Cassazione Penale, Ordinanza n. 16912/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per truffa contrattuale. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la motivazione della decisione di merito, deducendone l'illogicità e contestando la correttezza dell'apparato argomentativo posto a base della dichiarazione di responsabilità. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante del danno di particolare gravità ex art. 61 n. 7 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che le censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvevano in una reiterazione delle doglianze già esaminate in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi prospettati non integravano un vizio di motivazione deducibile ex art. 606 c.p.p., poiché la motivazione della sentenza di appello era logica e coerente e non presentava il denunciato contrasto con massime di अनुभवenza o affermazioni del provvedimento. Ha inoltre evidenziato che i motivi erano reiterativi e privi di un effettivo confronto con la motivazione della Corte territoriale. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato al contrasto logico dell'apparato argomentativo con massime di esperienza o con altre affermazioni della sentenza, senza possibilità di riesame del merito o delle acquisizioni processuali.
art. 606 c.p.p.
La Corte richiama il parametro del vizio di motivazione come limite del sindacato di legittimità, verificando solo l'esistenza di un apparato argomentativo logico.
art. 61 n. 7 c.p.
È richiamata l'aggravante del danno di particolare gravità, oggetto del secondo motivo di ricorso.
art. 616 c.p.p.
È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è censurabile solo quando il percorso argomentativo della sentenza si ponga in contrasto con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, non potendo la Corte di cassazione procedere a una rivalutazione del merito o delle prove.
- La contestazione della motivazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze meramente reiterative o apodittiche sono inidonee a fondare un motivo di ricorso ammissibile.
- Il riconoscimento dell'aggravante del danno di particolare gravità può essere censurato in cassazione solo attraverso critiche effettive e specifiche alla motivazione di merito, non mediante contestazioni generiche o assertive.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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