Sentenza n. 88/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: - della determinazione di ESTAR n. 840 del 30 giugno 2025, recante indizione dell’appalto specifico “ESTARSDAFA03PR02 B PER FORNITURA DI SPECIALITA’ MEDICINALI IN N. 825 LOTTI” nell’ambito del “Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici per la Fornitura di Specialità Medicinali per il fabbisogno 2025-2029 delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana - ESTARSDAFA03”, con particolare riguardo alla parte in cui la stazione appaltante ha previsto che il farmaco di cui al lotto n. 1612 (principio attivo ofatumumab) potrà essere acquistato solo “previa richiesta su singola RdA validata dalla Regione Toscana”; - della lettera d’invito afferente al predetto appalto specifico, pubblicata sulla piattaforma telematica di ESTAR in data 30 giugno 2025, sempre con specifico riferimento al lotto n. 1612 (ofatumumab), nella parte in cui la stazione appaltante ha previsto che il farmaco di cui al lotto stesso potrà essere acquistato solo “previa richiesta su singola RdA validata dalla Regione Toscana”; - della tabella elenco lotti allegata alla citata determinazione n. 840 del 30 giugno 2025 e alla lettera d’invito, nella parte in cui, in relazione al lotto n. 1612 (ofatumumab), viene specificato che si procederà all’acquisto “su singola RdA” validata dalla Regione Toscana; - del chiarimento fornito sul punto dalla stazione appaltante in data 16 luglio 2025, prot. n. PI054790-25; se ed in quanto di ragione: - del disciplinare e del capitolato normativo e prestazionale relativi al Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici per la Fornitura di Specialità Medicinali occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana per gli anni 2025-2029 - ESTARSDAFA03; - della determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi del 6 maggio 2025, n. 568, indittivo del “Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici per la Fornitura di Specialità Medicinali occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana per gli anni 2025-2029 - ESTARSDAFA03” e relativi allegati; - della procedura aziendale “PA 10/2017 (Procedura per la gestione delle richieste di approvvigionamento mediante applicativo RDA –I-SHARE doc)”, richiamata nelle premesse alla citata determinazione n. 840 del 30 giugno 2025, ma non conosciuta dalla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti dell’appalto specifico per la fornitura di specialità medicinali, limitatamente alla previsione secondo cui il medicinale contenente ofatumumab poteva essere acquistato solo previa richiesta su singola RdA validata dalla Regione Toscana
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione di indizione, la lettera d’invito, l’elenco dei lotti, il chiarimento della stazione appaltante e, per quanto occorresse, gli atti presupposti relativi alla procedura di acquisto di specialità medicinali, contestando in particolare la previsione riferita al lotto n. 1612, contenente ofatumumab, secondo cui l’acquisto sarebbe stato possibile soltanto previa richiesta su singola RdA validata dalla Regione Toscana. La società aveva già impugnato i medesimi atti con altro ricorso e ha riproposto le censure nel presente giudizio dopo essere divenuta aggiudicataria del lotto, senza impugnare espressamente l’aggiudicazione. Nel corso del giudizio ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione della sentenza dello stesso TAR n. 2079 del 19 dicembre 2025, resa nell’altro giudizio, che aveva accolto la domanda e annullato in parte qua gli atti già impugnati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Gli atti oggetto del presente giudizio erano infatti gli stessi già impugnati nel precedente ricorso e risultavano annullati, nella parte contestata, dalla sentenza n. 2079 del 19 dicembre 2025. Tale annullamento ha fatto venir meno l’utilità concreta e attuale di una nuova pronuncia. Il Collegio non ha esaminato nel merito le censure dedotte. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La disposizione è stata applicata perché l’annullamento degli atti impugnati, intervenuto in altro giudizio, ha eliminato l’interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Collegio nel quadro delle disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 73 d.lgs. n. 104/2010
Richiamato in relazione allo scambio delle memorie difensive e di replica.
Massime di principio
- Quando gli atti impugnati in un giudizio sono già stati annullati, anche in parte, con una precedente sentenza resa in altro giudizio, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito delle censure, poiché una nuova pronuncia non potrebbe procurare al ricorrente alcuna utilità ulteriore rispetto all’annullamento già conseguito degli atti contestati.
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