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Circolare

Circolare numero 93 del 16-4-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce, per il settore agricolo, come applicare le disposizioni sui contratti di formazione e lavoro introdotte dalla legge n. 451/1994 e rese operative dopo i differimenti normativi, con particolare attenzione ai contratti di tipo b) trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Vengono confermati i benefici contributivi anche per l’agricoltura e richiamate le modalità già presenti nella modulistica per la dichiarazione della manodopera. La nota dettaglia gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e gli uffici INPS, distinguendo tra periodo di formazione, trasformazione del rapporto e successiva variazione delle dichiarazioni contributive.

Applicazione dei benefici contributivi per i contratti di formazione e lavoro agricoli di tipo b)

Contratti di formazione e lavoro agricoli di tipo b) e benefici contributivi

La circolare fornisce istruzioni operative per l’applicazione, nel settore agricolo, delle disposizioni sui contratti di formazione e lavoro, con particolare riguardo alla tipologia b) e alla sua trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il documento chiarisce sia il quadro normativo sia gli adempimenti amministrativi richiesti ai datori di lavoro e agli uffici INPS per consentire il riconoscimento dei benefici contributivi.

Quadro normativo di riferimento

L’istruzione richiama l’art. 16 della legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha previsto due tipologie di contratto di formazione e lavoro per soggetti di età compresa tra 16 e 32 anni:

  • contratto di tipo a), finalizzato all’acquisizione di professionalità intermedie ed elevate;
  • contratto di tipo b), finalizzato ad agevolare l’inserimento professionale.

Ai contratti stipulati in base a tali disposizioni continuano ad applicarsi i benefici contributivi previsti dalle norme previgenti. Per i contratti di tipo b), però, il beneficio si applica soltanto dopo la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato, per una durata pari a quella del contratto trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto durante il contratto di formazione e lavoro.

La circolare ricorda inoltre che, per effetto di successivi differimenti normativi, da ultimo quello disposto dal d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge n. 608/96, tali disposizioni non si applicano ai contratti stipulati entro il 30 giugno 1995 sulla base di progetti approvati alla data del 31 marzo 1995.

Applicazione al settore agricolo

La nota conferma espressamente che la disciplina è operativa anche per il settore agricolo. In proposito richiama la circ. n. 236 del 25 novembre 1996, che aveva già reso operativi, dal 1 luglio 1996, i codici necessari per l’applicazione dei benefici alle aziende non agricole che trasformano i contratti di formazione e lavoro di tipo b) in rapporti a tempo indeterminato. La circolare segnala che tali regole sono state recepite anche nella modulistica già in uso per la dichiarazione della manodopera occupata, come previsto dalla circ. SCAU n. 32/95.

Per i contratti di tipo a), invece, restano ferme le istruzioni già impartite in precedenza.

Adempimenti per i contratti di tipo b) durante il periodo di formazione

Durante il periodo di formazione, i lavoratori assunti con contratto di tipo b) devono essere denunciati ai fini contributivi tramite il mod. ACC 1 OTD, senza indicazioni aggiuntive o particolari annotazioni. In tale fase continua a essere applicata la contribuzione ordinaria a carico del datore di lavoro.

Adempimenti dopo la trasformazione a tempo indeterminato

Una volta intervenuta la trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, la variazione deve essere comunicata alla sede INPS competente per territorio. Nelle dichiarazioni di manodopera rese con il mod. ACC 1 OTI, nel riquadro segnato da due asterischi e relativo alle variazioni, il datore di lavoro deve indicare la sigla corrispondente al tipo di contratto applicato al lavoratore.

Le sigle indicate sono le seguenti:

  • CG-b: operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno;
  • CG-3b: operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro-Nord;
  • LE-CGB: lavoratore extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno;
  • LE-G3b: lavoratore extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro-Nord.

L’inserimento di tali codici consente al Centro Elaborazione Dati di valorizzare i periodi contributivi pregressi.

Documentazione da allegare e verifiche degli uffici

Insieme al mod. ACC 1 OTI, l’azienda deve presentare copia del contratto di formazione e lavoro e copia del contratto a tempo indeterminato. Ricevata la documentazione, gli uffici devono istruire la pratica verificando:

  • l’esistenza del rapporto di formazione e lavoro;
  • l’avvenuta conversione del rapporto;
  • la regolarità contributiva dell’azienda.

Completati i controlli, gli uffici attivano le procedure di variazione dei dati già dichiarati con il mod. ACC 1 OTD, secondo le modalità previste dalla circ. n. 51 del 23 maggio 1994 e dalle successive integrazioni e modificazioni.

Tempistica delle variazioni

La circolare precisa che le operazioni di variazione devono essere ripetute per tutti i trimestri compresi nel periodo di durata del contratto di formazione e lavoro. Le variazioni devono inoltre essere effettuate con il primo trimestre utile, così da aggiornare correttamente la posizione contributiva e consentire il riconoscimento dei periodi precedenti.

Punti principali

Quadro normativo e ambito di applicazione

La circolare richiama l’art. 16 della legge 19 luglio 1994, n. 451, che disciplina i contratti di formazione e lavoro per soggetti tra 16 e 32 anni, distinguendo tra contratto di tipo a) per professionalità intermedie ed elevate e contratto di tipo b) finalizzato all’inserimento professionale. Si precisa che ai contratti continuano ad applicarsi i benefici contributivi previsti dalle precedenti disposizioni. Per i contratti di tipo b), i benefici spettano solo dopo la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, per una durata pari a quella del contratto trasformato e in misura correlata alla retribuzione corrisposta durante il contratto di formazione. A causa dei differimenti introdotti da più decreti-legge, da ultimo il d.l. 1 ottobre 1996, n. 510 convertito nella legge n. 608/96, le norme non si applicano ai contratti stipulati entro il 30 giugno 1995 sulla base di progetti approvati al 31 marzo 1995. La circolare conferma inoltre che le disposizioni sono applicabili anche nel settore agricolo.

Operatività dei codici e conferma per il settore agricolo

Viene richiamata la circ. n. 236 del 25 novembre 1996, con cui era stata comunicata l’operatività, dal 1 luglio 1996, dei codici per applicare i benefici alle aziende non agricole che trasformano i contratti di formazione e lavoro di tipo b) in rapporti a tempo indeterminato. La presente circolare estende espressamente l’applicazione di tali regole anche al settore agricolo. Si segnala inoltre che la disciplina risulta già recepita nella modulistica in uso per la dichiarazione della manodopera occupata, in base alla circ. SCAU n. 32/95. Per i contratti di tipo a), invece, restano confermate le disposizioni già impartite in precedenza.

Adempimenti per i contratti di tipo b) durante la formazione

Durante il periodo di formazione, i lavoratori assunti con contratto di tipo b) devono essere dichiarati ai fini contributivi nel mod. ACC 1 OTD, senza riportare alcuna indicazione particolare. In questa fase resta imputata al datore di lavoro la contribuzione ordinaria, senza applicazione immediata delle agevolazioni previste per la successiva trasformazione del rapporto.

Adempimenti dopo la trasformazione a tempo indeterminato

Dopo la trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la variazione deve essere comunicata alla sede INPS territorialmente competente. Nelle dichiarazioni di manodopera rese con il mod. ACC 1 OTI, nel riquadro contraddistinto da due asterischi e relativo alle variazioni, il datore di lavoro deve indicare la sigla del tipo di contratto applicato al lavoratore. Le sigle riportate sono: CG-b per operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno; CG-3b per operaio assunto da imprenditore del Centro-Nord; LE-CGB per lavoratore extracomunitario assunto da imprenditore del Mezzogiorno; LE-G3b per lavoratore extracomunitario assunto da imprenditore del Centro-Nord. Tale indicazione consente al Centro Elaborazione Dati di valorizzare i periodi contributivi pregressi.

Documentazione da presentare e controlli degli uffici

Unitamente al mod. ACC 1 OTI, l’azienda deve presentare copia del contratto di formazione e lavoro e copia del contratto a tempo indeterminato. Ricevata la documentazione, gli uffici INPS devono istruire la pratica verificando: l’esistenza del rapporto di formazione e lavoro, l’avvenuta conversione del rapporto e la regolarità contributiva dell’azienda. Successivamente, gli uffici attivano le procedure di variazione dei dati già dichiarati con il mod. ACC 1 OTD, secondo le modalità previste dalla circ. n. 51 del 23 maggio 1994 e successive integrazioni e modificazioni.

Modalità e tempistica delle variazioni

La circolare precisa che le operazioni di variazione devono essere ripetute per tanti trimestri quanti sono quelli compresi nella durata del contratto di formazione e lavoro. Inoltre, tali variazioni devono essere effettuate con il primo trimestre utile.

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