Provvedimento AGCM C12247C n. 28469 del 01/12/2020
BDC ITALIA-CONAD/AUCHAN
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM aveva autorizzato l’acquisizione dell’intero capitale di Auchan S.p.A. (oggi Margherita Distribuzione S.p.A.) da parte di BDC Italia, società controllata da CONAD, subordinandola alla cessione di 29 punti vendita a soggetti indipendenti. A seguito della comunicazione delle Parti relativa a gravi e oggettive difficoltà nell’attuazione di una delle cessioni, l’Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di BDC, CONAD e delle cooperative interessate per accertare una possibile violazione dell’articolo 19, comma 1, L. 287/1990 e valutare nuove misure ai sensi dell’articolo 18, comma 3. Il provvedimento non contiene ancora un accertamento definitivo né una sanzione.
BDC Italia e CONAD – acquisizione di Auchan/Margherita Distribuzione autorizzata con misure; avvio di procedimento per possibile inottemperanza alle misure di cessione
BDC Italia/CONAD – acquisizione di Auchan e verifica dell’attuazione delle misure correttive
Il provvedimento riguarda la fase successiva all’autorizzazione condizionata dell’acquisizione di Auchan S.p.A. da parte di BDC Italia S.p.A., società veicolo controllata da CONAD. L’AGCM non accerta in questa sede una violazione definitiva, ma avvia un procedimento per verificare la possibile inottemperanza alle misure imposte con la precedente decisione e valutare eventuali misure ulteriori o sostitutive.
Operazione e autorizzazione originaria
Con delibera n. 28163 del 25 febbraio 2020, l’AGCM aveva autorizzato l’operazione comunicata da BDC Italia e CONAD. BDC, appositamente costituita e controllata da CONAD, aveva acquisito l’intero capitale sociale di Auchan S.p.A., successivamente denominata Margherita Distribuzione S.p.A., per consentire il trasferimento alle cooperative socie, totale o parziale, dei punti vendita acquisiti.
L’autorizzazione era subordinata alla piena ed effettiva esecuzione delle misure prescritte dall’Autorità ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990.
Misura strutturale di cessione dei punti vendita
Una delle misure prevedeva la cessione del controllo, di fatto e di diritto, di 29 punti vendita individuati nella decisione originaria. I punti vendita dovevano essere ceduti a soggetti in possesso di determinati requisiti:
- indipendenza, anche commerciale, dalle Parti, dalle imprese a esse collegate e dai soggetti posti ai vertici delle rispettive catene di controllo;
- disponibilità dei mezzi finanziari, nonché incentivo e capacità di mantenere e sviluppare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari su scala dimensionale efficiente;
- preferibilmente, qualifica di primari operatori del settore attivi a livello nazionale e, comunque, precedente attività nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari;
- assenza di nuovi problemi concorrenziali derivanti dall’acquisizione da parte del soggetto proposto e assenza del rischio di ritardo nell’attuazione delle misure.
Per i punti vendita indicati alla lettera a) della decisione originaria era previsto un termine per la cessione. In mancanza di individuazione degli acquirenti entro tale termine, le Parti avrebbero dovuto procedere secondo il meccanismo previsto dalla misura, conferendo un mandato irrevocabile a un fiduciario incaricato della cessione, il cosiddetto divestiture trustee. Il termine originario era stato prorogato dall’Autorità con comunicazione del 13 maggio 2020.
Fatti posti alla base dell’avvio
Con comunicazione del 21 ottobre 2020, le Parti hanno rappresentato di avere riscontrato «gravi ed oggettive difficoltà» tali da rendere «di difficilissima attuazione» la misura relativa alla cessione a terzi di uno o più punti vendita interessati, secondo quanto risulta dal testo del provvedimento.
L’AGCM ha ritenuto necessario svolgere una valutazione in contraddittorio con le Parti e con gli eventuali terzi interessati, per stabilire se i fatti comunicati costituiscano mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella precedente delibera.
Quadro normativo e possibili conseguenze
L’Autorità richiama gli articoli 6, 14, 18 e 19, comma 1, della legge n. 287/1990. In particolare:
- l’articolo 6, comma 2, consente di subordinare l’autorizzazione di una concentrazione a misure idonee a impedire effetti restrittivi della concorrenza;
- l’articolo 18, comma 3, prevede che, quando l’operazione sia già stata realizzata, l’Autorità possa prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi;
- l’articolo 19, comma 1, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria dall’uno al dieci per cento del fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione in caso di realizzazione dell’operazione in violazione del divieto o di mancata osservanza delle prescrizioni imposte ai sensi dell’articolo 18, comma 3.
Il provvedimento richiama inoltre il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, e la legge n. 689/1981. Non viene tuttavia irrogata alcuna sanzione in questa fase: l’Autorità dispone soltanto l’apertura dell’istruttoria per accertare se ricorrano i presupposti della violazione e per valutare l’eventuale necessità di nuove misure.
Soggetti interessati e oggetto dell’istruttoria
Il procedimento è avviato nei confronti di:
- BDC Italia S.p.A.;
- CONAD Consorzio Nazionale Dettaglianti Soc. Coop.;
- Pac2000A Soc. Coop.;
- Conad Nord Ovest Soc. Coop.;
- Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop.;
- Conad Centro Nord Soc. Coop.;
- Conad Adriatico Soc. Coop.
L’istruttoria ha una duplice finalità: accertare l’eventuale esistenza di violazioni dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 287/1990 e verificare se sia necessario imporre misure nuove, aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle originariamente previste, ai sensi dell’articolo 18, comma 3.
Procedura e termine di conclusione
I legali rappresentanti delle Parti, o soggetti da esse delegati, possono esercitare il diritto di essere sentiti ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 287/1990 entro 45 giorni dalla notificazione del provvedimento. La richiesta di audizione deve pervenire alla Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza almeno cinque giorni prima della scadenza del termine.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Bianca Maria Cammino. Gli atti sono accessibili presso la competente Direzione dell’AGCM dai rappresentanti legali delle Parti o da persone delegate. Il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2021.
Esito del provvedimento
L’esito immediato è l’avvio di un procedimento di verifica, non un’autorizzazione, un divieto o una sanzione definitiva. L’AGCM si riserva di accertare, all’esito del contraddittorio, se la mancata o difficoltosa attuazione della cessione integri inottemperanza e se occorra adottare rimedi ulteriori o sostitutivi per ripristinare condizioni di concorrenza effettiva.
Punti principali
Operazione originaria
BDC Italia S.p.A., società veicolo costituita e controllata da CONAD, aveva acquisito l’intero capitale sociale di Auchan S.p.A., oggi Margherita Distribuzione S.p.A., con l’obiettivo di trasferire alle cooperative socie, in tutto o in parte, i punti vendita acquisiti.
Autorizzazione subordinata a misure
Con delibera n. 28163 del 25 febbraio 2020 l’AGCM aveva autorizzato l’operazione subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione di misure prescritte ai sensi dell’articolo 6, comma 2, L. 287/1990.
Obbligo di cessione
Tra le misure era prevista la cessione del controllo, di fatto e di diritto, di 29 punti vendita a soggetti indipendenti dalle Parti e dalle imprese collegate, dotati di mezzi finanziari, incentivo e capacità di mantenere e sviluppare l’attività su scala efficiente e preferibilmente già attivi nella vendita al dettaglio alimentare e non alimentare.
Possibili difficoltà attuative
Le Parti hanno comunicato il 21 ottobre 2020 di avere riscontrato gravi e oggettive difficoltà, tali da rendere di difficilissima attuazione, una delle misure relative alla cessione a terzi. L’AGCM ha ritenuto necessario verificare se tali fatti integrassero inottemperanza.
Avvio del procedimento
Il procedimento è stato avviato nei confronti di BDC Italia, CONAD e delle cooperative Pac2000A, Conad Nord Ovest, Commercianti Indipendenti Associati, Conad Centro Nord e Conad Adriatico. L’Autorità valuterà sia l’eventuale violazione dell’articolo 19, comma 1, L. 287/1990, sia l’eventuale imposizione di nuove misure, aggiuntive o sostitutive, ai sensi dell’articolo 18, comma 3.
Garanzie procedurali e termine
Le Parti possono chiedere di essere sentite entro 45 giorni dalla notificazione del provvedimento, con richiesta da presentare almeno cinque giorni prima della scadenza. Il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2021.
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