Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/06/2018 n. 3927 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Partecipazione a un meccanismo fraudolento - Condotta scarsamente rispondente alle normali cautele assunte nei rapporti commerciali duraturi da parte della società acquirente beni o servizi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la detrazione dell'IVA nell'ambito di rapporti commerciali con nove fornitori fiscalmente irregolari. La società sosteneva, in sostanza, di non essere responsabile della frode e di avere diritto alla detrazione, anche in assenza della prova del mancato pagamento delle prestazioni o delle cessioni ricevute. Il giudice ha invece ritenuto che la reiterata intrattenuta di rapporti commerciali con numerosi fornitori irregolari costituisse una condotta gravemente imprudente e non conforme alle normali cautele esigibili nei rapporti commerciali duraturi, tale da dimostrare la consapevolezza, o quanto meno la possibilità di conoscenza, del meccanismo fraudolento.

La decisione

Il ricorso della società è stato respinto. La condotta consistente nel mantenere rapporti commerciali non episodici con nove fornitori fiscalmente irregolari è stata ritenuta sufficiente a soddisfare l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione finanziaria in ordine alla partecipazione della società al meccanismo fraudolento. La detrazione dell'IVA è stata quindi negata o legittimamente recuperata, senza che fosse decisiva la dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle operazioni.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    La norma disciplina l'onere della prova: chi intende far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia o l'estinzione di tali fatti deve provarne le circostanze. Nel caso esaminato, l'Amministrazione finanziaria ha assolto il proprio onere dimostrando, attraverso la reiterazione dei rapporti con nove fornitori fiscalmente irregolari, una condotta imprudente idonea a collegare la società al meccanismo fraudolento.

Massime di principio

  • Nei casi di frode IVA, la detrazione può essere negata quando l'Amministrazione dimostra che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione fraudolenta.
  • La reiterazione di rapporti commerciali con più fornitori fiscalmente irregolari può costituire un elemento presuntivo significativo della consapevolezza o conoscibilità della frode.
  • Nei rapporti commerciali duraturi è richiesta una diligenza maggiore rispetto alle operazioni isolate: il contribuente dovrebbe effettuare verifiche ragionevoli sull'affidabilità fiscale e commerciale dei propri fornitori.
  • Il semplice pagamento delle fatture o la regolare contabilizzazione delle operazioni non escludono, da soli, la partecipazione a una frode IVA né garantiscono il diritto alla detrazione.
  • La valutazione deve essere complessiva e basata su elementi oggettivi; tuttavia, una condotta sistematicamente imprudente può essere sufficiente a fondare la pretesa dell'Amministrazione finanziaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.