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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27403/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato nei gradi di merito per detenzione, nella propria abitazione, di sostanza stupefacente del tipo marijuana con finalità di cessione; la Corte di appello aveva confermato la decisione di primo grado, riconoscendo il fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ma ritenendo la recidiva e negando le attenuanti generiche. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla prova della destinazione allo spaccio, sostenendo l'insufficienza degli indizi valorizzati e l'inutilizzabilità dei brogliacci/trascrizioni dei messaggi telefonici acquisiti dalla polizia giudiziaria, perché non sarebbero stati uno screen shot fedele del contenuto originale; 2) vizio motivazionale sulla recidiva, ritenuta sulla base di un solo precedente specifico e senza indicazioni sull'accresciuta pericolosità; 3) violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche, invocando la collaborazione dell'imputato che aveva consentito l'accesso al cellulare fornendo le credenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla responsabilità e sull'utilizzabilità delle trascrizioni dei messaggi, osservando che la Corte di appello aveva fondato il giudizio di destinazione allo spaccio su plurimi indici convergenti (modalità di occultamento, quantitativo e qualità dello stupefacente, assenza di redditi, possesso di un bilancino di precisione) e che le annotazioni e trascrizioni della polizia giudiziaria erano utilizzabili, essendo state formate dalla P.G. nel corso della perquisizione/ispezione con consenso dell'interessato e acquisite senza contestazioni nel rito abbreviato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, non essendo stato dedotto in appello, e dunque non proponibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il terzo motivo è stato anch'esso ritenuto inammissibile, perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua e sufficiente, non essendo necessario dare conto di tutti gli elementi favorevoli dedotti, ma solo di quelli ritenuti decisivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    riconosciuto il fatto di lieve entità in relazione alla detenzione di marijuana con finalità di cessione

  • art. 606, u.c. cod. proc. pen.

    la questione nuova non dedotta in appello non è proponibile per la prima volta in cassazione

  • art. 62 bis cod. pen.

    le attenuanti generiche non costituiscono un riconoscimento automatico e richiedono una motivazione specifica sui presupposti del beneficio

  • Cass., sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli

    i motivi devono confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, altrimenti sono generici e manifestamente infondati

  • Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro

    per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti

  • Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi

    conferma che il giudice non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti

  • art. 162 bis cod. pen.

    richiamato nel testo come norma da cui deriva la non automaticità del beneficio delle attenuanti generiche, ma il riferimento appare nel contesto della motivazione sul 62 bis

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili censure meramente assertive o riproduttive di questioni già esaminate in appello, se non si confrontano in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La finalità di spaccio nella detenzione di stupefacenti può essere desunta da un quadro indiziario convergente, nel quale rilevano quantità e qualità della sostanza, modalità di occultamento, disponibilità di strumenti tipicamente connessi allo spaccio e assenza di fonti lecite di reddito.
  • Le trascrizioni o annotazioni di polizia giudiziaria di contenuti estratti da un telefono, se formate nel corso di una legittima attività di perquisizione/ispezione e acquisite senza contestazioni nel rito prescelto, possono essere utilizzate come elementi probatori, senza che sia necessaria la riproduzione fotografica integrale del dato originale.
  • La deduzione per la prima volta in cassazione di una questione non trattata in appello è inammissibile quando richieda una previa valutazione di merito non sollecitata nel grado precedente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi, senza dover confutare singolarmente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
  • Il giudizio di legittimità non può sovrapporsi alla valutazione di merito quando la motivazione del giudice di appello è logica, congrua e priva di manifeste illogicità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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