Cassazione Civile, Ordinanza n. 02667/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario patrocinio)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'ambito di un giudizio tributario. Il richiedente ha proposto opposizione al decreto di rigetto, ma la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha confermato il diniego ritenendo insufficiente la documentazione/dichiarazione reddituale, in quanto non sarebbe stata specificata adeguatamente la prova del reddito complessivo rilevante. Avverso tale ordinanza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 79, comma 1, del d.P.R. 115/2002, sostenendo che la propria dichiarazione reddituale fosse in realtà esplicita e completa, comprensiva anche del reddito dei familiari conviventi ex art. 76 del medesimo testo unico. Ha inoltre sostenuto che, in chiave non formalistica, il giudice avrebbe dovuto attivare un potere istruttorio ufficioso di integrazione presso l'Agenzia delle Entrate. I Ministeri hanno resistito eccependo, in via preliminare, la tardività del ricorso per cassazione e proponendo ricorso incidentale condizionato: il primo motivo incidentale contestava la tempestività dell'opposizione originaria ex art. 99 d.P.R. 115/2002; il secondo lamentava omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il terzo censurava la mancata condanna alle spese. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio, come questione preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione al rimedio esperibile contro il decreto di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, affermando che l'impugnazione deve essere proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170 d.P.R. 115/2002 e non con il ricorso ex art. 99 dello stesso testo unico, rimedio limitato al processo penale e non estensibile al processo tributario. Ha quindi cassato il provvedimento impugnato e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla questione preliminare di giurisdizione, rilevando d'ufficio che la controversia sull'impugnazione del decreto di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria appartiene al giudice ordinario e non al giudice tributario. Per effetto di tale errore di riparto, ha cassato l'ordinanza impugnata e disposto la rimessione della controversia al giudice ordinario ai sensi della disciplina sulla translatio iudicii. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la novità della questione. Non è stato esaminato nel merito il motivo principale sulla sufficienza della dichiarazione reddituale né i motivi incidentali, essendo assorbiti dalla declaratoria di difetto di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
La relata di notificazione va depositata solo se la notificazione dell'atto impugnato sia avvenuta e sia allegata dal ricorrente; l'onere di provare la notificazione grava su chi eccepisce la tardività.
art. 327 c.p.c.
In mancanza di prova della notificazione della decisione impugnata opera il termine annuale lungo per proporre ricorso.
art. 79, comma 1, d.P.R. 115/2002
Norma invocata dal ricorrente per sostenere la sufficienza della dichiarazione reddituale ai fini del patrocinio a spese dello Stato.
art. 76 d.P.R. 115/2002
Richiamato dal ricorrente per includere nel calcolo anche il reddito dei familiari conviventi.
art. 99 d.P.R. 115/2002
Rimedio ritenuto non applicabile al processo tributario per l'impugnazione del decreto di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dai controricorrenti incidentali a sostegno della censura di omessa considerazione delle loro difese.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dai controricorrenti incidentali per denunciare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Indica i vizi dedotti nei ricorsi principale e incidentale.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per contestare la mancata condanna alle spese.
art. 37 c.p.c.
La questione di giurisdizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
art. 374, comma 1 c.p.c.
La sezione semplice può dichiarare il difetto di giurisdizione quando la questione sia identica a quella già decisa dalle Sezioni Unite.
art. 170 d.P.R. 115/2002
È il rimedio corretto per impugnare il decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario.
art. 138 d.P.R. 115/2002
Indica la Commissione competente che emette il provvedimento sul patrocinio a spese dello Stato.
art. 92, comma 2 c.p.c.
Giustifica la compensazione integrale delle spese per la novità della questione decisa.
art. 59 l. n. 69/2009
Fondamento della rimessione della controversia al giudice munito di giurisdizione secondo la disciplina della translatio iudicii.
d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in via sistematica per il rapporto tra processo tributario e regole del processo civile e amministrativo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si propone con il ricorso ex art. 99 d.P.R. 115/2002, ma con l'opposizione prevista dall'art. 170 del medesimo testo unico; il rimedio di cui all'art. 99 è rimasto confinato al processo penale e non è estensibile in via analogica.
- La questione di giurisdizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo; ove la controversia sia introdotta davanti a giudice privo di giurisdizione, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento e dichiarare la giurisdizione del giudice munito di potestas iudicandi.
- L'onere di provare l'avvenuta notificazione del provvedimento impugnato grava sulla parte che eccepisce la tardività dell'impugnazione; in mancanza di prova della notifica opera il termine lungo annuale di cui all'art. 327 c.p.c.
- Quando la soluzione della questione di giurisdizione intervenga in presenza di un orientamento giurisprudenziale nuovo o appena consolidato, è legittima la compensazione integrale delle spese di legittimità per la novità della questione.
- Accertato il difetto di giurisdizione del giudice adito, la Corte deve disporre la rimessione della causa al giudice munito di giurisdizione secondo la disciplina della translatio iudicii, per preservare l'effettività della tutela giurisdizionale.
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