Circolare numero 99 del 22-4-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli obblighi di sicurezza nei rapporti di appalto: verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, informazioni da fornire all’appaltatore, cooperazione tra i datori di lavoro e coordinamento delle misure di prevenzione. Vengono inoltre richiamati i controlli dell’organo di vigilanza e allegati esempi operativi di documentazione e informazioni da scambiarsi tra committente e appaltatore.
Adempimenti del committente e dell'appaltatore ex art. 7 D.Lgs. 626/1994 negli appalti
Adempimenti di sicurezza negli appalti ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 626/1994
La circolare fornisce linee generali operative per i Direttori di Sede, in qualità di datori di lavoro committenti, in tema di appalti e lavori affidati a imprese esterne o lavoratori autonomi. L’obiettivo è chiarire gli obblighi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, con richiamo alla possibile attività di vigilanza da parte degli organi competenti.
Quadro normativo e ambito applicativo
L’art. 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato dal D.Lgs. 242/1996, disciplina i casi in cui lavori o prestazioni d’opera siano affidati all’interno di aziende, enti o stabili a imprese appaltatrici, subappaltatrici o a lavoratori autonomi. La circolare evidenzia quattro principali obblighi: verifica dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa esecutrice; fornitura di informazioni sui rischi presenti; cooperazione tra i datori di lavoro interessati; coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione da parte del committente.
Verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa
Il committente deve accertare l’idoneità tecnico-professionale dei soggetti incaricati dell’esecuzione dell’opera o della prestazione. Tale verifica può essere effettuata, in via base, mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio o di certificazione equivalente per imprese operanti in ambito CEE.
La circolare suggerisce, ove opportuno, di approfondire la valutazione anche con riferimento alla capacità dell’impresa di gestire la sicurezza, considerando:
- censimento e analisi dei rischi;
- definizione delle misure di sicurezza correlate;
- organizzazione del lavoro;
- disponibilità di macchine e attrezzature previste per l’esecuzione dell’opera.
È inoltre raccomandato che nei capitolati d’appalto sia richiesto che macchine e impianti siano accompagnati dalla documentazione di conformità alle norme di sicurezza, quali libretti dei ponteggi, omologazioni degli apparecchi di sollevamento e marchio CE delle attrezzature.
Per gli impianti rientranti nella legge 46/1990 e nel DPR 447/1991, l’idoneità dell’impresa riguarda l’esecuzione a regola d’arte e secondo le norme di buona tecnica. La circolare osserva infine che, nelle gare basate sull’offerta economicamente più vantaggiosa, possono assumere valore preferenziale elementi legati alla sicurezza e salute sul lavoro, quali organizzazione aziendale, tecniche e apparecchiature prevenzionistiche, qualificazione del personale e investimenti in sicurezza.
Informazioni da trasmettere all’appaltatore
Il committente è tenuto a fornire all’impresa appaltatrice informazioni sufficienti a consentirle di valutare i rischi presenti nell’ambiente di lavoro e di integrarli con quelli della propria attività, per predisporre misure di prevenzione adeguate.
Le informazioni devono riguardare in particolare:
- i rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro, inclusi macchine, impianti, prevenzione incendi, emergenze, sostanze pericolose e aree ad accesso controllato;
- la presenza o l’assenza dei lavoratori del committente durante i lavori;
- l’uso di attrezzature e servizi del committente, nel rispetto della normativa vigente;
- l’eventuale collaborazione dei lavoratori del committente all’esecuzione delle attività.
La circolare indica due modalità operative per l’adempimento: consegna del documento di valutazione dei rischi già predisposto dalle Sedi oppure sua messa a disposizione in un ufficio dedicato, come quello del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con comunicazione formale alle imprese delle modalità di accesso e con responsabilizzazione delle stesse sulla presa visione.
Cooperazione e coordinamento tra le parti
La cooperazione tra committente, appaltatori e lavoratori autonomi non deve limitarsi all’esecuzione dei lavori, ma deve estendersi alla prevenzione dei rischi sul lavoro. Le parti devono informarsi reciprocamente sull’andamento della situazione di sicurezza e salute e intervenire per prevenire i rischi derivanti da interferenze tra lavorazioni di imprese diverse e dall’uso comune di attrezzature.
Il committente, ai sensi del comma 3 dell’art. 7, non può limitarsi a informare l’appaltatore dei rischi presenti, ma deve promuovere e coordinare concretamente gli interventi di prevenzione e protezione. Tale coordinamento è necessario, specie negli appalti scorporati o promiscui, per evitare che l’attività di una impresa esponga a rischio i lavoratori di un’altra. La circolare precisa comunque che l’onere del coordinamento del committente non elimina la responsabilità dell’appaltatore per i rischi propri della sua specifica attività.
Verifiche da parte degli organi di vigilanza
La corretta gestione del rapporto tra committente e appaltatore in materia di sicurezza può essere oggetto di controllo da parte degli organi di vigilanza, indicati nella circolare in USL, ISPESL e Ispettorato del Lavoro. Ne deriva la necessità di un’impostazione accurata, documentata e coerente degli adempimenti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 626/1994.
Allegato 1: informazioni sui requisiti tecnico-professionali dell’appaltatore
La circolare allega un esempio di scheda informativa che l’impresa può trasmettere al committente per documentare la propria idoneità. Tra gli elementi indicati figurano:
- requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazioni specifiche, ad esempio legge 46/1990 o abilitazioni per generatori di vapore e impianti di riscaldamento;
- mezzi e attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei lavori;
- formazione professionale documentata dei lavoratori impiegati;
- formazione documentata per lavori in aree con impianti in esercizio;
- mezzi e attrezzature disponibili o previsti;
- dotazione di dispositivi di protezione individuale, distinguendo quelli con marchio CE da quelli senza;
- numero e presenza media giornaliera degli operatori;
- numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- elenco dei lavori simili eseguiti negli ultimi tre anni;
- ulteriori informazioni ritenute utili sul servizio di prevenzione e protezione.
Allegato 2: informazioni sui rischi specifici da fornire all’appaltatore
L’allegato propone un elenco non esaustivo delle informazioni che il committente deve mettere a disposizione dell’impresa appaltatrice. Le informazioni generali comprendono:
- aree e locali dove si svolgeranno i lavori, con planimetrie;
- tipologia delle attività svolte nelle zone interessate;
- numero di addetti operanti nella zona e relativi turni;
- disponibilità di servizi igienici, mensa e spogliatoi;
- planimetrie di reti fognarie, telefoniche, idriche e gas;
- locale di pronto soccorso e ubicazione dei telefoni per comunicazioni interne ed esterne;
- attrezzature del committente eventualmente messe a disposizione;
- lavoratori del committente eventualmente coinvolti;
- impianti pericolosi che devono restare in esercizio durante i lavori;
- aree per il deposito dei materiali dell’appaltatore.
Le informazioni specifiche riguardano, tra l’altro:
- rischio elettrico e distribuzione degli impianti, con indicazione delle linee aeree non protette e delle distanze da rispettare;
- punti di alimentazione per eventuali quadri elettrici di derivazione;
- rischio di esplosione o incendio, mezzi di estinzione, planimetrie delle zone a rischio e vie di esodo;
- piano di emergenza e comportamento da adottare in caso di emergenza;
- zone di movimentazione e deposito dei carichi;
- aree e macchine o impianti che richiedono misure di protezione particolari;
- zone ad accesso controllato per cui serve autorizzazione scritta;
- prodotti e materiali pericolosi presenti nelle aree di lavoro;
- possibili esposizioni ad agenti fisici, chimici o biologici;
- per i lavori edili, tipologia di solai, coperture o soppalchi, accessi alle posizioni di lavoro in quota e sistemi di sicurezza da utilizzare.
Considerazioni conclusive operative
La circolare sottolinea che l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e il coordinamento preventivo delle attività costituiscono un assetto innovativo rispetto alla disciplina precedente. I committenti devono pertanto porre massima attenzione alla qualità delle informazioni raccolte e trasmesse, alla formalizzazione dei flussi documentali e alla concreta gestione delle interferenze tra attività diverse, al fine di garantire un livello adeguato di prevenzione e di conformità normativa.
Punti principali
Quadro generale degli obblighi negli appalti
L’art. 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato dal D.Lgs. 242/1996, introduce obblighi specifici sia per il datore di lavoro committente sia per i datori di lavoro delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi. Gli adempimenti richiamati sono: verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore o subappaltatore, fornitura di informazioni sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro, cooperazione tra le parti e coordinamento della prevenzione a carico del committente.
Verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore
Il committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dei soggetti incaricati dell’opera o della prestazione. Tale verifica può avvenire, in via essenziale, tramite l’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio o di certificazione equivalente per imprese operanti in ambito CEE. Se ritenuto opportuno, l’accertamento può essere approfondito valutando la capacità dell’impresa di gestire la sicurezza, attraverso l’analisi preventiva dei rischi, l’individuazione delle misure di protezione, l’organizzazione del lavoro e la disponibilità di macchine e attrezzature idonee.
Documentazione e requisiti da richiedere in appalto
Nei capitolati d’appalto è opportuno richiedere che macchine e impianti siano corredati della documentazione di conformità alle norme di sicurezza, come libretti dei ponteggi, omologazione degli apparecchi di sollevamento e marchio CE delle attrezzature. Per particolari impianti, richiamati dalla legge 46/1990 e dal DPR 447/1991, l’idoneità dell’appaltatore riguarda l’esecuzione a regola d’arte e secondo le norme di buona tecnica. Nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, elementi di sicurezza e salute sul lavoro possono costituire punteggio preferenziale, tra cui organizzazione aziendale, tecniche e attrezzature prevenzionistiche, profili professionali del personale e investimenti in sicurezza.
Informazioni che il committente deve fornire all’appaltatore
L’obbligo informativo, già previsto per i lavoratori autonomi dall’art. 5 del DPR 547/1955, viene esteso dal D.Lgs. 626/1994 a tutte le tipologie di appaltatori. Le informazioni devono essere sufficienti a consentire all’impresa di valutare i rischi dell’ambiente di lavoro e integrarli con quelli della propria attività, predisponendo le misure di prevenzione. In particolare devono riguardare rischi specifici presenti, presenza o assenza dei lavoratori del committente durante i lavori, uso di attrezzature e servizi del committente e possibile collaborazione del personale del committente. Le informazioni possono essere fornite consegnando il documento di valutazione dei rischi oppure mettendolo a disposizione presso l’ufficio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con comunicazione formale alle imprese delle modalità di accesso.
Cooperazione e coordinamento tra committente e appaltatori
La cooperazione non riguarda solo l’esecuzione dei lavori, ma anche la prevenzione dei rischi. Committenti, appaltatori e lavoratori autonomi devono informarsi reciprocamente sull’andamento della sicurezza e intervenire per prevenire i rischi derivanti da interferenze tra lavorazioni diverse e dall’uso comune delle attrezzature. Il committente deve promuovere il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione, in modo da evitare che l’attività di una impresa metta a rischio i lavoratori di altre imprese. Resta comunque ferma la responsabilità dell’appaltatore per i rischi propri della sua attività.
Controlli degli organi di vigilanza
Una gestione accurata del rapporto committente-appaltatore in applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. 626/1994 può essere oggetto di verifica da parte degli organi di vigilanza, indicati in USL, ISPESL e Ispettorato del Lavoro. La circolare evidenzia quindi la necessità di un presidio documentale e organizzativo effettivo, non solo formale.
Allegato 1: esempi di informazioni sui requisiti tecnico-professionali
L’allegato propone un modello di informazioni che l’impresa appaltatrice può fornire al committente. Tra gli elementi indicati figurano: requisiti richiesti da legislazioni specifiche, mezzi e attrezzature antinfortunistiche, formazione documentata dei lavoratori, formazione per attività in aree con impianti in esercizio, dotazione di DPI distinguendo quelli con marchio CE, numero e presenza media giornaliera degli operatori, numero e tipologia degli infortuni degli ultimi tre anni, lavori simili eseguiti negli ultimi tre anni e ulteriori informazioni utili sul servizio di prevenzione e protezione.
Allegato 2: esempi di informazioni sui rischi specifici da comunicare all’appaltatore
L’allegato contiene un elenco non esaustivo delle informazioni che il committente dovrebbe fornire sulla sede, sullo stabile e sul contratto di appalto. Le informazioni generali riguardano aree di lavoro, tipologia delle attività svolte nelle zone interessate, numero di addetti e orari, servizi igienici e spogliatoi, planimetrie di reti e impianti, pronto soccorso, telefoni, attrezzature promiscue, lavoratori del committente coinvolti, impianti che devono restare in esercizio e spazi per il deposito dei materiali. Le informazioni specifiche includono rischio elettrico, rischio di esplosione o incendio, piano di emergenza, zone di movimentazione e deposito carichi, aree con protezioni particolari, macchine o impianti pericolosi, zone ad accesso controllato, prodotti e materiali pericolosi, possibili esposizioni ad agenti fisici, chimici e biologici, nonché, per i lavori edili, indicazioni su solai, coperture, soppalchi, accessi in quota e sistemi di sicurezza da usare.
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