Sentenza del 21/09/2016 n. 18489 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato tutti i motivi inammissibili perché il ricorso non conteneva, per nessuna delle censure, il quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile alle sentenze pubblicate nel periodo indicato dalla norma. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata a rimborsare al Comune le spese processuali, liquidate in 1.500 euro oltre agli accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Trieste, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale relativa ad avvisi di accertamento per maggiore ICI dovuta negli anni dal 1994 al 1999. Ha dedotto: la violazione delle norme in materia di accertamento e decorrenza dei termini; la violazione delle disposizioni sulla determinazione della rendita catastale; e la violazione del principio del ne bis in idem.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Impone alla parte l'onere di formulare, a pena di inammissibilità, il quesito di diritto in caso d'impugnazione di una sentenza pubblicata tra il 2 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009.
La mancata formulazione del quesito di diritto rende inammissibili i motivi di ricorso per cassazione soggetti a tale disciplina, senza che la Corte debba esaminarne il merito.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È il parametro processuale invocato dalla ricorrente per contestare l'errata applicazione della normativa tributaria, ma le relative censure non sono state esaminate per l'assenza del quesito di diritto.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'ICI e degli accertamenti comunali; la Corte non ne ha valutato l'applicazione concreta.
Legge n. 448 del 1999
Norma richiamata nell'ambito della contestazione della pretesa ICI; il motivo è rimasto assorbito dall'inammissibilità processuale.
Legge n. 212 del 2000, art. 3
Disposizione richiamata in materia di efficacia temporale delle norme tributarie; non è stata esaminata nel merito.
Legge n. 342 del 2000, art. 74
Norma richiamata dalla ricorrente in materia catastale e di rendita; la censura non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
D.M. n. 701 del 1994
Norma richiamata in relazione alla determinazione della rendita catastale; la Corte non ha espresso una valutazione sostanziale sulla sua applicazione.
Principio del ne bis in idem
Principio invocato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della duplicazione della pretesa o della decisione, ma non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Quando una norma processuale richiede espressamente un quesito di diritto o uno specifico onere di formulazione, la sua omissione può determinare l'inammissibilità del ricorso indipendentemente dalla fondatezza delle questioni sostanziali.
- Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare con precisione i requisiti formali applicabili ratione temporis alla sentenza impugnata; il mancato rispetto di tali requisiti impedisce l'esame del merito.
- La Corte può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione senza valutare le contestazioni relative a tributi, termini di accertamento, rendite catastali o ne bis in idem.
- La parte soccombente per inammissibilità del ricorso è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente.
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