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Circolare

Circolare numero 40 del 15-03-2022

Con la presente circolare si riepiloga l’assetto degli obblighi contributivi degli Ordini e dei Collegi professionali relativi alle assicurazioni pensionistiche e previdenziali per il personale dipendente.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che gli Ordini e i Collegi professionali sono enti pubblici autarchici appartenenti al comparto degli enti pubblici non economici; la gestione previdenziale del personale è in linea generale quella pubblica (FPLD/AGO), salvo esercizio di opzione mediante delibera e decreto interministeriale che determina iscrizione a casse pubbliche specifiche. Vengono quindi illustrate le esclusioni e gli obblighi in tema di contribuzioni minori (malattia e maternità, assegni familiari, Fondi di garanzia e di tesoreria, NASpI, Fondo di integrazione salariale).

Natura giuridica, gestione previdenziale e contribuzioni minori per Ordini e Collegi professionali

Punti principali

Natura giuridica

Gli Ordini e i Collegi professionali sono enti pubblici autarchici con personalità giuridica di diritto pubblico, appartenenza obbligatoria per l'esercizio della professione, autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria e funzioni di tutela dell'interesse pubblico.

Inquadramento contrattuale e comparto

Rientrano, in linea generale, fra gli enti pubblici non economici ai fini dell'applicazione della disciplina del lavoro nel settore pubblico (richiamo al D.P.R. 68/1986 e al D.lgs 165/2001).

Gestione previdenziale ai fini pensionistici

Di norma il personale è assicurato all'Assicurazione generale obbligatoria/FPLD; tuttavia gli enti che abbiano adottato la deliberazione di massima prevista dalle norme possono iscrivere il personale a casse pensionistiche pubbliche (es. CPDEL) con esclusione dall'AGO previa approvazione con decreto interministeriale.

Questioni giurisprudenziali e interpretative

Un parere del Consiglio di Stato aveva messo in discussione il criterio, ma tale orientamento è rimasto isolato e non confermato dalla giurisprudenza successiva; pertanto resta applicabile la disciplina normativa richiamata nella circolare.

Malattia e maternità

Per effetto della qualificazione pubblica, gli Ordini e i Collegi non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento per le prestazioni economiche di malattia e maternità per i dipendenti subordinati, essendo dovuti gli specifici trattamenti economici dal datore di lavoro.

Assegni familiari (CUAF)

Le disposizioni del TUAF non si applicano al personale degli enti pubblici il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge o atto amministrativo; quindi l'obbligo contributivo al CUAF non sussiste quando è garantito un trattamento di famiglia non inferiore all'ANF.

Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria

Non sussiste l'obbligo di contribuzione al Fondo di garanzia per TFR né al Fondo di Tesoreria, in ragione dell'appartenenza degli enti alla categoria degli enti pubblici non economici.

NASpI

Gli enti devono versare la contribuzione per la NASpI soltanto per il personale assunto a tempo determinato; aliquota complessiva 1,61% della retribuzione imponibile (1,31% contributo ordinario + 0,30% contributo integrativo).

Fondo di integrazione salariale (FIS)

I datori di lavoro ricompresi fra le pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs 165/2001 sono esclusi dall'obbligo di contribuzione al FIS; pertanto gli Ordini e Collegi in esame non versano il contributo ordinario al Fondo.

Nota e firma

La circolare è firmata dal Direttore Generale Vincenzo Caridi e contiene precisazioni utili anche per aggiornare indicazioni fornite in precedenti interpelli ministeriali.

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