato, rendendo non ipotizzabile la distrazione. Le critiche del Procuratore imponevano in realtà un riesame del contenuto motivazionale e della valutazione di merito (ricostruzione della riconducibilità dell'immobile all'imputato e della finalità fraudolenta), sindacato non consentito in questa sede. Di conseguenza il gravame è stato ritenuto un inammissibile controllo di merito sulla logica e coerenza della motivazione e quindi dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale su ricorso per cassazione in materia di sequestro
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, nella quale rientrano anche errores in iudicando o in procedendo e vizi motivazionali talmente radicali da rendere la motivazione del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
La Corte ha applicato il principio che limita il sindacato in Cassazione alle sole violazioni di legge ovvero a vizi motivazionali estremi; non è ammesso il controllo del merito valutativo o della logica argomentativa normale dell'organo di merito
Cass. pen., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 (Mannolo) e altro orientamento citato
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele
La giurisprudenza richiamata conferma che la rilevazione di vizi motivazionali deve raggiungere un livello di gravità tale da rendere la motivazione incomprensibile o del tutto carente per poter essere sindacata in Cassazione; altrimenti il ricorso è inammissibile
Cass. pen., Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017
Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119
Richiamata per affermare il divieto di sindacare in Cassazione scelte del giudice di merito che attengono alla valutazione delle risultanze e alla coerenza logica della motivazione, ove non sussistano vizi di legge
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso ordinanze di sequestro è limitato a questioni di diritto o a vizi motivazionali estremi: non è ammesso il riesame dei fatti o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Se il terzo proprietario è formalmente titolare dell'immobile, per ipotizzare una 'distrazione' o fittizia intestazione è necessario che il giudice di merito compia specifici accertamenti sulla provvista impiegata per l'acquisto e sugli elementi che collegano effettivamente il bene all'imputato; la mera ricostruzione accusatoria non basta per la cassazione.
- Le omissioni o le critiche relative alla logica motivazionale del provvedimento possono giustificare ricorso in Cassazione solo se determinano una motivazione del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di ragionevolezza e comprensibilità.
- Le scelte discrezionali e le valutazioni di merito (es. decisione di non ritenere provata la riconducibilità del bene all'imputato) non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo che emergano errori di diritto o vizi motivazionali insuperabili.
- Per i pubblici ministeri che vogliano impugnare ordinanze cautelari è strategico evidenziare profili di illegittimità formale o palesi errori di diritto più che sollecitare il riesame delle valutazioni probatorie;
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