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Circolare

Circolare numero 33 del 31-1-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce i criteri di applicazione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno nel settore del trasporto intermodale. Esclude il beneficio per il personale amministrativo e tecnico che svolge attività connesse all’imbarco/sbarco fuori dalle aree protette, mentre lo ammette per gli autisti addetti ai tragitti intermodali anche se operano fuori dall’area protetta, per l’unitarietà del tragitto. Ribadisce inoltre che, per fruire dello sgravio, occorre la compresenza di due requisiti: unità produttive situate nei territori del T.U. Mezzogiorno e attività svolte esclusivamente in tali territori, con precisazione che dal 1 marzo 1993 non spettano benefici a categorie che operano nel Centro-Nord, salvo ipotesi di trasferta in senso tecnico-giuridico.

Sgravi per il Mezzogiorno per trasporto intermodale e localizzazione dei lavoratori nelle aree protette

Sgravi per il Mezzogiorno nel trasporto intermodale e localizzazione dei lavoratori

La circolare fornisce chiarimenti sulla disciplina degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno applicata alle imprese che svolgono trasporto cosiddetto intermodale e, più in generale, sulla necessaria localizzazione delle attività e dei lavoratori nelle aree protette. L’impostazione è restrittiva: il beneficio è riconosciuto solo quando ricorrano i requisiti territoriali previsti dalla normativa e quando l’attività agevolata sia effettivamente svolta nei territori ammessi.

Personale amministrativo e tecnico addetto al servizio a terra

Con riferimento al personale amministrativo e tecnico che gestisce il servizio a terra nelle località di imbarco sulla terraferma dei containers impiegati nel trasporto intermodale, la circolare chiarisce che lo sgravio non può essere riconosciuto se tali attività connesse all’imbarco e allo sbarco si svolgono fuori dalle aree protette. Il diniego si fonda sull’art. 1, comma 8, del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, che limita gli sgravi alle unità produttive site nei territori del Mezzogiorno ed esclusivamente per le attività svolte nei medesimi territori.

La circolare richiama inoltre il D.M. interministeriale 5 agosto 1994, che esprime in modo ancora più esplicito la volontà di circoscrivere il beneficio alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori agevolati. Ne deriva che il solo collegamento funzionale con il trasporto intermodale non è sufficiente se l’attività concreta è svolta fuori dall’area protetta.

Personale con qualifica di autista nel trasporto intermodale

Per il personale con qualifica di autista addetto al trasporto intermodale, la circolare adotta invece un criterio più favorevole. L’azienda può infatti godere dello sgravio anche per gli addetti che sono occupati fuori dell’area protetta, in ragione dell’unitarietà dei tragitti effettuati. Il beneficio non è quindi escluso dalla circostanza che una parte dell’attività si svolga al di fuori dei territori agevolati, purché si tratti di tragitti riconducibili unitariamente al servizio intermodale considerato.

Requisiti territoriali per gli sgravi nel Mezzogiorno

In risposta ai quesiti pervenuti dalle sedi, la circolare ribadisce il principio già affermato con la circolare n. 97 del 24 marzo 1993: per il riconoscimento degli sgravi contributivi devono sussistere congiuntamente due requisiti:

  • le unità produttive interessate devono essere situate nei territori di cui all’art. 1 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218;
  • le attività devono essere svolte esclusivamente nei medesimi territori.

Da tale impostazione discende che, a decorrere dal 1 marzo 1993, non spettano i benefici, ad esempio, a propagandisti scientifici, informatori farmaceutici, viaggiatori e piazzisti e ad altre categorie di lavoratori che operino nel Centro-Nord. L’unica eccezione richiamata riguarda il personale inviato in trasferta, intesa però in senso tecnico-giuridico rigoroso, cioè con rientro normale nella sede abituale di servizio dopo il temporaneo allontanamento per lo svolgimento dell’attività lavorativa principale. La circolare esclude espressamente che possano ricomprendersi nel concetto di trasferta ipotesi diverse, come quelle previste dall’art. 9-ter della legge 1 giugno 1991, n. 166.

Punti principali

Personale amministrativo e tecnico del servizio a terra nel trasporto intermodale

Non è riconoscibile lo sgravio per il personale amministrativo e tecnico che gestisce il servizio a terra nelle località di imbarco sulla terraferma dei containers, quando le attività connesse all’imbarco/sbarco siano svolte fuori dalle aree protette del Mezzogiorno. La circolare richiama a fondamento l’art. 1, comma 8, del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151, e il D.M. interministeriale 5 agosto 1994, che limita il beneficio alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori agevolati.

Personale con qualifica di autista addetto al trasporto intermodale

Per gli autisti che effettuano i tragitti relativi al trasporto intermodale, l’azienda può fruire dello sgravio anche se gli addetti sono occupati fuori dell’area protetta. Il riconoscimento del beneficio è giustificato dall’unitarietà del tragitto svolto, che consente di considerare l’attività nel suo complesso ai fini agevolativi.

Localizzazione del personale e requisiti per lo sgravio nel Mezzogiorno

La circolare ribadisce che il beneficio richiede due condizioni concorrenti: le unità produttive devono essere situate nei territori di cui all’art. 1 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218, e le attività devono essere svolte esclusivamente in tali territori. Dal 1 marzo 1993 non spettano quindi gli sgravi, ad esempio, a propagandisti scientifici, informatori farmaceutici, viaggiatori e piazzisti e ad altre categorie che operano nel Centro-Nord, salvo il caso di personale inviato in trasferta in senso tecnico-giuridico, con normale rientro nella sede abituale di servizio dopo il temporaneo allontanamento.

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