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Circolare

Circolare numero 44 del 23-03-2022

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni nei confronti di coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge di Bilancio 2022 (art.1, c.101) estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'applicazione dell'art.54 del DPR 29/12/1973, n.1092, stabilendo l'aliquota annua di rendimento del 2,44% per il calcolo della quota retributiva nelle pensioni liquidate con il sistema misto per chi al 31/12/1995 aveva meno di 18 anni di contribuzione. La disposizione si applica alle pensioni con decorrenza dalla sua entrata in vigore e, per i già pensionati, ai ratei maturati dal 1/1/2022 (senza arretrati). L'Istituto procederà d'ufficio al riesame e alla rideterminazione dei trattamenti; analoghe modalità valgono per i benefici ex art.4 D.lgs.165/1997. La norma armonizza le posizioni pensionistiche nell'ambito della specificità ex art.19 legge 183/2010; la copertura finanziaria è prevista dal comma 102.

Applicazione art.1, c.101 legge n.234/2021: aliquota 2,44% per la quota retributiva delle pensioni del personale di polizia con anzianità contributiva < 18 anni al 31/12/1995

Punti principali

Riferimento normativo e scopo

Legge 30/12/2021, n.234 (Bilancio 2022), art.1 c.101 estende l'art.54 del DPR 1092/1973 al personale di polizia ad ordinamento civile con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995, riconoscendo l'aliquota annua di rendimento del 2,44% per la quota retributiva.

Ambito di applicazione

Personale della Polizia di Stato e Polizia penitenziaria che al 31/12/1995 aveva meno di 18 anni di contribuzione; include sia nuove pensioni sia posizioni già in essere alla data di entrata in vigore, nei limiti temporali indicati.

Determinazione della quota retributiva

La quota retributiva delle pensioni liquidate con il sistema misto va calcolata applicando il 2,44% per ogni anno effettivamente maturato alla data del 31/12/1995.

Effetti temporali e recuperi

La misura si applica alle pensioni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge e, per i già titolari di pensione, limitatamente ai ratei maturati dal 1/1/2022; non sono dovuti arretrati anteriori a tale data.

Riesame e modalità operative

L'Istituto procederà d'ufficio al riesame e alla rideterminazione dei trattamenti interessati, applicando il 2,44% per gli anni di contribuzione maturati al 31/12/1995; analoga rideterminazione per i benefici ex art.4 D.lgs.165/1997.

Limiti interpretativi e finalità

La norma non costituisce interpretazione autentica sulla precedente mancata applicazione dell'art.54, ma ricompone le posizioni nella disciplina di specificità prevista dall'art.19 della legge 183/2010, come richiamato dal comma 101.

Copertura finanziaria e coordinamento

Il comma 102 della legge n.234/2021 prevede la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione; le indicazioni operative sono state condivise con il Ministero del Lavoro.

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