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Ordinanza

Ordinanza n. 251/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Comune di Laigueglia, Settore Urbanistica, n. settoriale 56 del 14 maggio 2026 (reg. gen. n. 474), a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Cinzia Cadei, recante “procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 – Non recepimento delle perizie per indennizzi ai concessionari uscenti nel bando di gara”, nella parte riferita al lotto n. 3 Bagni Antille (doc. n. 1); - della determinazione del Comune di Laigueglia, Settore Urbanistica, n. settoriale 57 del 15 maggio 2026 (reg. gen. n. 476), a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Cinzia Cadei, recante “procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 – indizione di gara”, nella parte riferita al lotto n. 3 Bagni Antille (doc. n. 2); - della deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 15 maggio 2026 – recante “Concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo per le categorie individuate alla lettera A) gestione di stabilimenti balneari, B) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio e D) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, dell’art. 01, c.1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m. -approvazione schemi degli atti di gara”, nella parte riferita al lotto n. 3 Bagni Antille (doc. n. 3); - del disciplinare e relativi allegati, in particolare dell’allegato 4a), “della procedura comparativa per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative per la categoria individuata alla lettera a) (gestione di stabilimenti balneari), alla lettera b) (esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio) e alla lettera d) (gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive) dell’art. 01, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m.”, nella parte riferita al lotto n. 3 Bagni Antille (doc. n. 4 e n. 4 bis); - dell’avviso pubblico datato 15 maggio 2026, a firma del Funzionario Responsabile, Arch. Cinzia Cadei, di indizione della “procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime site sul territorio del Comune di Laigueglia, con finalità turistico-ricreative di cui all’art. 1, comma1, lettera a), b), d) della legge n. 118/2022 modificata dal D.L. 400/93”;

Giustizia amministrativa202600641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di indizione della procedura comparativa per l’assegnazione della concessione demaniale marittima del lotto n. 3 Bagni Antille, inclusa la mancata previsione immediata dell’indennizzo alla concessionaria uscente e le clausole della lex specialis

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la determinazione con cui il Comune ha ritenuto non utilizzabile la perizia predisposta per quantificare l’indennizzo e l’equa remunerazione previsti dall’art. 4, comma 9, della legge n. 118/2022, la successiva determinazione di indizione della gara, la deliberazione di Giunta di approvazione degli atti di gara, il disciplinare e l’avviso pubblico, limitatamente al lotto n. 3. Ha dedotto: 1) l’illegittima espunzione dal bando della previsione dell’indennizzo; 2) l’illegittima mancata indicazione dell’indennizzo nella lex specialis; 3) l’illegittimità della valutazione comunale di erroneità della perizia, per avere il Comune disatteso la stima dell’esperto e lo schema di bando-tipo; 4) l’indeterminatezza dell’oggetto della concessione per l’oscura distinzione tra opere amovibili, inamovibili, incamerabili e di difficile rimozione; 5) l’illegittimità delle clausole di valutazione dell’offerta tecnica, riguardanti la demolizione di opere di difficile rimozione, la prevalenza di opere di facile rimozione, la relazione illustrativa degli investimenti, la rinuncia a una porzione dell’area per destinarla a spiaggia libera e l’offerta di contributi economici annuali per servizi pubblici e turistici.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto le censure, in prevalenza, inammissibili per difetto di interesse attuale e di immediata lesività, poiché la mancata indicazione dell’indennizzo e le clausole contestate non impediscono la partecipazione alla gara, non precludono la formulazione di un’offerta competitiva e non attribuiscono vantaggi selettivi ad altri concorrenti. Quanto all’indennizzo, il Comune non lo ha escluso in astratto, ma ha ritenuto non utilizzabile, allo stato, la perizia relativa alla ricorrente, rinviandone la determinazione nell’an e nel quantum alla dimostrazione corretta dei relativi presupposti. La censura sulla perizia è stata inoltre ritenuta irricevibile per la mancata impugnazione delle precedenti note comunali, non impugnate, che avevano precisato i criteri di quantificazione; nel merito, il parametro del parere del Consiglio di Stato n. 750/2025 è stato reputato utilizzabile in assenza di decreti attuativi, mentre lo schema di bando-tipo è stato considerato privo di efficacia precettiva. Le censure sulle clausole della lex specialis sono state comunque ritenute prima facie infondate: la documentazione di gara consentiva di conoscere la consistenza delle opere; il punteggio per la demolizione di opere amovibili era subordinato alla conformità normativa e al nulla osta dell’Agenzia del Demanio; i punteggi relativi alla riqualificazione del litorale, alla prevalenza di opere di facile rimozione e alla rinuncia a parte dell’area per spiaggia libera rientravano negli obiettivi e nella discrezionalità comunale; la relazione sugli investimenti aveva funzione illustrativa; i contributi economici erano volontari ed eventuali e collegati a servizi contemplati dalla legge. È stato escluso anche il periculum in mora: il pregiudizio allegato non era dimostrato, il danno patrimoniale era eventualmente risarcibile per equivalente, il termine per presentare l’offerta era stato ampliato dal Comune e prevaleva l’interesse pubblico a evitare che indennizzi non correttamente determinati alterassero la competizione e la sostenibilità dell’offerta del nuovo concessionario. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 800 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha esaminato fumus boni iuris, periculum in mora e comparazione degli interessi, respingendo la domanda cautelare.

  • art. 4 legge n. 118/2022

    Prevede, tra l’altro, l’indennizzo e l’equa remunerazione spettanti al concessionario uscente nei presupposti di legge e consente di attribuire punteggi o preferenze per progetti orientati alla riqualificazione, accessibilità, fruibilità e qualità dei manufatti e dei servizi.

  • art. 4, comma 9, legge n. 118/2022

    È la base normativa dell’indennizzo e dell’equa remunerazione del concessionario uscente; la mancata indicazione nel bando non impedisce il successivo riconoscimento quando il diritto sia dimostrato nell’an e nel quantum.

  • art. 49 cod. nav.

    La clausola relativa alla demolizione delle opere amovibili non è stata ritenuta contrastante con la disciplina codicistica, poiché subordinata alla conformità ai regolamenti e alle normative vigenti e al nulla osta dell’Agenzia del Demanio.

  • art. 11-bis legge regionale n. 13/1999

    È richiamato quale obiettivo regionale di incremento della quota di spiagge libere o libere attrezzate; tale obiettivo può essere perseguito anche mediante una proposta volontaria del concessionario valutata con punteggio premiale.

Massime di principio

  • La mancata indicazione dell’indennizzo spettante al concessionario uscente nella lex specialis di una gara per nuove concessioni demaniali marittime non è immediatamente lesiva quando non impedisce la partecipazione, non ostacola la formulazione dell’offerta e non esclude in astratto il successivo riconoscimento dell’indennizzo, subordinato alla corretta dimostrazione dell’an e del quantum.
  • La contestazione di una clausola della lex specialis è inammissibile per difetto di interesse attuale quando la clausola non abbia portata escludente, non impedisca la partecipazione alla gara e non determini un vantaggio concreto per altri concorrenti.
  • In assenza di decreti attuativi, la quantificazione dell’indennizzo al concessionario uscente può essere valutata alla luce dei criteri desumibili da un parere istituzionale, comprendendo gli investimenti non ammortizzati relativi a strutture stabili e inamovibili strettamente connesse al servizio; uno schema di bando-tipo meramente preparatorio e privo di efficacia precettiva non costituisce parametro vincolante.
  • La documentazione di gara soddisfa il requisito di determinatezza dell’oggetto della concessione quando consente a un operatore professionale, mediante gli atti messi a disposizione per il singolo lotto, di conoscere la consistenza delle opere e dei beni compresi nel compendio.
  • Nella gara per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime, l’amministrazione può attribuire punteggi premiali a progetti diretti alla riqualificazione del litorale, alla maggiore accessibilità e fruibilità dell’area, alla qualità e amovibilità dei manufatti e all’incremento delle spiagge libere, purché i criteri siano coerenti con la legge e la loro applicazione rispetti la normativa vigente.
  • In sede cautelare manca il periculum in mora quando il pregiudizio allegato non sia dimostrato, abbia natura patrimoniale e sia risarcibile per equivalente; nella comparazione degli interessi può prevalere l’interesse pubblico a evitare che indennizzi non correttamente determinati alterino la competizione e la sostenibilità economica dell’offerta del nuovo concessionario.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeProcedura di garaTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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