Circolare numero 94 del 17-4-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’armonizzazione del Fondo speciale telefonici con l’AGO a decorrere dall’8 gennaio 1997, con effetti su base imponibile, aliquote contributive, versamenti, accredito dei contributi, contribuzione figurativa, riscatto/ricongiunzione, contribuzione volontaria, trasferimenti e nuove modalità di compilazione dei modelli O1/M, O3/M e DM10/2. Nella seconda parte chiarisce il nuovo regime pensionistico distinguendo tra iscritti con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, soggetti con anzianità inferiore, e nuovi iscritti, oltre a disciplinare trattamento minimo, abolizione dello 0,50%, eliminazione dell’arrotondamento, pensione anticipata di vecchiaia, prestazioni di invalidità, automaticità delle prestazioni e contenzioso.
Regime pensionistico e contributivo del Fondo telefonici dopo il d.lgs. n. 658/1996
Regime pensionistico e contributivo del Fondo telefonici dopo il d.lgs. n. 658/1996
La circolare illustra in modo organico l’adeguamento del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione alla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria, in attuazione del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, entrato in vigore l’8 gennaio 1997. L’intervento incide sia sul versante contributivo sia su quello pensionistico, con istruzioni operative per datori di lavoro e sedi INPS.
Ambito di applicazione e finalità della disciplina
Il provvedimento si inserisce nel quadro della delega conferita dall’art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La circolare chiarisce che il decreto armonizza il regime del Fondo telefonici con l’AGO, introducendo nuove regole sulla base imponibile, sulle aliquote, sui versamenti e sulla liquidazione delle prestazioni pensionistiche.
Base imponibile e aliquote contributive
Dal 1° gennaio 1997, per tutto il personale iscritto al Fondo, la retribuzione imponibile è quella definita dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni, comprese le disposizioni dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995.
Le aliquote contributive sono differenziate in base alla data di iscrizione al Fondo al 31 dicembre 1995:
- per il personale iscritto successivamente al 31 dicembre 1995, dal 1° febbraio 1997 si applica l’aliquota AGO del 32,70%; per le retribuzioni di gennaio 1997 si applica invece il 26,43%;
- per il personale già iscritto al Fondo al 31 dicembre 1995, dal gennaio 1997 l’aliquota è fissata al 26,43%, di cui 6,647% a carico del lavoratore, con progressivo incremento fino al raggiungimento dell’aliquota AGO dal 1° gennaio 2002.
La circolare riporta anche le aliquote ridotte per il finanziamento delle prestazioni temporanee, già comprensive della riduzione prevista dal decreto ministeriale 21 febbraio 1996:
- tubercolosi: 1,87%;
- maternità: 0,66%;
- assegno per il nucleo familiare: 2,48%.
Modalità di versamento dei contributi e compilazione del DM10/2
Dal mese di gennaio 1997 il versamento dei contributi non avviene più trimestralmente, ma entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.
Per la compilazione del mod. DM10/2 vengono indicati i codici da utilizzare e le relative aliquote complessive:
- codice X160, o X16P/X16S per part-time, per gli iscritti già presenti al 31 dicembre 1995;
- codici Z160, Z16P, Z16S per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995.
Sono inoltre disciplinate le ipotesi di contratto di formazione e lavoro e le assunzioni dalle liste speciali ai sensi dell’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, con indicazione dei codici X530, X560, X540, X590, X580 e dei corrispondenti codici Z530, Z560, Z540, Z590, Z580. In tutti i casi, i codici devono essere seguiti dal numero dipendenti e dal numero giornate, con esclusione del codice X150, che resta riferito al contributo fisso settimanale per apprendista.
Resta invariato, per tutti i lavoratori e indipendentemente dalla data di iscrizione o dal tipo di assunzione, il codice X970 per il contributo aggiuntivo dell’1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992 sulla quota di retribuzione eccedente L. 5.255.000 mensili.
Accredito contributivo e contribuzione figurativa
Dal 1° gennaio 1997, nell’ambito del Fondo, si applica il criterio dell’accredito settimanale dei contributi, in luogo di quello giornaliero. Trova applicazione anche l’art. 5 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, secondo cui, se un mese non è interamente retribuito, si accredita un numero di contributi settimanali pari alle settimane intere o frazioni di esse retribuite, anche se la frazione è costituita da un solo giorno.
La circolare richiama poi l’art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, che fissa:
- il limite della retribuzione media settimanale per l’accredito dei contributi settimanali, pari al 40% del trattamento minimo di pensione vigente al 1° gennaio di ciascun anno;
- il limite minimo di retribuzione giornaliera sul quale sono dovuti i contributi, pari al 9,50% del trattamento minimo di pensione vigente al 1° gennaio di ciascun anno.
Sul piano della contribuzione figurativa, il decreto estende agli iscritti al Fondo le norme già vigenti nell’AGO per malattia, disoccupazione indennizzata e integrazione salariale, con effetto per i periodi successivi al 31 dicembre 1996. La circolare precisa che:
- per malattia, l’accredito è riconosciuto su domanda dell’interessato secondo le regole dell’AGO;
- per disoccupazione indennizzata, l’accredito opera d’ufficio;
- per integrazione salariale, la copertura figurativa segue le norme operative in vigore per la generalità degli assicurati.
Riscatti, ricongiunzioni e trasferimenti
L’art. 3, comma 9, del decreto abroga le norme sull’arrotondamento della frazione di anno ad anno intero ai fini del diritto e della misura della pensione. Tale abrogazione produce effetti dal 1° luglio 1997 per le domande di riscatto e ricongiunzione presentate da quella data in avanti, con applicazione della nuova disciplina sui periodi utili effettivi.
La circolare conferma inoltre la persistente operatività dell’art. 14 della legge n. 1450/1956 per i periodi di assenza senza retribuzione o con retribuzione ridotta non coperti da altra contribuzione. Tuttavia, le settimane già coperte da contribuzione in virtù dell’accredito settimanale non possono essere regolarizzate ex art. 14.
Quanto ai trasferimenti delle posizioni assicurative al FPLD, le domande presentate dopo l’entrata in vigore del decreto non danno più diritto al rimborso dell’eventuale eccedenza contributiva. Restano ferme le regole precedenti per le domande o le condizioni già maturate prima dell’8 gennaio 1997.
Contribuzione volontaria
Il decreto riapre temporaneamente i termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo, ai fini del perfezionamento dei requisiti di anzianità assicurativa e contributiva per la pensione.
Possono presentare domanda entro l’8 gennaio 1998, a pena di decadenza:
- i soggetti già autorizzati alla contribuzione volontaria che abbiano versato nel periodo 1° gennaio 1993 - 8 gennaio 1997 e intendano proseguirla;
- gli iscritti cessati dal servizio nello stesso arco temporale che, alla data di cessazione, abbiano maturato uno dei requisiti di anzianità richiamati dal decreto legislativo n. 503/1992 e debbano integrare la propria posizione fino al requisito contributivo richiesto.
Dal 1° gennaio 1997, anche per la contribuzione volontaria la base imponibile è quella dell’art. 12 della legge n. 153/1969; ciò incide gradualmente sulle nuove autorizzazioni successive al 31 dicembre 1996.
Regime pensionistico: anzianità al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 18 anni
Per gli iscritti che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato almeno 18 anni interi di contribuzione continua ad applicarsi il sistema retributivo, secondo la disciplina previgente modificata dal d.lgs. n. 503/1992, dalla legge n. 724/1994 e dalla legge n. 335/1995.
Per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997:
- la retribuzione pensionabile si calcola secondo la nuova base imponibile dell’art. 12 della legge n. 153/1969;
- per le anzianità maturate successivamente all’8 gennaio 1997 si applicano i limiti di retribuzione pensionabile dell’AGO e le corrispondenti riduzioni dei rendimenti.
I rendimenti sulle quote di retribuzione eccedenti il tetto sono fissati come segue:
- fino al 33% oltre il tetto: 1,60%;
- dal 33% al 66% oltre il tetto: 1,35%;
- dal 66% al 90% oltre il tetto: 1,10%;
- oltre il 90%: 0,90%.
Anzianità massima computabile e limiti di importo
L’anzianità contributiva massima computabile nel Fondo viene elevata da 36 a 40 anni per le pensioni con decorrenza successiva all’entrata in vigore del decreto.
La pensione liquidata esclusivamente con il sistema retributivo non può comunque superare il più favorevole tra:
- l’80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le regole dell’AGO;
- il 90% della retribuzione pensionabile determinata ai fini della quota di pensione di cui all’art. 1, comma 12, lettera a), della legge n. 335/1995.
Iscritti con anzianità inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995
Per gli iscritti che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato meno di 18 anni interi di contribuzione si applica il sistema misto: quota retributiva per le anzianità fino al 31 dicembre 1995 e quota contributiva per le anzianità dal 1° gennaio 1996 in avanti.
Per la quota contributiva si applicano i criteri della legge n. 335/1995, con aliquota di computo del 33%.
La circolare riassume i criteri del sistema contributivo:
- individuazione della base imponibile annua;
- calcolo del montante annuale moltiplicando la base imponibile per il 33%;
- rivalutazione del montante sulla base del tasso annuo di capitalizzazione legato alla variazione media quinquennale del PIL nominale;
- determinazione della pensione annua moltiplicando il montante per il coefficiente di trasformazione;
- determinazione della pensione mensile dividendo l’importo annuo per 13.
Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all’età dell’assicurato a partire dai 57 anni; per prestazioni liquidate a soggetti più giovani si applica il coefficiente dei 57 anni, con incrementi in dodicesimi in relazione ai mesi interi trascorsi tra il compimento dell’età e la decorrenza o la data del decesso.
Opzioni ex leggi n. 54/1982 e n. 407/1990
La circolare conferma la disciplina dell’opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 della legge n. 54/1982 e dell’art. 6 della legge n. 407/1990. Per chi ha esercitato tali opzioni, il trattamento pensionistico non può superare l’importo della retribuzione pensionabile.
In ragione dell’elevazione a 40 anni dell’anzianità massima computabile, la facoltà di cui alla legge n. 54/1982 opera fino al raggiungimento di tale soglia. Per l’opzione di cui alla legge n. 407/1990, la maggiorazione opera solo per le anzianità maturate oltre i 40 anni.
Per chi aveva già esercitato l’opzione prima dell’entrata in vigore del decreto e sia ancora in servizio, la circolare tutela i diritti acquisiti: restano attribuiti i benefici maturati oltre la precedente anzianità massima, mentre per il periodo successivo valgono le nuove regole. Viene inoltre indicata una modalità di doppio calcolo per individuare il trattamento più favorevole, includendo il supplemento per il periodo intermedio.
Trattamento minimo e abolizione dello 0,50%
Per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997 il trattamento minimo del Fondo coincide con quello vigente nell’AGO, essendo abrogata la maggiorazione prevista dalla legge n. 672/1973.
Con la stessa decorrenza è eliminato il meccanismo dello 0,50% previsto dall’art. 10, comma 3, della legge n. 672/1973, sia in diminuzione per il pensionamento anticipato sia in aumento per contributi oltre i 36 anni. È altresì abrogata la norma che garantiva comunque l’intera pensione agli iscritti con almeno 40 anni di contribuzione.
Eliminazione dell’arrotondamento della frazione di anno
L’art. 3, comma 9, del decreto abroga, dal 1° luglio 1997 per i lavoratori ancora in servizio e senza dimissioni già accettate, le norme che consentivano di arrotondare la frazione dell’ultimo anno a anno intero se superiore a sei mesi e un giorno.
Restano però salvi:
- i casi di cessazione già intervenuta o di dimissioni accettate alla data dell’8 gennaio 1997;
- le dimissioni presentate ed accettate entro il 30 giugno 1997.
Per le pensioni dal 1° luglio 1997 in poi, il computo dell’anzianità va effettuato in settimane, utilizzando i parametri AGO di conversione: 1 contributo mensile = 4,333 contributi settimanali; 1 contributo annuo = 52 contributi settimanali.
Anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia
Il decreto conferma per i lavoratori iscritti al Fondo prima del 1° gennaio 1996 la possibilità di liquidare la pensione anticipata di vecchiaia prevista dalla legge n. 672/1973 per i cinque anni successivi all’entrata in vigore del decreto.
La circolare segnala tuttavia che è stata richiesta al Ministero del lavoro una precisazione sul parametro anagrafico da assumere per il calcolo dell’anticipo di quattro anni, riservandosi successive istruzioni.
Prestazioni di invalidità e inabilità
Per le domande presentate dopo l’8 gennaio 1997 si applicano agli iscritti al Fondo le norme dell’AGO in materia di invalidità e inabilità, contenute nella legge n. 222/1984.
Le prestazioni riconoscibili sono:
- assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità, con almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda;
- assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità, con almeno un contributo;
- assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità.
Si applicano inoltre le regole di cumulabilità e incumulabilità previste dalla legge n. 335/1995, compresa l’incumulabilità con la rendita da infortunio o malattia professionale per il medesimo evento invalidante. I ricorsi sanitari non sono più definiti da un collegio di tre medici per le domande successive al 9 gennaio 1997, ma secondo le procedure indicate per l’AGO.
Automaticità delle prestazioni
L’art. 6 del decreto estende al Fondo, per quanto non disciplinato in modo espresso, le regole dell’assicurazione obbligatoria, compreso il principio di automaticità delle prestazioni: la pensione può essere liquidata anche in mancanza del versamento contributivo, purché il contributo sia effettivamente dovuto.
Contenzioso e istruzioni operative
La competenza sui ricorsi sanitari e amministrativi resta attribuita al Comitato di Vigilanza del Fondo di previdenza telefonici. Sul piano operativo, in attesa dell’aggiornamento delle procedure automatizzate, le sedi devono procedere alla liquidazione provvisoria delle pensioni con decorrenza 1° febbraio 1997, caricando le anzianità secondo i criteri indicati e contrassegnando la pratica come provvisoria con il codice "P".
I programmi per la liquidazione definitiva risultano in corso di aggiornamento e sarebbero stati resi disponibili entro luglio 1997.
Punti principali
Armonizzazione contributiva e base imponibile
Dal 1° gennaio 1997 la retribuzione imponibile per tutti gli iscritti al Fondo è quella dell’art. 12 della legge n. 153/1969 e successive modifiche. Le aliquote contributive vengono allineate, con differenziazione tra personale già iscritto al 31 dicembre 1995 e personale iscritto successivamente, e con riduzione delle aliquote per prestazioni temporanee (tubercolosi, maternità, assegno per il nucleo familiare).
Versamento dei contributi e codici DM10/2
I contributi non sono più versati trimestralmente ma entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento. La circolare indica in dettaglio i codici da utilizzare per il mese di gennaio 1997 e per i mesi successivi (X160, X530, X560, X540, X590, X580 e i corrispondenti codici Z per i nuovi iscritti), nonché l’obbligo di indicare numero dipendenti e giornate; resta invariato il codice X970 per il contributo aggiuntivo dell’1% ex art. 3-ter L. n. 438/1992.
Accredito contributi e contribuzione figurativa
Dal 1° gennaio 1997 si applica il criterio AGO dell’accredito settimanale anziché giornaliero, con le regole del DPR n. 818/1957 e della legge n. 638/1983 sui limiti di retribuzione media settimanale e minima giornaliera. Sono estese al Fondo le norme sulla contribuzione figurativa per malattia, disoccupazione indennizzata e integrazione salariale, con riferimenti alle disposizioni già vigenti per il FPLD.
Riscatti, ricongiunzioni e contribuzione volontaria
L’abrogazione dell’arrotondamento della frazione di anno incide sui calcoli di riscatto e ricongiunzione per le domande presentate dal 1° luglio 1997. È riaperto per un anno, fino all’8 gennaio 1998, il termine per presentare domande di prosecuzione volontaria da parte di chi ha versato nel periodo 1° gennaio 1993-8 gennaio 1997 o ha cessato nello stesso periodo maturando requisiti minimi. Vengono inoltre confermate le regole sui trasferimenti al FPLD, ma senza rimborso dell’eventuale eccedenza contributiva per le domande successive all’entrata in vigore del decreto.
Nuovo regime pensionistico
La disciplina distingue tra: iscritti con almeno 18 anni interi di contribuzione al 31 dicembre 1995, che restano nel sistema retributivo; iscritti con meno di 18 anni, per i quali si applica il sistema misto retributivo/contributivo; e iscritti successivi al 31 dicembre 1995, per i quali è prevista la sola pensione di vecchiaia contributiva. Per i primi vengono ridefiniti i rendimenti sulle quote eccedenti il tetto e l’anzianità massima computabile viene elevata a 40 anni.
Prestazioni di invalidità, automaticità e contenzioso
Per le domande presentate dopo l’8 gennaio 1997 si applicano al Fondo le norme AGO su invalidità e inabilità, con requisiti e cumulabilità previsti dalla legge n. 222/1984 e dalla legge n. 335/1995. È introdotto il principio di automaticità delle prestazioni per le pensioni successive all’entrata in vigore del decreto, quando la contribuzione è dovuta ma non versata. I ricorsi amministrativi e sanitari restano di competenza del Comitato di Vigilanza del Fondo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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