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Circolare

Circolare numero 08 del 02-02-1995 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la disciplina del condono previdenziale e assistenziale introdotto dall’art. 18 della legge n. 724/1994, con particolare riferimento a nuove iscrizioni, posizioni già iscritte, modalità di pagamento anche rateale, calcolo delle sanzioni civili ridotte al 17% annuo e limiti massimi del 50% dei contributi dovuti. Vengono inoltre chiariti gli effetti della regolarizzazione, le cause di decadenza, l’applicazione ai crediti già rateizzati, il richiamo al pagamento rateale previsto dal D.L. n. 601/1994 e la modulistica da presentare con i relativi codici.

Condono previdenziale e assistenziale ex art. 18 legge n. 724/1994

Condono previdenziale e assistenziale ex art. 18 legge n. 724/1994

La circolare disciplina il condono previdenziale e assistenziale introdotto dall’art. 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, individuando soggetti ammessi, termini di presentazione, modalità di versamento e effetti della regolarizzazione. Vengono inoltre fornite istruzioni operative sul calcolo delle somme aggiuntive ridotte, sulla rateazione, sulle posizioni già oggetto di precedenti sanatorie e sulla modulistica da utilizzare.

Ambito soggettivo e presupposti della sanatoria

La disciplina riguarda tutti i soggetti tenuti al versamento di contributi previdenziali e assistenziali che intendano regolarizzare posizioni debitorie tramite il condono. La circolare distingue tra:

  • nuove iscrizioni, per le quali la denuncia iniziale deve essere presentata entro il 31 marzo 1995;
  • vecchie iscrizioni, per le quali possono essere sanati contributi omessi o pagati tardivamente e relative sanzioni riferiti a periodi scaduti al 31 agosto 1994, con pagamento o domanda entro il 31 marzo 1995.

Nuove iscrizioni

Per i soggetti di nuova iscrizione, la sanatoria può interessare i periodi contributivi non prescritti e anteriori alla denuncia. La denuncia può coincidere con il termine ultimo del 31 marzo 1995. I contributi relativi a tali periodi possono essere regolarizzati con maggiorazione sostitutiva delle sanzioni civili nella misura del 17% annuo, entro il limite massimo del 50% dei contributi complessivamente dovuti.

Vecchie iscrizioni

Per i soggetti già iscritti, il condono riguarda le partite debitorie per contributi omessi o tardivamente versati e le sanzioni collegate a periodi scaduti al 31 agosto 1994. La domanda di condono e il relativo versamento devono essere effettuati entro il 31 marzo 1995. Anche in questo caso la sanzione civile ridotta è pari al 17% annuo e opera entro il limite massimo del 50% del debito contributivo oggetto di regolarizzazione, tenendo conto degli eventuali versamenti di sanzioni già eseguiti.

Modalità di pagamento e rateazione

La circolare consente il versamento in unica soluzione oppure in cinque rate bimestrali di uguale importo. Le scadenze delle rate sono:

  • prima rata: 31 marzo 1995;
  • seconda rata: 31 maggio 1995;
  • terza rata: 31 luglio 1995;
  • quarta rata: 30 settembre 1995;
  • quinta rata: 30 novembre 1995.

Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi dell’8% annuo per il periodo di differimento. Dopo il calcolo delle somme aggiuntive ridotte, l’importo complessivo dovuto deve essere diviso per cinque per determinare la prima rata, da cui poi discende la maggiorazione per le rate successive secondo le aliquote indicate nella circolare.

Calcolo delle somme aggiuntive ridotte

Il calcolo delle somme aggiuntive deve essere eseguito al tasso annuo del 17% per il periodo compreso tra il giorno successivo alla scadenza ordinaria del contributo e la data dell’effettivo pagamento. La circolare fornisce anche un prospetto di calcolo per ritardi espressi in giorni, mesi e anni. Tra gli esempi riportati:

  • 1 giorno = 0,047%;
  • 10 giorni = 0,472%;
  • 20 giorni = 0,944%;
  • 1 mese = 1,417%;
  • 2 mesi = 2,833%;
  • 1 anno = 17%.

Riammissione di versamenti tardivi e regolarizzazioni pregresse

La circolare ammette la riconsiderazione e riammissione in termini di eventuali versamenti eseguiti in ritardo rispetto alle scadenze delle precedenti sanatorie. In tali ipotesi, occorre rideterminare la sanzione civile ridotta al 17% annuo fino alla data dell’effettivo pagamento.

Lo stesso criterio si applica alle imprese che abbiano già presentato domanda ma non abbiano versato tutte le rate previste dalle precedenti disposizioni: per beneficiare della proroga devono ricalcolare l’importo delle sanzioni civili ridotte fino alla data di effettivo versamento dei contributi oggetto di regolarizzazione, e pagare il saldo entro il nuovo termine del 31 marzo 1995.

Rateazioni in corso

I benefici del condono si applicano anche ai crediti oggetto di rateazione deliberata dagli organi competenti dell’Ente e regolarmente perfezionata, cioè accettata dall’impresa con il piano di ammortamento. Tuttavia, la sanatoria può riguardare solo le rate non ancora versate, poiché quelle già scadute e pagate mantengono la loro originaria destinazione.

La circolare precisa che occorre determinare separatamente:

  • il debito residuo per contributi;
  • l’importo dei contributi già pagati per i quali sono ancora dovute le sanzioni civili ridotte.

Le somme già versate devono essere imputate a contributi e sanzioni partendo dai periodi più remoti. Gli interessi di dilazione compresi nelle rate già pagate restano acquisiti a tale titolo, mentre le sanzioni civili già versate sono imputate secondo il tasso applicato al momento della redazione del piano di ammortamento. In caso di dilazione non perfezionata, le rate provvisorie già corrisposte sono considerate interamente in conto contributi, a partire dai periodi meno recenti.

Effetti del condono e decadenza

La regolarizzazione effettuata nei modi e nei termini previsti estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi, nonché le obbligazioni relative a sanzioni amministrative e ad altri oneri accessori connessi alle violazioni in materia di collocamento, denuncia e versamento dei contributi.

La circolare chiarisce inoltre che:

  • le sanzioni amministrative per mancata o tardiva presentazione delle denunce contributive si intendono estinte se le denunce sono presentate entro il 31 marzo 1995;
  • alcune sanzioni amministrative comminate per evasione contributiva, omessa denuncia dei lavoratori e assenza del certificato di agibilità ENPALS sono escluse dal pagamento quando vi sia regolarizzazione delle partite debitorie per contributi e somme aggiuntive, in ragione della stretta connessione con la denuncia dei lavoratori e il versamento dei contributi.

Viene espressamente precisato che il condono previdenziale non può essere utilizzato per formare posizioni assicurative indebite e che gli uffici dell’Ente devono effettuare una rigorosa verifica dei presupposti di legge, soprattutto per regolarizzazioni riferite a evasioni remote.

Il mancato rispetto dei termini o delle modalità di presentazione della domanda e di versamento di contributi e/o sanzioni comporta la decadenza dal beneficio della riduzione degli oneri accessori e l’applicazione delle sanzioni ordinarie sull’intero debito contributivo.

Pagamento rateale previsto dal D.L. n. 601/1994

La circolare richiama anche il comma 5 dell’art. 18 della legge n. 724/1994, secondo cui i soggetti che versano la seconda e la terza rata del condono previdenziale e assistenziale alle scadenze già previste dal D.L. n. 601/1994, ossia il 30 settembre e il 30 novembre 1994, non sono tenuti a pagare la maggiorazione dell’8% annuo per il periodo di differimento né il diritto di mora del 4%.

Poiché il D.L. n. 601/1994 non è stato convertito in legge e un successivo D.L. n. 723/1994 ne ha reiterato integralmente il contenuto, la circolare si riserva ulteriori precisazioni sull’applicazione della norma.

Modulistica e codici da indicare

Ai fini dell’accoglimento della domanda di condono, devono essere presentati:

  • denuncia di iscrizione mod. 032/U, se l’impresa non è immatricolata;
  • domanda di condono secondo lo schema predisposto;
  • denunce contributive mensili mod. 031/R e denunce trimestrali mod. 031/CM relative ai periodi oggetto di sanatoria;
  • attestazione del versamento, se il pagamento avviene in unica soluzione;
  • attestazione del versamento della prima rata, se il pagamento è rateale.

Nel mod. 031/R, quadro C, devono essere indicati i seguenti codici:

  • 037 per regolarizzazione di contributi in unica soluzione;
  • 035 per regolarizzazioni di contributi in forma rateale;
  • 034 per versamento della somma aggiuntiva;
  • 036 per versamento di interessi di dilazione a seguito di condono rateizzato.

La modulistica va presentata in unica copia. Se la regolarizzazione riguarda più enti previdenziali, l’ufficio ricevente deve inviare fotocopia della documentazione a ciascun altro ente interessato.

Punti principali

Ambito soggettivo e termini del condono

La disciplina riguarda i soggetti tenuti al versamento di contributi previdenziali e assistenziali che intendano regolarizzare posizioni debitorie tramite il condono previsto dall’art. 18 della legge n. 724/1994. Per le nuove iscrizioni, la denuncia iniziale deve essere presentata entro il 31 marzo 1995; per le posizioni già iscritte, la regolarizzazione riguarda contributi omessi o pagati tardivamente e relative sanzioni riferiti a periodi scaduti al 31 agosto 1994, con pagamento o domanda entro il medesimo termine del 31 marzo 1995.

Nuove iscrizioni

Per i soggetti di prima iscrizione, la sanatoria può comprendere i periodi contributivi non prescritti anteriori alla denuncia, purché la denuncia sia effettuata entro il 31 marzo 1995. In tali casi i contributi relativi ai periodi precedenti la denuncia possono essere versati con maggiorazione sostitutiva delle sanzioni civili nella misura del 17% annuo, entro il limite massimo del 50% dei contributi complessivamente dovuti.

Vecchie iscrizioni e regolarizzazione delle posizioni debitorie

I soggetti già iscritti possono chiedere il condono per contributi omessi o tardivamente versati e per le sanzioni connesse a periodi scaduti al 31 agosto 1994, effettuando la domanda e il versamento entro il 31 marzo 1995. Anche in questo caso la misura delle somme aggiuntive ridotte è pari al 17% annuo, entro il limite massimo del 50% del debito contributivo oggetto di regolarizzazione, considerando gli eventuali versamenti per sanzioni già eseguiti.

Modalità di pagamento e rateazione

La circolare consente il pagamento in unica soluzione oppure in cinque rate bimestrali di uguale importo, con scadenze al 31 marzo 1995, 31 maggio 1995, 31 luglio 1995, 30 settembre 1995 e 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi dell’8% annuo per il periodo di differimento. L’importo complessivamente dovuto, dopo il calcolo delle somme aggiuntive ridotte, deve essere diviso per cinque per determinare la prima rata, che poi va maggiorata degli interessi di dilazione alle scadenze successive secondo le aliquote indicate nella circolare.

Calcolo delle somme aggiuntive ridotte

Le somme aggiuntive ridotte vanno calcolate al tasso annuo del 17% per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla scadenza ordinaria del contributo e la data dell’effettivo pagamento. La circolare riporta anche aliquote convenzionali di calcolo per ritardi espressi in giorni, mesi e anni, ad esempio 1 giorno pari a 0,047%, 1 mese a 1,417%, 1 anno a 17%, con progressione proporzionale fino a 11 mesi e oltre.

Riammissione di versamenti in ritardo e regolarizzazioni pregresse

Possono essere riconsiderati e riammessi in termini eventuali versamenti effettuati in ritardo rispetto alle scadenze di precedenti sanatorie, con rideterminazione della sanzione civile al 17% annuo fino alla data dell’effettivo versamento. Lo stesso criterio vale per le imprese che abbiano già presentato domanda ma non abbiano pagato tutte le rate delle precedenti disposizioni: ai fini della proroga devono ricalcolare le sanzioni civili ridotte fino alla data del pagamento effettivo e versare il saldo entro il nuovo termine del 31 marzo 1995.

Rateazioni in corso e imputazione dei pagamenti

I benefici del condono si applicano anche ai crediti oggetto di rateazione regolarmente perfezionata dagli organi dell’Ente. Tuttavia, la sanatoria opera solo sulle rate non ancora versate; le somme già pagate restano imputate alla loro originaria destinazione. La circolare richiede di distinguere il debito residuo per contributi dall’importo dei contributi già pagati sui quali siano ancora dovute le sanzioni civili ridotte. In caso di dilazione non perfezionata, le rate provvisorie pagate sono imputate interamente a contributi, a partire dai periodi meno recenti.

Effetti del condono e cause di decadenza

La regolarizzazione effettuata nei limiti e nei termini di legge estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti contributivi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e altri oneri accessori connessi alle violazioni in materia di collocamento, denuncia e versamento dei contributi. La circolare chiarisce che le sanzioni per omessa o tardiva presentazione delle denunce contributive si intendono estinte se le denunce sono presentate entro il 31 marzo 1995. In presenza di regolarizzazione, sono altresì esonerate dal pagamento alcune sanzioni amministrative collegate all’evasione contributiva, all’omessa denuncia dei lavoratori e al mancato possesso del certificato di agibilità ENPALS, quando vi sia la diretta connessione con la denuncia e il versamento dei contributi. Il mancato rispetto di termini e modalità di domanda o pagamento comporta la decadenza dal beneficio e l’applicazione delle sanzioni ordinarie sull’intero debito contributivo.

Chiarimento sul pagamento rateale del D.L. n. 601/1994

La circolare richiama il comma 5 dell’art. 18 della legge n. 724/1994, che esonera dal pagamento della maggiorazione dell’8% annuo e del diritto di mora del 4% per chi versi la seconda e la terza rata del condono alle scadenze già previste dal D.L. n. 601/1994, ossia 30 settembre e 30 novembre 1994. Poiché quel decreto non è stato convertito in legge e un successivo decreto-legge ne ha reiterato il contenuto, l’Istituto si riserva ulteriori precisazioni sull’applicazione della norma, efficace dal 1° gennaio 1995.

Modulistica e codici da utilizzare

Ai fini dell’accoglimento della domanda, i soggetti interessati devono presentare: denuncia di iscrizione mod. 032/U se l’impresa non è immatricolata; domanda di condono secondo lo schema predisposto; denunce contributive mensili mod. 031/R e denunce trimestrali mod. 031/CM relative ai periodi sanabili; attestazione del versamento se il pagamento avviene in unica soluzione; attestazione del versamento della prima rata in caso di rateazione. Nel mod. 031/R, quadro C, devono essere indicati i seguenti codici: 037 per regolarizzazione in unica soluzione, 035 per regolarizzazione rateale, 034 per versamento della somma aggiuntiva, 036 per interessi di dilazione a seguito di condono rateizzato. La modulistica è presentata in unica copia; se la regolarizzazione coinvolge più enti previdenziali, l’ufficio ricevente deve trasmettere fotocopia agli altri enti interessati.

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