Cassazione Penale, Sentenza n. 10854/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati di acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) e per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990). Le censure hanno riguardato la mancata e carente motivazione sulla sussistenza del delitto associativo (si contestava che la ripetizione di reati ex art. 73 non sia di per sé idonea a provare l'associazione, mancando adesione consapevole, ripartizione di ruoli e apporto organizzativo stabile) e la mancata valutazione dell'assenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, di fuga e di inquinamento probatorio). La difesa ha altresì invocato fatti sopravvenuti o attenuanti: prolungata detenzione passata, convivenza stabile, percorso terapeutico e radicamento territoriale che avrebbero eliminato i pericoli cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare e sostanziale la Corte ha ritenuto che molte delle doglianze siano censure di fatto, non ammissibili in sede di legittimità. Sul merito, ha confermato che sussistono gravi indizi di colpevolezza circa l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, rilevando intercettazioni ambientali e telefoniche, contatti ripetuti con il capo dell'organizzazione (Caracciolo Antonio), consegne e strategie di vendita, incontri per rendiconti e ruoli funzionali; tali elementi configurano, a livello indiziario, il vincolo associativo e la partecipazione stabile del ricorrente. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione di necessità della custodia per i delitti indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e ha ritenuto che la difesa non abbia fornito elementi idonei a superarla; ha inoltre sottolineato che basta la sussistenza di una sola delle esigenze cautelari (reiterazione, fuga, inquinamento) per legittimare la misura. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Delitti relativi all'acquisto, detenzione e spaccio di stupefacenti; la Corte ha considerato tali reati come "reati fine" la cui ripetizione e le modalità esecutive possono contribuire, insieme ad altri elementi, a dimostrare l'esistenza di un'associazione ai sensi dell'art. 74
d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 74
art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309/1990
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha affermato che il vincolo associativo può essere provato anche con facta concludentia (intercettazioni, contatti continui, divisione di compiti, basi logistiche, viaggi per rifornimento) senza necessità di un accordo formale
codice di procedura penale - art. 273
Definizione di "gravi indizi di colpevolezza": elementi probabilistici e prognostici che, pur non equivalendo alla prova piena, consentono di ritenere fondata la probabilità di responsabilità e giustificano misure cautelari in vista dell'acquisizione di ulteriori elementi
codice di procedura penale - art. 274
Individua le esigenze cautelari (inquinamento probatorio, pericolo di fuga, reiterazione del reato); la Corte ricorda che basti una sola di tali esigenze, adeguatamente motivata, per giustificare la misura cautelare
codice di procedura penale - art. 275
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede che per taluni reati (tra cui l'art. 74 DPR 309/1990) operi una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; la difesa ha l'onere di fornire elementi concreti per confutare tale presunzione
codice di procedura penale - art. 125
Richiamato dalla difesa in relazione alla motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte non ha ritenuto la censura fondata e l'ha considerata, in larga parte, questione di fatto non esperibile in sede di legittimità
codice di procedura penale - art. 616
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con l'onere delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando la somma a Euro 3.000,00
Massime di principio
- In Cassazione i motivi che si risolvono in censure di fatto (diversa valutazione delle prove o diversa lettura del materiale probatorio) sono, di regola, inammissibili.
- Per le misure cautelari la prova richiesta è di natura prognostica: 'gravi indizi' sono elementi probabilistici che rendono ragionevole la previsione che ulteriori accertamenti possano provare la responsabilità.
- Il delitto associativo ex art. 74 DPR 309/1990 può essere provato anche senza un accordo formale: facta concludentia (intercettazioni, contatti continui, divisione di compiti, basi logistiche, rifornimenti ripetuti) possono dimostrare il vincolo associativo.
- Per i reati indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera una presunzione di necessità della custodia in carcere che la difesa deve efficacemente contrastare con elementi concreti e specifici.
- Ai fini cautelari è sufficiente la sussistenza di una sola delle esigenze cautelari (reiterazione, fuga o inquinamento) insieme ai gravi indizi di colpevolezza per legittimare la misura.
- Elementi personali del ricorrente (convivenza, percorso terapeutico, radicamento territoriale) possono essere rilevanti, ma devono essere provati e persuasivi per superare presunzioni legislative e il quadro indiziario emerso dalle indagini.
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