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Sentenza

Sentenza n. 2423/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento adottato dalla Questura della Provincia di Milano in data 4 febbraio 2025, prot. n. -OMISSIS-, di rigetto della istanza presentata dal ricorrente di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, notificato in data 6 aprile 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, lesivo degli interessi del ricorrente, e in particolare del provvedimento di respingimento alla frontiera emesso in data 6 aprile 2025 presso il valico di frontiera dello Scalo aereo di -OMISSIS-, fondato sul decreto di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno.

Giustizia amministrativa202501486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato, con conseguente provvedimento di respingimento alla frontiera

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Milano, fondato sull'asserita mancata documentazione della conclusione di un progetto educativo biennale e del positivo parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, ritenuti requisiti tassativi ai sensi dell'art. 32, commi 1-bis e 1-ter, del d.lgs. 286/1998. Ha dedotto violazione di legge, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Nel corso del giudizio è emerso che il parere ministeriale, inizialmente non acquisito secondo l'amministrazione, era stato comunque rilasciato favorevolmente il 24 marzo 2025; inoltre, dopo la sospensione cautelare del diniego, la Questura ha rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, valido dal 15 maggio 2025 al 14 maggio 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo definitivamente soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente mediante il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La fase cautelare aveva evidenziato un sufficiente fumus boni iuris, poiché il parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione non aveva natura vincolante e, nella fattispecie, era stato comunque rilasciato favorevolmente. Era stato altresì ravvisato un danno grave e irreparabile. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura delle parti e della peculiarità della controversia. È stata confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione dei compensi demandata a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 1-bis e 1-ter, d.lgs. 286/1998

    requisiti tassativamente richiesti

    La Questura ha ritenuto necessari, per la conversione del permesso rilasciato per minore età, la conclusione di un progetto educativo biennale e il positivo parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione; il Collegio, nella fase cautelare, ha tuttavia evidenziato che tale parere non ha natura vincolante.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La conversione del permesso di soggiorno rilasciato a un minore straniero non accompagnato non può essere negata sulla sola base della natura non vincolante del parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, quando tale parere sia stato comunque favorevolmente acquisito e l'amministrazione abbia omesso una valutazione coerente della posizione complessiva dell'interessato.
  • Quando, nelle more del giudizio instaurato contro il diniego di conversione di un titolo di soggiorno, l'amministrazione rilascia il permesso richiesto, l'interesse sostanziale azionato può ritenersi definitivamente soddisfatto e il giudizio deve essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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