Regolamento (UE) 2024/2910
Regolamento delegato (UE) 2024/2910 della Commissione, del 28 maggio 2024, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell’ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato recepisce nel diritto dell’Unione alcune raccomandazioni della CGPM relative a specie mediterranee soggette a taglie minime. Stabilisce deroghe all’obbligo di sbarco previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 per talune catture sotto taglia, introducendo divieti mirati e un margine di tolleranza del 5% per le catture accidentali. Le deroghe riguardano il gambero rosso e il gambero viola in specifiche sottozone del Mediterraneo e la lampuga pescata con FAD nell’intero Mar Mediterraneo. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione e fino al 31 dicembre 2026.
Deroghe all’obbligo di sbarco per talune specie nel Mediterraneo ai fini del recepimento di obblighi internazionali della CGPM.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca esercitate nelle acque dell’Unione e da pescherecci dell’Unione al di fuori delle acque dell’Unione non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi. Riguarda, in particolare, il gambero rosso e il gambero viola nel Canale di Sicilia, nel Mar Ionio e nel Mar di Levante, nonché la lampuga nel Mar Mediterraneo pescata con dispositivi di concentrazione del pesce (FAD). Sono previste esclusioni/differenziazioni per le catture sotto taglia, ammesse solo entro il margine di tolleranza del 5% per catture accidentali nelle condizioni stabilite.
Deroghe all’obbligo di sbarco per talune specie mediterranee nell’ambito della CGPM
Il regolamento delegato recepisce nel diritto dell’Unione alcune raccomandazioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), adottate per allineare la disciplina unionale agli obblighi internazionali in materia di conservazione delle risorse biologiche marine. La finalità è garantire coerenza tra l’obbligo di sbarco previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 e i divieti/limiti stabiliti dalle raccomandazioni CGPM per specie e aree determinate.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle attività di pesca svolte nelle acque dell’Unione e alle attività dei pescherecci dell’Unione al di fuori delle acque dell’Unione, purché in aree non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi. Le deroghe riguardano due gruppi di casi: il gambero rosso e il gambero viola in specifiche sottozone del Mediterraneo, e la lampuga pescata con dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) nell’intero Mar Mediterraneo.
Definizioni territoriali e rinvii
Ai fini dell’applicazione, il testo rinvia alle sottozone geografiche della CGPM (GSA) definite dal regolamento (UE) 2023/2124. In particolare, il Canale di Sicilia coincide con le GSA 12-16, il Mar Ionio con le GSA 19-21 e il Mar di Levante con le GSA 24-27; il Mar Mediterraneo comprende le GSA 1-27.
Gambero rosso e gambero viola
Per Aristaeomorpha foliacea e Aristeus antennatus nel Canale di Sicilia, nel Mar Ionio e nel Mar di Levante, il regolamento vieta la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo, il trasferimento, lo sbarco, il trasporto, l’immagazzinamento, l’esposizione e la messa in vendita di esemplari di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fissata a 25 mm di lunghezza del carapace.
Il divieto è tuttavia temperato da una deroga per le catture accidentali: è ammessa una quota massima del 5% di esemplari sotto taglia, che può essere mantenuta a bordo e movimentata secondo quanto indicato dal regolamento. La percentuale è calcolata sul peso del gambero rispetto al totale delle catture del peschereccio per sbarco.
Lampuga
Per Coryphaena hippurus nel Mar Mediterraneo pescata mediante FAD, il regolamento vieta la pesca come specie bersaglio e, in ogni caso, la detenzione a bordo, il trasbordo, il trasferimento, lo sbarco, il trasporto, l’immagazzinamento, l’esposizione e la messa in vendita degli esemplari sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione, fissata a 35 cm di lunghezza totale.
Anche in questo caso è prevista una deroga per le catture accidentali: può essere mantenuto un massimo del 5% di esemplari sotto taglia. La percentuale è calcolata in base al peso o al numero di esemplari per sbarco rispetto al totale delle catture di lampuga del peschereccio.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2026. Si tratta di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito
Stabilisce deroghe all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per recepire obblighi internazionali dell’Unione nell’ambito della CGPM. L’ambito territoriale comprende le acque dell’Unione e la pesca degli operatori dell’Unione in alto mare o in altre acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi.
Definizioni geografiche CGPM
Definisce le sottozone geografiche della CGPM (GSA) tramite rinvio al regolamento (UE) 2023/2124. Chiarisce che il Mar Mediterraneo corrisponde alle GSA 1-27, il Canale di Sicilia alle GSA 12-16, il Mar Ionio alle GSA 19-21 e il Mar di Levante alle GSA 24-27.
Gambero rosso e gambero viola
Per Aristaeomorpha foliacea e Aristeus antennatus nel Canale di Sicilia, nel Mar Ionio e nel Mar di Levante vieta, in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo, il trasferimento, lo sbarco, il trasporto, l’immagazzinamento, l’esposizione e la messa in vendita di esemplari sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione fissata a 25 mm di lunghezza del carapace.
Deroga per catture accidentali di gambero sotto taglia
Consente, in deroga al divieto, una percentuale massima del 5% di catture accidentali di gambero rosso e gambero viola sotto i 25 mm di carapace, che possono essere tenute a bordo, trasbordate, trasferite, sbarcate, trasportate, immagazzinate, vendute, esposte o messe in vendita. La percentuale è calcolata in base al peso del gambero rispetto al totale delle catture del peschereccio per sbarco.
Lampuga
Per Coryphaena hippurus nel Mar Mediterraneo pescata con FAD vieta, in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la pesca come specie bersaglio, la detenzione a bordo, il trasbordo, il trasferimento, lo sbarco, il trasporto, l’immagazzinamento, l’esposizione e la messa in vendita di esemplari sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione fissata a 35 cm di lunghezza totale.
Deroga per catture accidentali di lampuga sotto taglia
Consente una percentuale massima del 5% di catture accidentali di lampuga sotto i 35 cm, che possono essere detenute a bordo, trasbordate, trasferite, sbarcate, trasportate, immagazzinate, vendute, esposte o messe in vendita. La percentuale è calcolata in base al peso o al numero di esemplari per sbarco rispetto al totale delle catture di lampuga del peschereccio.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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