Sentenza del 20/04/2018 n. 851 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
ricorso - notifica - posta privata - inesistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto inesistente la notificazione del ricorso di primo grado effettuata tramite posta privata e ha escluso che la costituzione delle controparti potesse sanare tale vizio. L'esito è quindi favorevole alla parte che ha contestato la validità della notifica.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione del ricorso di primo grado eseguita tramite un servizio di posta privata. È stato sostenuto che tale modalità non integrasse una notifica validamente eseguita secondo la disciplina applicabile, con conseguente inesistenza della notificazione. In quanto inesistente, la notifica non sarebbe stata suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione in giudizio delle controparti.
Norme richiamate
Legge n. 124 del 2017
La normativa ha inciso sul settore dei servizi postali e sul relativo regime autorizzatorio. Nel caso esaminato, la notifica eseguita tramite posta privata è stata ritenuta priva dei requisiti necessari per produrre validamente gli effetti della notificazione giudiziaria.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, sentenza n. 23887/2017
La pronuncia è indicata come conforme all'orientamento secondo cui la notificazione effettuata tramite posta privata, quando non eseguita da un soggetto abilitato secondo la disciplina applicabile, può essere qualificata come inesistente e non sanabile mediante la costituzione della parte destinataria.
Massime di principio
- La notificazione di un atto giudiziario deve essere eseguita tramite modalità e soggetti espressamente abilitati dalla legge; l'utilizzo di un ordinario operatore di posta privata può impedire il perfezionamento della notifica.
- La distinzione tra nullità e inesistenza è decisiva: la nullità può, in determinate condizioni, essere sanata dalla costituzione del destinatario o dal raggiungimento dello scopo, mentre l'inesistenza non è normalmente sanabile in questo modo.
- La costituzione in giudizio della controparte non sana automaticamente una notifica radicalmente inesistente; occorre verificare se vi sia stato almeno un collegamento giuridicamente riconoscibile tra l'atto, il procedimento notificatorio e il destinatario.
- Prima di notificare un ricorso è necessario verificare l'abilitazione del soggetto incaricato, la modalità prevista dalla legge e la documentazione che dimostra il corretto perfezionamento della notifica.
- L'applicazione concreta può dipendere dalla disciplina vigente al momento della notifica e dal tipo di processo; pertanto, la qualificazione come inesistenza non deve essere estesa automaticamente a ogni irregolarità della notificazione.
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