Cassazione Penale, Sentenza n. 25195/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per violazione del divieto di reformatio in peius: la Corte territoriale, nel giudizio di rinvio/rescissorio, ha irrogato pene più severe rispetto alla precedente sentenza di appello annullata dalla Cassazione. È stata inoltre censurata la motivazione che ha mantenuto la stessa misura della pena per entrambi i coimputati nonostante la Corte avesse ritenuto la posizione di D'Alterio più arretrata rispetto a Raffone.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione della pena e ha provveduto direttamente alla nuova determinazione. Per Giuseppe Raffone la pena è stata rideterminata in anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 8.000 di multa (pena base per estorsione pari ad anni 5 ed euro 7.000, con aggiunta di mesi 6 ed euro 1.000 per continuazione del porto d'armi). Per Pasquale D'Alterio la pena è stata rideterminata in anni 5 di reclusione ed euro 4.000 di multa (pena come determinata nella prima sentenza di appello, assorbente i fatti del 23/01/2017). La sentenza impugnata è annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 597 cod. proc. pen.
Interpretato come divieto di reformatio in peius: nel giudizio di rinvio, se impugna solo l'imputato, il giudice non può aumentare la pena rispetto alla precedente determinazione senza violare la norma.
art. 620 cod. proc. pen., lett. i
art. 620, lett. i, c.p.p.
Consentono alla Corte di Cassazione, quando ricorrono i presupposti, di annullare senza rinvio e di provvedere direttamente alla determinazione della pena (remedy per la violazione del divieto di reformatio in peius).
Giurisprudenza consolidata (Sez. 4 n. 24430 del 10/06/2021, Rossi, Rv. 281403 - 01)
Sez. 4 n. 24430 del 10/06/2021, Rossi, Rv. 281403 - 01
Conferma l'orientamento secondo cui, nel giudizio di rinvio dopo annullamento della Cassazione, non è consentito aggravare la pena dell'imputato che ha impugnato la precedente decisione, pena la violazione dell'art. 597 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio/rescissorio seguito ad annullamento della Cassazione, se ad impugnare è stato solo l'imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave rispetto a quella risultante dal precedente giudizio di appello (divieto di reformatio in peius).
- Se il giudice di merito aumenta comunque la pena in violazione del divieto, la Cassazione può annullare senza rinvio e determinare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p., correggendo l'aggravamento illegittimo.
- Nella rideterminazione della pena va rispettata la distinzione tra pena base e aumenti (es. per continuazione o per altri reati accessori): la Corte può ripristinare la pena base precedente e aggiungere gli incrementi legittimi.
- La motivazione deve coerentemente tradursi in valutazioni punitive differenziate se la posizione di un imputato è ritenuta più arretrata rispetto a un altro; l'omogeneità della pena, nonostante tale accertamento, è motivo di vizio.
- La difesa deve tempestivamente eccepire la violazione del divieto di reformatio in peius in cassazione e può chiedere la rideterminazione della pena; memorie e motivi nuovi possono essere ritenuti se pertinenti alla questione penale della pena.
- Se anche la pubblica accusa chiede annullamento limitatamente alla rideterminazione della pena, la Cassazione può accogliere tale richiesta parziale e intervenire sulla quantificazione della pena.
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