Circolare numero 34 del 1-2-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adeguamento, dal 1° novembre 1994, delle indennità antitubercolari a seguito dell’aumento definitivo della perequazione automatica delle pensioni fissato al 4% dal D.M. Tesoro 20 novembre 1994, in sostituzione dell’aumento previsionale del 3,50% disposto dal precedente decreto del 20 novembre 1993. Sono indicati i nuovi importi delle diverse prestazioni e vengono fornite istruzioni operative alle Sedi per la liquidazione dei conguagli e per la comunicazione degli aumenti ai datori di lavoro che anticipano l’indennità giornaliera.
Aumento degli importi delle indennità antitubercolari dal 1° novembre 1994
Aumento delle indennità antitubercolari dal 1° novembre 1994
La circolare dispone l’adeguamento degli importi delle prestazioni antitubercolari in conseguenza dell’aumento definitivo della perequazione automatica delle pensioni, fissato al 4% dal Decreto del Ministero del Tesoro 20 novembre 1994. L’adeguamento decorre dal 1° novembre 1994 e sostituisce l’aumento previsionale del 3,50% attribuito dal precedente decreto del 20 novembre 1993.
Ambito dell’intervento
L’aggiornamento riguarda tutte le principali indennità antitubercolari, sia quelle giornaliere sia l’assegno di cura o di sostentamento mensile. La circolare richiama anche la platea dei destinatari delle prestazioni, distinguendo tra assistiti in qualità di assicurati e soggetti ammessi alle prestazioni in qualità di familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975.
Nuovi importi delle prestazioni
Dal 1° novembre 1994 gli importi devono essere considerati come segue:
- indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati: lire 16.410;
- indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975: lire 8.205;
- indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati, giornaliera: lire 27.340;
- indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ai sensi del citato art. 1 della legge n. 419/1975, giornaliera: lire 13.670;
- assegno di cura o di sostentamento mensile: lire 110.320.
Liquidazione dei conguagli e istruzioni operative
Le Sedi sono tenute a procedere alla liquidazione dei conguagli solo dopo l’adeguamento della procedura automatizzata delle prestazioni antitubercolari. L’avvenuto aggiornamento della procedura sarà comunicato con un messaggio della Direzione Centrale Tecnologia Informatica.
Indennità giornaliera anticipata dai datori di lavoro
Per l’indennità giornaliera liquidata direttamente dai datori di lavoro, le Sedi devono comunicare agli stessi gli aumenti intervenuti dal 1° novembre 1994, affinché possano effettuare la corresponsione dei relativi conguagli.
Punti principali
Aggiornamento della perequazione e decorrenza
L’aumento definitivo della perequazione automatica delle pensioni è stabilito nella misura del 4% con decorrenza 1° novembre 1994, in luogo del 3,50% riconosciuto in via previsionale dal D.M. Tesoro 20 novembre 1993. Tale variazione comporta l’adeguamento degli importi delle indennità antitubercolari.
Nuovi importi delle indennità antitubercolari
Dal 1° novembre 1994 gli importi sono fissati come segue: indennità giornaliera per assistiti in qualità di assicurati, lire 16.410; indennità giornaliera per assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ex art. 1 legge n. 419/1975, lire 8.205; indennità post-sanatoriale giornaliera per assicurati, lire 27.340; indennità post-sanatoriale giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ex art. 1 legge n. 419/1975, lire 13.670; assegno di cura o di sostentamento mensile, lire 110.320.
Adempimenti delle Sedi per i conguagli
Le Sedi devono provvedere alla liquidazione dei conguagli solo dopo l’adeguamento della procedura automatizzata delle prestazioni antitubercolari. L’avvenuto adeguamento sarà comunicato con apposito messaggio della Direzione Centrale Tecnologia Informatica.
Comunicazioni ai datori di lavoro
Per l’indennità giornaliera liquidata dai datori di lavoro, le Sedi devono informare gli stessi degli aumenti decorrenza 1° novembre 1994, affinché possano corrispondere i relativi conguagli ai beneficiari.
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