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Circolare

Circolare numero 96 del 17-4-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la disciplina applicabile al recupero di somme indebitamente percepite a titolo di pensione, quote di pensione e trattamenti di famiglia per periodi anteriori al 1 gennaio 1996, alla luce della legge n. 662 del 1996, delle indicazioni del Ministero del Lavoro e della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 2333/1997. Vengono chiariti i destinatari, il periodo rilevante, le ipotesi di esclusione o limitazione del recupero in base al reddito 1995, l’effetto del dolo, le modalità di trattenuta e rateazione, nonché gli adempimenti operativi per le sedi. La disciplina è sostitutiva e transitoria per gli indebiti anteriori al 1996, mentre per quelli successivi continua ad applicarsi l’art. 13 della legge n. 412/1991.

Criteri per il recupero degli indebiti pensionistici anteriori al 1 gennaio 1996

Recupero degli indebiti pensionistici anteriori al 1 gennaio 1996

La circolare definisce i criteri applicativi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di prestazioni pensionistiche, quote di pensione e trattamenti di famiglia per periodi anteriori al 1 gennaio 1996. Il documento coordina le indicazioni ministeriali e i principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, precisando che la disciplina della legge n. 662/1996 opera in modo retroattivo e sostitutivo rispetto alla normativa previgente, limitatamente agli indebiti anteriori alla data indicata.

Soggetti interessati e ambito temporale

La normativa si applica ai soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia per periodi antecedenti al 1 gennaio 1996. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che rientrano nel campo di applicazione anche le anticipazioni previste dall’art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relative ai trattamenti pensionistici liquidati per cumulo dei contributi italiani con quelli esteri in base a rapporti e convenzioni internazionali.

La circolare ribadisce che la disciplina della legge n. 662 trova applicazione solo per gli indebiti non prescritti riferiti a periodi anteriori al 1 gennaio 1996. Per gli indebiti successivi al 31 dicembre 1995 continua a valere l’art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Valore sostitutivo della nuova disciplina

Richiamando la sentenza n. 2333 del 16 gennaio-17 marzo 1997 delle Sezioni Unite della Cassazione, la circolare evidenzia che la legge n. 662/1996 ha introdotto una disciplina globale e sostitutiva della normativa precedente in tema di ripetizione dell’indebito previdenziale. La Corte ha affermato che, nei limiti temporali fissati dalla legge, la ripetizione non è proponibile oltre la soglia reddituale prevista, salvo il caso di dolo, e che la normativa successiva ha superato le precedenti regole speciali e subspeciali richiamate dalla giurisprudenza.

La circolare sottolinea inoltre che il comma 264 della legge n. 662, relativo alle pensioni di guerra, non si applica alla fattispecie esaminata, in quanto riferito esclusivamente a quella materia.

Esclusione del recupero per redditi fino a 16 milioni di lire

Ai sensi del comma 260 dell’art. 1 della legge n. 662, non si procede al recupero se, in assenza di dolo, il pensionato ha percepito nel 1995 un reddito personale imponibile IRPEF pari o inferiore a 16 milioni di lire. Il Ministero del Lavoro precisa che per reddito imponibile IRPEF deve intendersi il reddito al netto degli oneri deducibili, secondo gli artt. 10 e 21 del TUIR approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini del calcolo del reddito non devono essere considerati:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • i trattamenti di fine rapporto;
  • le relative anticipazioni;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

Per raccogliere la dichiarazione dei redditi 1995 è stato predisposto il modulo RED IND/95, che sostituisce quello richiamato dal messaggio n. 19368 del 13 dicembre 1996. Il modulo non deve essere inviato ai pensionati per i quali il reddito 1995 sia già agli atti della sede, né a coloro che abbiano già percepito nello stesso anno un reddito da pensioni INPS superiore a 16 milioni di lire.

Limitazione del recupero per redditi superiori alla soglia

Se il reddito personale imponibile IRPEF 1995 supera 16 milioni di lire, il recupero dell’indebito non è escluso, ma è limitato ai tre quarti della somma riscossa. La circolare precisa che questa limitazione vale per gli indebiti anteriori al 1 gennaio 1996, sempre in assenza di dolo.

Esclusione assoluta nei confronti degli eredi

In base al comma 263 dell’art. 1 della legge n. 662, il recupero non può essere effettuato nei confronti degli eredi del pensionato. La circolare interpreta tale previsione in senso assoluto: l’azione di recupero non deve essere attivata in alcun caso verso gli eredi, indipendentemente dal fatto che il dante causa abbia avuto redditi superiori alla soglia o che l’indebito sia collegato a un comportamento doloso.

Il decesso del pensionato determina quindi l’irrecuperabilità nei confronti degli eredi dell’eventuale credito residuo, anche se il decesso interviene dopo l’entrata in vigore della legge n. 662.

Il dolo come causa di recupero integrale

Il comma 265 prevede che, quando sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha percepito indebitamente la prestazione, il recupero è integrale e non opera né l’esclusione per reddito basso né la limitazione a un quarto. Il Ministero del Lavoro osserva che il dolo va ricostruito come preordinazione fraudolenta ai danni dell’ente erogatore e che la sua individuazione deve tenere conto del contesto socio-economico del soggetto interessato.

La circolare, richiamando i criteri già seguiti dall’Istituto, ricomprende tra i comportamenti dolosi:

  • le attività illecite dell’interessato, rilevanti anche in sede penale e tali da imporre la denuncia all’Autorità giudiziaria;
  • l’indicazione di dati incompleti;
  • l’omessa denuncia di circostanze che incidono sul diritto o sulla misura della prestazione, purché non si tratti di fatti già noti all’Istituto.

Il dolo va comunque escluso quando l’indebita erogazione sia dipesa da errore dell’Istituto. La sua individuazione deve avvenire con estrema scrupolosità, verificando la concreta ricorrenza della preordinazione fraudolenta.

Modalità del recupero e rateazione

Il recupero è disposto mediante trattenuta diretta sulla pensione, nel limite massimo di un quinto dell’importo mensile. Se l’importo indebito non può essere recuperato in un’unica soluzione per incapienza, il residuo è recuperato senza interessi in 24 mensilità, con la precisazione che la rata non può essere né superiore al quinto della pensione né inferiore a 20.000 lire mensili.

La circolare chiarisce che il numero delle mensilità può superare le 24 se il rispetto del limite del quinto non consente di estinguere il debito in quel termine. In sostanza, è rimessa agli enti la determinazione concreta della rateizzazione, con un criterio di gradualità del prelievo.

Criteri di calcolo della trattenuta

Se il pensionato percepisce due o più pensioni a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto, il quinto va calcolato sul cumulo delle prestazioni. Non devono invece essere considerate le prestazioni a carico di altri enti.

Per le pensioni ai superstiti con più titolari, la trattenuta del quinto va applicata sulla quota di spettanza del singolo interessato, da determinare secondo le aliquote riportate nell’allegato 3.

Gestione delle pratiche pendenti e comunicazioni agli interessati

Le istruzioni della circolare devono essere applicate a tutte le situazioni ancora pendenti relative a indebite erogazioni effettuate entro il 31 dicembre 1995. Vanno quindi riesaminate le pratiche per le quali non sia stata già comunicata al pensionato l’applicazione della sanatoria prevista dalle norme previgenti, anche se il credito sia stato internamente abbandonato senza notifica.

Per le indebite erogazioni già in corso di recupero, le sedi devono verificare la recuperabilità secondo la legge n. 662. Se il credito risulta integralmente sanato, fermo restando quanto eventualmente già recuperato prima del 1 gennaio 1997, non vanno eseguiti ulteriori prelievi e deve essere comunicata all’interessato l’applicazione della sanatoria sul residuo.

Se invece il credito rimane recuperabile nei limiti del quarto, occorre verificare se quanto già trattenuto entro il 31 dicembre 1996 sia sufficiente a esaurire il recupero; in caso contrario, il recupero del residuo prosegue secondo le modalità indicate dalla circolare, con tempestiva informazione al pensionato circa la riduzione della prestazione.

Indicazioni operative contenute nel messaggio allegato

Il messaggio richiamato in allegato precisa che, per gli indebiti non ancora notificati, va inviata apposita comunicazione ai pensionati, indicando che l’azione di recupero è sospesa in attesa dell’approvazione della nuova disciplina. La notifica deve riguardare solo i crediti non prescritti, poiché i crediti prescritti non sono azionabili in giudizio.

Per la notifica è utilizzata la procedura "Recupero crediti da prestazioni", che consente l’emissione del modello REC/AUT 1-bis nei casi in cui l’indebito riguardi anche periodi anteriori al 1996. In tali ipotesi non vengono stampati i bollettini di conto corrente e il sistema memorizza il nuovo codice stato lavorazione 201.

Pensioni ai superstiti: quote di pertinenza

L’allegato 3 riporta le quote di pensione ai superstiti attribuibili a ciascun titolare ai fini della determinazione della trattenuta sulla quota del beneficiario interessato. Sono indicate le ripartizioni tra coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle, con percentuali che variano in base al numero dei contitolari e alla composizione del nucleo.

Punti principali

Ambito soggettivo e temporale

La normativa riguarda i soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche, quote di pensione o trattamenti di famiglia per periodi anteriori al 1 gennaio 1996. Il Ministero del Lavoro ricomprende anche le anticipazioni ex art. 8 della legge n. 153/1969 sui trattamenti pensionistici liquidati per cumulo con contributi esteri.

Disciplina sostitutiva e richiamo della Cassazione

La circolare richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 2333/1997, che considera la legge n. 662/1996 come disciplina retroattiva e transitoria, sostitutiva della normativa previgente per gli indebiti anteriori al 1 gennaio 1996. Restano invece applicabili per gli indebiti successivi al 31 dicembre 1995 le regole dell’art. 13 della legge n. 412/1991.

Esclusione del recupero in base al reddito 1995

In assenza di dolo, non si procede al recupero se il pensionato ha avuto nel 1995 un reddito personale imponibile IRPEF pari o inferiore a 16 milioni di lire. Ai fini del calcolo vanno esclusi il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto, le anticipazioni sul TFR e le competenze arretrate soggette a tassazione separata. Per la dichiarazione del reddito è previsto il modulo RED IND/95.

Limitazione del recupero oltre la soglia di 16 milioni

Se il reddito personale imponibile IRPEF 1995 è superiore a 16 milioni di lire, il recupero dell’indebito è limitato ai tre quarti della somma percepita. La circolare precisa che il limite opera per gli indebiti anteriori al 1 gennaio 1996 e in assenza di dolo.

Esclusione nei confronti degli eredi

Il recupero non deve essere avviato nei confronti degli eredi del pensionato in nessun caso, sia che il de cuius avesse redditi superiori alla soglia, sia che l’indebito sia riconducibile a dolo. Il decesso del pensionato rende irrecuperabile verso gli eredi l’eventuale credito residuo.

Dolo come causa di recupero integrale

Il comma 265 consente il recupero integrale quando sia accertato il dolo del percettore. Il dolo va inteso come preordinazione fraudolenta e può emergere anche da dichiarazioni infedeli, indicazioni di dati incompleti o omissioni di comunicazione di circostanze rilevanti, purché non già note all’Istituto. È escluso nei casi di errore dell’Istituto.

Modalità di recupero e rateazione

Il recupero avviene mediante trattenuta diretta sulla pensione, entro il limite di un quinto dell’importo mensile. Se il quinto non consente il recupero in unica soluzione, l’importo residuo può essere rateizzato senza interessi fino a 24 mensilità; il numero può essere maggiore se necessario per rispettare il limite del quinto. La rata non può essere inferiore a 20.000 lire mensili.

Casi particolari di calcolo della trattenuta

Se il soggetto percepisce due o più pensioni INPS, il quinto si calcola sul cumulo delle prestazioni; non si considerano pensioni di altri enti. Per le pensioni ai superstiti con più titolari, la trattenuta si applica sulla quota di pertinenza del singolo beneficiario, secondo le aliquote riportate in allegato.

Adempimenti delle sedi e gestione delle pratiche pendenti

Le sedi devono riesaminare tutte le pratiche ancora pendenti relative a indebiti anteriori al 31 dicembre 1995. Se la sanatoria rende il credito non recuperabile, vanno sospesi gli ulteriori recuperi e va data comunicazione all’interessato. Se invece si applica la riduzione a un quarto, occorre verificare quanto già recuperato e proseguire sul residuo con le modalità della circolare, informando tempestivamente il pensionato.

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