Provvedimento AGCM C12331 n. 28471 del 01/12/2020
F2I AEROPORTI 2/GEASAR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeF2i SGR S.p.A., tramite F2i Aeroporti 2, acquisisce il 79,8% di Geasar S.p.A. e il controllo esclusivo del Gruppo Geasar, gestore dell’aeroporto di Olbia. L’operazione, soggetta alla comunicazione preventiva ex art. 16 L. 287/1990, interessa i servizi di infrastrutture aeroportuali centralizzate, handling e servizi commerciali. L’AGCM ha ritenuto distinti i bacini di utenza di Olbia e Alghero e ha escluso sovrapposizioni anticoncorrenziali significative, deliberando il non avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, L. 287/1990.
F2i, tramite F2i Aeroporti 2, acquisisce il controllo esclusivo di Geasar e del Gruppo Geasar, gestore dell’aeroporto di Olbia: mancato avvio dell’istruttoria e autorizzazione senza condizioni
F2i – acquisizione del controllo di Geasar e del Gruppo Geasar
F2i SGR S.p.A., tramite la holding F2i Aeroporti 2 S.r.l., ha notificato l’acquisizione del controllo esclusivo di Geasar S.p.A. e delle società da essa controllate. Il provvedimento riguarda la valutazione dell’operazione ai sensi della legge n. 287/1990 e si conclude con il non avvio dell’istruttoria, senza condizioni o misure correttive.
Parti e struttura dell’operazione
F2i SGR gestisce fondi di investimento alternativi attivi nei principali settori infrastrutturali, tra cui aeroporti, autostrade, distribuzione del gas, servizi idrici, telecomunicazioni, energie rinnovabili e servizi pubblici locali. Nel settore aeroportuale F2i, in particolare tramite il Terzo Fondo, detiene partecipazioni di controllo in GE.S.A.C., gestore dell’aeroporto di Napoli, SAGAT, gestore dell’aeroporto di Torino, So.Ge.A.Al., gestore dell’aeroporto di Alghero, e Aeroporto Friuli Venezia Giulia, gestore dell’aeroporto di Trieste. Detiene inoltre partecipazioni non di controllo in Aeroporto di Bologna e SEA, società collegata anche alla gestione dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio.
Geasar gestisce l’aeroporto di Olbia in forza di una concessione con scadenza prevista nel 2046. La società svolge attività operative e di management aeroportuale, manutenzione delle infrastrutture, servizi di sicurezza, handling per l’aviazione commerciale e assistenza a terra di passeggeri e aeromobili di linea e charter. Attraverso le controllate Excelsa Aviation, Cortesa e Alisarda Real Estate, il Gruppo Geasar opera anche nell’handling dell’aviazione generale e nei servizi commerciali non aviation, quali retail, ristorazione, parcheggi e gestione di immobili.
L’operazione prevede che F2i Aeroporti 2, direttamente o tramite una società di nuova costituzione, acquisti da Alisarda S.p.A. il 79,8% del capitale sociale di Geasar. A seguito dell’aumento di capitale connesso all’operazione, F2i Aeroporti 2 sarà partecipata da un consorzio composto dal Fondo ANIA, titolare di una quota di controllo assoluta o relativa, dal Terzo Fondo, con una minoranza qualificata, e da Fondazione Sardegna e altri eventuali co-investitori, con quote minoritarie.
Qualificazione giuridica e ambito procedurale
L’operazione è qualificata come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), L. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa. L’AGCM ha ritenuto non applicabile il Regolamento CE n. 139/2004, non ricorrendo le condizioni previste dall’art. 1 del regolamento per la dimensione comunitaria.
L’operazione è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’art. 16, comma 1, L. 287/1990, poiché il fatturato complessivo realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate supera 504 milioni di euro e il fatturato nazionale realizzato da almeno due imprese interessate supera 31 milioni di euro. L’operazione è inoltre indicata come soggetta alla procedura di Golden Power di cui al D.L. n. 21/2012, relativa ai poteri speciali dello Stato nei settori della difesa e sicurezza nazionale e nelle attività strategiche nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Mercati rilevanti del prodotto
L’operazione interessa il settore della gestione aeroportuale. L’AGCM richiama la tradizionale articolazione in tre categorie di servizi:
- infrastrutture centralizzate, gestite in via esclusiva dal gestore aeroportuale per ragioni di complessità, costo o impatto ambientale. Si tratta di un pacchetto unitario di servizi necessario per le attività di decollo, atterraggio e volo, utilizzato dagli handler o dai vettori che ricorrono all’autoproduzione. I relativi corrispettivi possono essere soggetti a regolazione quando l’infrastruttura è insostituibile e gestita in condizioni di monopolio;
- servizi di assistenza a terra o handling, comprendenti le operazioni necessarie e accessorie alla partenza, all’atterraggio e alla sosta dell’aeromobile e del relativo carico. Le singole attività possono richiedere know-how distinto e rispondere a domande specifiche dei vettori. Negli aeroporti con traffico pari o superiore a 2 milioni di passeggeri o 50.000 tonnellate di merci, il mercato è soggetto al libero accesso degli operatori in possesso dei requisiti normativi;
- servizi commerciali, comprendenti negozi, retail, ristorazione, parcheggi, spazi pubblicitari e gestione di immobili del gestore aeroportuale, eventualmente articolabili in ulteriori sottomercati.
L’Autorità osserva inoltre che, nella scelta degli scali, i vettori valutano la sostituibilità degli aeroporti anche in funzione della tipologia di passeggeri, della presenza di vettori low cost, dell’offerta complessiva dei servizi e, per il trasporto merci, della qualità dei servizi logistici e intermodali. Nel caso concreto, Olbia presenta un rilevante sviluppo dell’aviazione privata, quasi assente ad Alghero, mentre Alghero è caratterizzato da una più intensa presenza di compagnie low cost. Tali elementi differenziano ulteriormente i due scali.
L’AGCM non ha ritenuto necessario delimitare in modo più puntuale i mercati del prodotto, poiché una diversa definizione non avrebbe modificato la valutazione concorrenziale.
Mercati geografici e bacini di utenza
Per i servizi relativi alle infrastrutture centralizzate, la prassi considera indicativamente un raggio di circa 100 km per gli aeroporti regionali e di circa 300 km per quelli internazionali. Olbia e Alghero sono entrambi aeroporti di rilevanza regionale, ma appartengono a bacini di utenza distinti.
I due scali distano 128 km e sono raggiungibili in circa 90 minuti di automobile. L’AGCM rileva che il tempo di percorrenza è elevato rispetto alla distanza chilometrica, anche per effetto delle caratteristiche orografiche della Sardegna e della rete stradale. Di conseguenza, i bacini di utenza dei due aeroporti risultano ancora più contenuti e separati.
Per i servizi di handling, il mercato geografico coincide con il singolo aeroporto, poiché sia i vettori che effettuano l’autoproduzione sia gli handler necessitano delle infrastrutture e operano sulla base di contratti riferiti allo specifico scalo. Anche per i servizi commerciali, pur potendo astrattamente esistere una certa sostituibilità con servizi localizzati nelle aree circostanti, l’Autorità considera sufficiente fare riferimento all’aeroporto di Olbia, nel quale l’acquirente opera esclusivamente tramite il gruppo acquisito.
Valutazione degli effetti concorrenziali
L’operazione non è stata ritenuta idonea a produrre effetti anticoncorrenziali nei mercati esaminati e determina, secondo l’AGCM, una mera sostituzione di un operatore con un altro.
In particolare, la distinzione tra le catchment area di Olbia e Alghero impedisce la formazione di una sovrapposizione orizzontale significativa nel mercato delle infrastrutture centralizzate. La stessa conclusione vale per l’handling e per i servizi commerciali, la cui dimensione geografica coincide con il singolo aeroporto di riferimento.
Con riguardo all’aeroporto di Olbia, inoltre, l’acquirente non risulta attivo in mercati verticalmente collegati tali da determinare ulteriori rischi concorrenziali. L’Autorità ha pertanto escluso che l’operazione possa costituire o rafforzare una posizione dominante.
Esito
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990, l’AGCM ha ritenuto che l’operazione non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante idonea a eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.
Conseguentemente, ha deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, L. 287/1990. Il provvedimento non impone impegni, rimedi o condizioni. Le conclusioni sono state comunicate alle imprese interessate e al Ministero dello Sviluppo Economico.
Punti principali
Operazione e parti
F2i SGR, attraverso F2i Aeroporti 2, acquisisce da Alisarda S.p.A. il 79,8% del capitale di Geasar, direttamente o tramite una NewCo, assumendo il controllo esclusivo di Geasar e delle sue controllate. F2i già controlla o detiene partecipazioni in società che gestiscono gli aeroporti di Napoli, Torino, Alghero e Trieste e partecipazioni non di controllo negli aeroporti di Bologna e Milano.
Qualificazione e soglie
L’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), L. 287/1990, poiché comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa. Non ricorrono le condizioni di applicazione del Regolamento CE n. 139/2004; l’operazione è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990, essendo superiori alle soglie indicate il fatturato nazionale complessivo di 504 milioni di euro e il fatturato nazionale di almeno due imprese interessate di 31 milioni di euro.
Mercati interessati
L’operazione riguarda la gestione aeroportuale, articolata nei servizi relativi alle infrastrutture centralizzate, nei servizi di assistenza a terra (handling) e nei servizi commerciali, inclusi retail, ristorazione, parcheggi, pubblicità e gestione immobiliare.
Dimensione geografica
Per le infrastrutture centralizzate, i bacini di utenza degli aeroporti regionali sono indicativamente individuati in un raggio di circa 100 km. Olbia e Alghero, distanti 128 km e circa 90 minuti di viaggio, appartengono a catchment area distinte. I mercati dell’handling hanno dimensione coincidente con il singolo aeroporto; per i servizi commerciali rileva comunque il solo aeroporto di Olbia.
Esito concorrenziale
L’AGCM ha escluso effetti anticoncorrenziali: l’operazione determina una mera sostituzione di un operatore con un altro e non crea sovrapposizioni orizzontali significative tra Olbia e Alghero. Non è stata ravvisata la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante idonea a eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990.
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