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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23518/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tre motivi: (1) violazione per omessa notifica al difensore di fiducia nominato (avv. Valerio Frezza) del decreto di citazione in appello, dell'avviso di fissazione dell'udienza e dell'ordinanza di inammissibilità, con conseguente nullità; (2) censura per mancata valutazione della sanatoria della mancanza della procura speciale: il ricorrente sostiene che la procura speciale conferita all'avv. Valerio Frezza prima dell'assegnazione del processo doveva ritenersi idonea a sanare la mancata procura a impugnare in capo al precedente difensore; (3) deduzione di estinzione del reato per prescrizione, considerando i termini decorrenti dalla consumazione (24/02/2019) e l'interruzione per notifiche intervenute.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: (i) l'ordinanza di inammissibilità è legittimamente pronunciabile d'ufficio e 'de plano' senza previa instaurazione del contraddittorio; la mancata notifica al nuovo difensore non impedisce la declaratoria, posto che il termine e le condizioni di ammissibilità devono essere valutati alla data di presentazione dell'appello; (ii) la mancanza del mandato speciale non è stata sanata dalla successiva nomina/procura conferita dopo il deposito dell'atto di appello, applicandosi la normativa previgente al momento del deposito; (iii) il reato non era prescritto alla data della sentenza di primo grado (termine massimo quinquennale decorrente dal 24/02/2019) e la declaratoria di inammissibilità ha reso la sentenza di primo grado definitiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., commi 1, 1-ter e 1-quater

    Disciplina i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione dopo giudizio in assenza (mandato ad impugnare contenente dichiarazione/elezione di domicilio). La Corte ha applicato la versione vigente al momento del deposito dell'atto di appello (tempus regit actum) e ha ritenuto che, prima della riforma del 25/08/2024, la mancata produzione del mandato speciale rendesse l'appello inammissibile.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Prevede fra le cause di inammissibilità la mancata osservanza delle disposizioni dell'art. 581 e autorizza il giudice a dichiarare l'inammissibilità anche d'ufficio con ordinanza; la Corte ha richiamato tale potere per giustificare la pronuncia 'de plano' senza contraddittorio.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento camerale; la Corte ha osservato che non è necessario rispettare gli adempimenti del procedimento camerale quando il giudice dichiara inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art.591, comma 2.

  • art. 96 cod. proc. pen.

    Consente all'imputato di farsi assistere da più difensori; la Corte ha utilizzato questo principio per spiegare che la notifica a tutti i difensori è rilevante ai fini della decorrenza dei termini per impugnare.

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, e modificato il comma 1-quater: dalla data di entrata in vigore (25/08/2024) certe formalità non sono più prescritte per le impugnazioni proposte da difensore di fiducia. Tuttavia la Corte ha applicato la disciplina previgente al caso concreto perché l'appello era stato depositato prima della riforma.

  • art. 11 delle Preleggi (principio tempus regit actum)

    Principio secondo cui alla manifestazione processuale si applica la legge vigente al momento del compimento dell'atto. La Corte lo ha richiamato per applicare la normativa anteriore alla riforma per gli atti di impugnazione depositati entro il 24/08/2024.

  • art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamati in motivazione (nullità e nullità relative/assolute). Il ricorrente aveva invocato la nullità per omessa notifica; la Corte ha risposto che la declaratoria d'inammissibilità può essere resa senza le formalità invocate e che l'eventuale omissione non determinava un vizio tale da inficiare l'ordinanza in presenza della normativa applicabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende per il ricorrente ritenuto colpevole di avere determinato la causa di inammissibilità; la Corte lo ha applicato per la somma di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato giudicato in assenza e l'appello è stato depositato prima della riforma del 25/08/2024, è necessario allegare il mandato specifico ad impugnare (rilasciato dopo la sentenza) contenente dichiarazione/elezione di domicilio; la mancanza di tale mandato rende l'appello inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 può essere pronunciata d'ufficio e 'de plano' senza previa instaurazione del contraddittorio: l'assenza di un contraddittorio non invalida in automatico l'ordinanza di inammissibilità.
  • La nomina successiva di un difensore e/o il conferimento di procura speciale dopo il deposito dell'atto di impugnazione non sanano la mancanza di requisiti necessari esistenti al momento del deposito, salvo diversa applicazione delle norme in vigore alla data di deposito (tempus regit actum).
  • Quando l'imputato si avvale di più difensori, la decorrenza del termine per impugnare non si considera definitivamente maturata nei confronti di ciascuno di essi se la notifica non è stata effettuata a tutti; la notifica ai difensori è rilevante per la titolarità dell'esercizio dell'impugnazione.
  • Il calcolo della prescrizione segue i termini previsti dalla legge sostanziale e non è automaticamente interrotto o estinto dall'ordinanza di inammissibilità; la declaratoria di inammissibilità rende la sentenza di primo grado definitiva e il decorso dei termini di prescrizione va verificato fino a quella data.
  • Per evitare inammissibilità tecniche: provvedere tempestivamente al deposito del mandato specifico ad impugnare (se richiesto), verificare le regole applicabili alla data dell'atto, e assicurare la regolare notifica degli atti a tutti i difensori nominati.

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