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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36525/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il fallimento di Video On Line 2 s.r.l. aveva dedotto che Barclays aveva tratto vantaggio da una illecita attività di direzione e coordinamento esercitata dalla holding Omega s.p.a. a danno della controllata VOL, concretizzatasi nell'ingiustificato trasferimento di fondi da VOL a Omega (a favore di quest'ultima) collegato alla cessione a Barclays di crediti altamente solvibili, operazione finalizzata a consentire a Barclays di disfarsi di crediti scarsamente solvibili. La Corte d'appello aveva qualificato tali fatti come responsabilità ai sensi dell'art. 2497, comma 2, c.c., ritenendo che a Barclays, quale operatore professionale, incombesse un dovere di valutazione e di prudente vigilanza sulle operazioni infragruppo tali da evitare di rendersi partecipe dell'illecito. Barclays ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in cinque motivi, vizi di preclusione della domanda nuova, omesso esame di fatto decisivo, errata applicazione delle norme sul controllo e direzione del gruppo, illegittima estensione di obblighi (art. 5 TUB) e vizio nella liquidazione equitativa del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Barclays, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva condannato Barclays al risarcimento in favore del fallimento per aver tratto beneficio dall'illecita direzione e coordinamento esercitata da Omega su VOL. La Cassazione ha ritenuto infondate tutte le censure: (i) non vi era una modifica della domanda poiché il fallimento aveva solo riclassificato giuridicamente fatti originariamente dedotti; (ii) la presunta omissione di esame di un fatto decisivo non è stata adeguatamente circostanziata né sarebbe stata sicuramente dirimente; (iii) la valutazione sulla esistenza dell'attività di direzione e coordinamento e sulla rilevanza della posteriorità formale dell'acquisizione del controllo rientra nel corretto apprezzamento discrezionale del giudice di merito; (iv) la Corte d'appello ha applicato un principio generale di prudenza gestionale proprio degli istituti bancari, non una diretta imposizione dell'art. 5 TUB; (v) la liquidazione equitativa del vantaggio/danno è stata compiuta sulla base di elementi istruttori acquisiti e criteri di prudenza senza illegittime integrazioni probatorie. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio e al versamento di un ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2497 c.c., comma 2

    Applicata per affermare responsabilità per chi, pur non esercitando formalmente l'attività di direzione e coordinamento, trae consapevolmente beneficio dall'abusiva attività di direzione e coordinamento perpetrata in danno della società controllata

  • art. 2497-sexies c.c.

    Richiamato come indice normativo relativo ai profili di controllo/direzione infragruppo, ma la decisione si fonda soprattutto sulla valutazione complessiva dei fatti

  • art. 2497-septies c.c.

    Richiamato nell'ambito della disciplina sulle conseguenze della direzione e coordinamento; la Corte ha valorizzato gli elementi fattuali oltre i meri indici formali

  • art. 5 TUB (Testo Unico Bancario)

    La Corte ha escluso un'applicazione diretta dell'art. 5 come fonte di un obbligo nuovo, ma ha ritenuto che Barclays dovesse rispettare un canone generale di prudenza e diligenza professionale proprio degli istituti di credito quando tratta con società di gruppo

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Norma processuale invocata dalla ricorrente per omesso esame di fatto decisivo; la Cassazione ha richiamato l'interpretazione restrittiva di tale motivo e l'onere di dimostrare che l'omesso esame sarebbe stato certamente risolutivo

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla preclusione delle domande; la Corte ha valutato la rilevanza processuale della rimodulazione della qualificazione giuridica dei fatti

  • art. 113 c.p.c.

    Principio generale sul procedimento civile richiamato in relazione ai limiti delle preclusioni e alla regolarità del processo

  • art. 345 c.p.c.

    Norma citata nel contesto della discussione sulla eventuale introduzione di istanze nuove in appello; la Corte ha ritenuto assente una modifica della domanda

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato in relazione ai criteri di liquidazione del danno (determinazione equitativa); la Corte ha ritenuto corretta la determinazione operata in applicazione dei principi da essa desumibili

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato nell'ambito dell'analisi della misura del danno e delle regole risarcitorie; la Corte ha ritenuto congrua la liquidazione

  • art. 2697 c.c.

    Principio dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto che gli elementi acquisiti fossero sufficienti per la quantificazione equitativa, senza integrare indebitamente lacune probatorie della controparte

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater

    Richiamato per l'onere di versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di determinati presupposti processuali

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica diversa (in iure) di fatti già originariamente dedotti è ammissibile in corso di causa se non introduce nuovi fatti costitutivi: il giudice può riconsiderare la fattispecie alla luce di una diversa teoria giuridica purché non si configuri una vera e propria nuova domanda.
  • La responsabilità ai sensi dell'art. 2497, comma 2, c.c. può essere affermata anche quando un terzo (es. una banca) trae consapevolmente vantaggio dall'abusiva attività di direzione e coordinamento infragruppo, sulla base di una valutazione complessiva dei fatti e non solo di indici formali di controllo.
  • Le banche e gli operatori professionali che operano con società di gruppo hanno un dovere di prudente verifica e di diligenza: devono valutare ragionevolmente la fondatezza delle operazioni infragruppo per non diventare consapevoli beneficiari di condotte illecite.
  • In sede di cassazione non è consentito un nuovo scrutinio di merito della prova: il ricorso per omesso esame di fatto decisivo richiede la puntuale indicazione del fatto omesso e la dimostrazione che la sua considerazione avrebbe certamente mutato l'esito della controversia.
  • Nella quantificazione del vantaggio o del danno derivante da condotte illecite il giudice può procedere per equità utilizzando elementi istruttori acquisiti e stime prudenziali quando la prova materiale è parziale, purché non si integrino fatti nuovi a sostegno della liquidazione.

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