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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7313/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sanzione amministrativa di €110.000 irrogata per omessa dichiarazione all'ingresso in Italia di denaro contante pari a €380.000 rinvenuti nel bagagliaio. Hanno sostenuto di aver fornito agli agenti una dichiarazione alternativa e documentazione comprovante provenienza e destinazione, di non essere riusciti a scaricare/compilare il modello ufficiale per ragioni tecniche ed di essere stati fermati prima di raggiungere il primo ufficio doganale (impossibilità oggettiva). Hanno poi dedotto contrasto della normativa nazionale con il diritto UE (Reg. CE n.1889/2005 e principi TFUE) e la sproporzione della sanzione applicata.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Regolamento CE n.1889/2005 e il D.Lgs. 195/2008 impongono l'obbligo di fornire informazioni esatte e complete al momento dell'ingresso/varco e che l'infrazione si perfeziona con l'omissione della dichiarazione all'ufficio doganale: informazioni rese successivamente non sanano l'omissione. La Corte ha inoltre ritenuto compatibile la normativa nazionale con il diritto UE, ha affermato che gli Stati membri possono prevedere sanzioni progressive purché proporzionate (in linea con la giurisprudenza della Corte UE) e ha dichiarato inammissibile o infondato il secondo e il terzo motivo (doppia conforme e motivazione ritenuta sufficiente). Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite (liquidate in €6.000,00 più esborsi e accessori) e ad eventuale contributo unificato.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n.1889/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio

    L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete; dichiarazione obbligatoria per importi pari o superiori a 10.000 EUR; contenuto minimo: dati del dichiarante, proprietario, destinatario, importo, origine, destinazione, itinerario e mezzo di trasporto

    La Corte ha interpretato il regolamento nel senso che l'obbligo è sostanziale: le informazioni devono essere esatte e complete al momento dell'ingresso/varco; lo Stato membro può stabilire le modalità (scritte, orali o elettroniche), ma la forma alternativa non vale se la dichiarazione non è resa immediatamente o è infedele

  • D.Lgs. 19 novembre 2008, n.195 (recepimento Reg. 1889/2005), art.3 e art.9

    Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 Euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete

    Il decreto nazionale definisce l'adempimento come oggettivo: l'infrazione si consuma con la mancata dichiarazione all'ufficio doganale di confine; le sanzioni previste sono ritenute compatibili con il regolamento europeo purché effettive, proporzionate e dissuasive

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt.63 e 65

    Gli artt. 63 e 65 sono stati richiamati nella controversia (movimenti di capitali). La Corte ha ritenuto che la normativa nazionale non sia incompatibile con il TFUE nella parte in cui richiede la dichiarazione, anche alla luce della competenza dell'UE a regolamentare i controlli ai confini

  • D.P.R. n.43/1973, art.20-bis

    Citato in combinato con il D.Lgs. 195/2008 nella doglianza dei ricorrenti; la Corte non ha ritenuto che la richiamata normativa procedurale annulli l'obbligo di dichiarazione sostanziale al varco

  • Sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-255/14

    Richiamata in motivazione per i limiti di proporzionalità delle sanzioni: la Corte ha richiamato la giurisprudenza europea secondo cui gli Stati possono stabilire sanzioni variabili in funzione dell'importo non dichiarato, purché non siano sproporzionate (nella C-255/14 è stato censurato un sistema che arrivava al 60% oltre certe soglie)

Massime di principio

  • L'obbligo di dichiarare al superamento della soglia di €10.000 è sostanziale: la dichiarazione deve essere resa immediatamente e contenere informazioni esatte e complete; la mancata dichiarazione al momento del varco configura l'infrazione anche se successivamente vengono fornite informazioni veritiere
  • La forma della dichiarazione (scritta, orale o elettronica) può essere scelta dallo Stato membro, ma una dichiarazione 'diversa' dal modello ufficiale è efficace solo se resa tempestivamente e risultante nell'immediato colloquio con gli agenti
  • L'inadempimento ha carattere oggettivo: per contestare il contenuto del verbale redatto da un pubblico ufficiale è necessario agire con gli strumenti processuali adeguati (es. querela di falso), perché il verbale ha efficacia probatoria rafforzata
  • L'obbligo di recarsi o di informare l'ufficio doganale è concreto: se si viene fermati prima di raggiungere l'ufficio è necessario richiamare l'attenzione degli ufficiali e dichiarare la situazione; l'impossibilità di compilare il modulo per ragioni tecniche deve essere provata e non si presume
  • Le sanzioni per la mancata dichiarazione rientrano nella competenza nazionale ma devono rispettare il principio di proporzionalità europeo; sanzioni progressive in funzione dell'importo possono essere legittime purché non eccedano quanto necessario (giurisprudenza UE indica limiti di proporzionalità)

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