Sentenza del 22/05/2017 n. 457 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposte e Tasse - Agevolazioni - Aiuti di stato - Regola del de minimis
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento del COP di Pescara è stato ritenuto legittimo e confermato. La revoca è stata quindi considerata corretta limitatamente alla parte del credito d'imposta fruita oltre la soglia del de minimis. Il giudice ha escluso di poter disapplicare la norma interna che fissava tale limite, poiché la disposizione era diretta proprio ad assicurare la conformità dell'agevolazione alla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente contestava la revoca del credito d'imposta fruito in misura eccedente il limite previsto dalla regola europea del de minimis. Sosteneva, in sostanza, che il giudice potesse disapplicare la disciplina interna, ossia l'art. 7 della legge n. 388/2000, nella parte in cui limitava l'agevolazione per renderla compatibile con la normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 388/2000
La norma disciplina il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione nelle aree svantaggiate e ne limita la fruizione entro la soglia del de minimis, al fine di renderlo compatibile con la normativa europea sugli aiuti di Stato.
Normativa europea sugli aiuti di Stato - regola del de minimis
Le agevolazioni che rientrano nel regime de minimis possono essere riconosciute solo entro i limiti quantitativi previsti dalla disciplina europea; l'importo eccedente non può essere legittimamente mantenuto.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale è soggetta alla regola del de minimis, il contribuente non può fruirne oltre la soglia consentita dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.
- Se una norma nazionale stabilisce un limite per adeguare un beneficio fiscale al diritto dell'Unione europea, il giudice non può disapplicarla semplicemente per riconoscere un'agevolazione maggiore.
- La fruizione eccedente rispetto al limite del de minimis può legittimare la revoca o il recupero della sola parte eccedente, senza necessariamente travolgere l'intero beneficio spettante.
- In caso di contestazione, occorre verificare l'importo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti dall'impresa nel periodo rilevante e la corretta applicazione della soglia vigente.
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