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Circolare

Circolare numero 95 del 17-4-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la reintroduzione, con il D.L. 67/1997, del regime contributivo agevolato per le erogazioni previste da contratti collettivi aziendali o di secondo livello correlate a incrementi di produttività, qualità e competitività. Vengono richiamati i limiti percentuali applicabili, il contributo di solidarietà del 10%, le condizioni di accesso, l’obbligo di deposito dei contratti e le modalità operative per i datori di lavoro nella compilazione delle denunce contributive. La circolare richiama inoltre la disciplina amministrativa sul deposito dei contratti già impartita con la circolare n. 139/96 e precisa che la nuova disciplina si applica alle erogazioni dal 27 marzo 1997.

Reintroduzione del regime di decontribuzione per erogazioni di secondo livello legate alla produttività e relative modalità di deposito e versamento

Reintroduzione del regime contributivo agevolato per erogazioni di risultato

La circolare illustra la riattivazione del regime di parziale decontribuzione previsto dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, applicabile alle erogazioni previste da contratti collettivi aziendali o di secondo livello collegate a incrementi di produttività, qualità ed elementi di competitività. Vengono chiariti i presupposti, i limiti quantitativi, il contributo di solidarietà e gli adempimenti necessari per il corretto utilizzo dell’agevolazione.

Ambito di applicazione

Il beneficio riguarda le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello delle quali siano incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata, dal contratto, alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.

La disciplina si applica anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria gestite dall’INPS.

Limite dell’agevolazione e decorrenza

Ai fini dell’esclusione dalla retribuzione imponibile, l’importo annuo complessivo delle erogazioni agevolabili è stabilito entro il limite massimo del 3% della retribuzione contrattuale percepita nell’anno solare di riferimento dai lavoratori interessati.

In fase di prima applicazione:

  • fino al 31 dicembre 1997 il limite non può superare l’1%;
  • dal 1 gennaio 1998 il limite non può superare il 2%.

I successivi incrementi sino al raggiungimento del 3% a regime saranno disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

La circolare precisa che il nuovo regime si applica alle erogazioni intervenute dal 27 marzo 1997, data di entrata in vigore del D.L. n. 67/1997.

Contributo di solidarietà

Le erogazioni agevolate sono assoggettate a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro, destinato alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

Il contributo non è dovuto quando le erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari disciplinati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Se solo una parte delle erogazioni è destinata a tale finalità, il contributo si applica sulla parte residua.

Condizioni ostative

Il regime contributivo agevolato non si applica quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Deposito dei contratti

Per l’applicazione del regime è necessario il deposito dei contratti presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro 30 giorni dalla stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell’associazione alla quale aderisce.

Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, il deposito deve avvenire entro 30 giorni da tale data.

La circolare richiama inoltre la disciplina amministrativa sul deposito già dettata con la circolare n. 139/96 del 24 ottobre 1996, emanata per i contratti e accordi collettivi rilevanti ai fini della determinazione degli elementi retributivi imponibili e per le altre ipotesi di deposito previste dalla normativa precedente.

Modalità operative per le denunce contributive

Al momento dell’erogazione delle somme soggette al regime di decontribuzione, i datori di lavoro devono:

  • assoggettare al contributo di solidarietà del 10% le somme rientranti nel tetto agevolato;
  • applicare la contribuzione ordinaria alle somme eccedenti il tetto;
  • esonerare da ogni contribuzione, entro il limite del tetto, le erogazioni destinate alla previdenza complementare.

Per il versamento del contributo di solidarietà sulle erogazioni effettuate nel periodo di paga cui si riferisce la denuncia deve essere utilizzato il codice "M930", preceduto dalla dicitura "CONTR. SOLID. ART. 2, c.3 DL 67/97". Nelle apposite caselle vanno indicati il numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzioni", l’ammontare delle somme assoggettate al contributo.

Per le erogazioni già intervenute dal 27 marzo 1997, il recupero della contribuzione ordinaria e il versamento del contributo di solidarietà possono essere effettuati con le denunce contributive relative ai mesi di aprile, maggio o giugno 1997, rispettivamente da presentare entro il 20 maggio 1997, il 20 giugno 1997 o il 20 luglio 1997.

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2:

  • si deve portare in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo della erogazione soggetta a decontribuzione;
  • sull’importo così ottenuto si applica la contribuzione ordinaria;
  • il contributo di solidarietà va versato utilizzando il codice "M931", con la dicitura "CONG. 10% DL 67/97".

Per il mod. DM10/2 non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.

Ai fini della compilazione del mod. DM10/S, i datori di lavoro devono portare in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo della erogazione soggetta a decontribuzione e calcolare i contributi sanitari sul totale risultante.

Conguagli e chiusura del rapporto

Restano ferme le modalità già illustrate nella circolare n. 213 del 6 novembre 1996 per le operazioni di conguaglio da effettuare alla fine dell’anno, o anticipatamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Rinvio alla disciplina precedente

La circolare precisa che la nuova disciplina non si discosta da quella dettata dalle norme decadute e richiama le circolari n. 152 del 22 luglio 1996 e n. 213 del 6 novembre 1996 per gli ulteriori profili applicativi.

Punti principali

Reintroduzione del regime di decontribuzione

L’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 reintroduce il regime di parziale esclusione dalla retribuzione imponibile e pensionabile per le erogazioni previste da contratti collettivi aziendali o di secondo livello, purché la loro corresponsione o il loro ammontare siano incerti e la struttura del premio sia collegata a incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività.

Limiti quantitativi e fasi di applicazione

L’importo annuo complessivo delle erogazioni agevolabili è fissato entro il 3% della retribuzione contrattuale percepita nell’anno solare di riferimento dai lavoratori interessati. In prima applicazione il limite non può superare l’1% fino al 31 dicembre 1997 e il 2% dal 1 gennaio 1998; i successivi incrementi fino al 3% saranno disposti con decreto interministeriale, in funzione delle risorse disponibili.

Contributo di solidarietà e previdenza complementare

Le erogazioni agevolate sono assoggettate a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro, destinato alle gestioni pensionistiche di legge. Il contributo non è dovuto se le somme sono destinate alla previdenza complementare; se la destinazione è solo parziale, il contributo si applica sulla parte residua.

Condizioni di accesso e depositi contrattuali

Il regime agevolato non si applica se nell’anno solare di riferimento risultano ai dipendenti trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal CCNL. Ai fini dell’applicazione del regime i contratti devono essere depositati entro 30 giorni dalla stipulazione presso l’ufficio competente; per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto il deposito va effettuato entro 30 giorni da tale data. La circolare richiama inoltre la disciplina amministrativa sul deposito già fissata dalla circolare n. 139/96.

Modalità operative per i datori di lavoro

I datori di lavoro devono assoggettare al contributo di solidarietà le somme entro il tetto agevolato e alla contribuzione ordinaria le somme eccedenti; le somme destinate alla previdenza complementare entro il limite del tetto sono esonerate da ogni contribuzione. La circolare indica i codici da utilizzare nelle denunce contributive e disciplina il recupero della contribuzione per le erogazioni già effettuate dal 27 marzo 1997, nonché le operazioni di conguaglio di fine anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

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