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Sentenza

Sentenza del 30/10/2017 n. 1077 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Riscossione - società di capitali cessata - responsabilità del liquidatore - cartella dipagamento - sufficienza - non sussiste - atto di accertamento dellaresponsabilità - necessità - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la cartella perché gli addebitava direttamente, in qualità di ex liquidatore, i debiti tributari della società estinta senza uno specifico accertamento della responsabilità previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973. Contestava inoltre l'assenza di motivazione sul pericolo per la riscossione e sulla propria responsabilità, nonché la mancata indicazione delle somme eventualmente distribuite ai soci, entro il cui limite avrebbe potuto operare la responsabilità. L'Ufficio sosteneva invece che la cessazione della società integrasse un fondato pericolo per la riscossione e che il contribuente fosse responsabile per il ruolo ricoperto.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente e riformato la sentenza di primo grado, che aveva limitato la pretesa a 70.877,28 euro, pari alle somme ritenute distribuite ai soci. Ha stabilito che la cartella era illegittima per carenza di motivazione: non indicava le ragioni della responsabilità del liquidatore, l'entità delle somme percepite dai soci né il fondamento di una responsabilità solidale. La responsabilità del liquidatore avrebbe dovuto essere previamente accertata mediante uno specifico atto ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973. È stata quindi annullata la pretesa nei confronti del contribuente; le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 36 del d.P.R. n. 602/1973

    La responsabilità del liquidatore deve essere accertata con specifico atto emesso ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973.

    La responsabilità del liquidatore per imposte non pagate dalla società estinta non può essere fatta valere per la prima volta mediante una generica cartella di pagamento. Occorre un autonomo e motivato atto di accertamento che individui la condotta, il presupposto della responsabilità e il limite quantitativo della pretesa.

  • Art. 132 c.p.c.

    È sufficiente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

    La sentenza deve esporre in modo chiaro e conciso le ragioni della decisione, senza necessità di esaminare analiticamente ogni questione quando alcune risultino assorbite o superate.

  • Art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c.

    Il giudice deve motivare concisamente la sentenza.

    La motivazione può concentrarsi sulle questioni decisive, purché consenta di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.

  • Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Le regole del processo civile, per quanto compatibili, si applicano anche al processo tributario.

  • Art. 16 del d.lgs. n. 5/2003

    È ammessa la motivazione per relationem o mediante richiamo ad altri atti, purché le ragioni della decisione siano comunque attribuibili al giudice e risultino chiare, univoche ed esaustive.

Massime di principio

  • Quando si pretende il pagamento di debiti tributari di una società estinta nei confronti dell'ex liquidatore, la cartella non può limitarsi a richiamare il suo ruolo: deve esistere uno specifico e motivato accertamento della responsabilità previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973.
  • L'atto impositivo deve indicare concretamente perché il liquidatore sarebbe responsabile, quali somme siano state distribuite ai soci e qual è il limite massimo della responsabilità individuale.
  • La responsabilità dei soci di una società estinta non è automaticamente solidale né illimitata: opera, in linea generale, entro il valore delle somme o dei beni ricevuti in sede di liquidazione o anteriormente alla stessa, e deve essere fatta valere con un atto motivato.
  • La definitività dell'accertamento emesso nei confronti della società non elimina l'obbligo dell'Amministrazione di notificare al liquidatore o ai soci un autonomo atto fondato sulla loro specifica responsabilità.
  • Una cartella priva dell'indicazione dei presupposti della responsabilità e della quantificazione delle somme ricevute può essere annullata per difetto di motivazione, anche se il debito tributario della società è ormai definitivo.

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