Sentenza del 30/10/2017 n. 309 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
I.M.U - Immobile inagibile e debenza del tributo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto, almeno nella parte relativa alla determinazione dell’imposta. È stato stabilito che l’inagibilità di fatto dell’immobile dà diritto a una riduzione del 50% della base imponibile IMU; di conseguenza, l’accertamento comunale non può considerare il bene come pienamente imponibile, ove sia provata la condizione di inagibilità.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato la debenza dell’imposta nella misura ordinaria, sostenendo che l’immobile fosse di fatto inagibile e che tale condizione dovesse comportare una riduzione della base imponibile ai fini IMU. Il Collegio ha riconosciuto rilevanza all’inagibilità effettiva del bene, ai fini dell’applicazione della riduzione prevista dalla disciplina IMU.
Norme richiamate
Disciplina IMU sulla riduzione per fabbricati inagibili o inabitabili
Riduzione del 50% della base imponibile
La condizione di inagibilità o inabitabilità, se adeguatamente provata e non meramente temporanea o derivante da mancata manutenzione ordinaria, consente di applicare la riduzione della base imponibile IMU del 50%. La pronuncia valorizza l’inagibilità di fatto del bene, anche quando essa non sia necessariamente attestata esclusivamente da un provvedimento amministrativo.
Massime di principio
- Un immobile effettivamente inagibile o inabitabile può beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile IMU, purché la condizione sia dimostrata con elementi oggettivi e documentazione idonea.
- L’inagibilità non deve essere confusa con il semplice inutilizzo dell’immobile, con la mancata occupazione o con l’assenza di manutenzione ordinaria: deve trattarsi di una concreta impossibilità di utilizzo conforme alla destinazione del bene.
- In caso di accertamento IMU, il contribuente deve fornire tempestivamente prove tecniche, fotografiche, catastali, amministrative o peritali della situazione dell’immobile e della sua effettiva inagibilità.
- L’amministrazione comunale non dovrebbe applicare l’imposta sulla base imponibile piena quando risulti provata una condizione di inagibilità rilevante ai fini della normativa IMU.
- La riduzione riguarda la base imponibile e non comporta automaticamente l’esenzione totale dal tributo: l’IMU resta dovuta, in linea generale, nella misura corrispondente al 50% della base imponibile ordinaria.
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