Sentenza n. 6687/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 10485/2025, resa tra le parti; -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 10485/2025, che aveva respinto il ricorso contro la sanzione AGCM di 1.000.000 di euro per pratica commerciale scorretta nella pubblicizzazione di offerte di telefonia fissa in fibra
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendenti e concorrente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Telecom aveva impugnato la sentenza del TAR deducendo, in appello, l'illegittimità del rigetto degli impegni proposti nel procedimento sanzionatorio; l'erroneità dell'accertamento dell'ingannevolezza e scorrettezza delle campagne pubblicitarie relative alle offerte Premium, Executive e Magnifica; l'insufficiente considerazione dei limiti del mezzo di comunicazione, del parametro del consumatore medio e delle informazioni disponibili nei negozi e nelle pagine web successive; l'inapplicabilità della disciplina delle pratiche commerciali scorrette allo spot televisivo, ritenuto non integrante un invito all'acquisto; infine, l'eccessività della sanzione, anche in ragione del numero esiguo di reclami e della contestata data di cessazione della condotta. Quanto agli impegni, Telecom sosteneva che le misure proposte, incluso il rimborso o ristoro collegato ai reclami e la successiva informativa in fattura, fossero idonee a raggiungere tutti i consumatori interessati e che l'AGCM avesse introdotto soltanto ex post il requisito di un ristoro automatico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo il rigetto degli impegni, poiché l'impegno n. 5 era oggettivamente rivolto ai soli clienti che avessero presentato reclamo, mentre il messaggio da inserire in fattura era ambiguo e non indicava con chiarezza né la natura né l'importo del ristoro, né la possibilità di ottenere la tariffa promozionale. L'AGCM poteva legittimamente considerare, nella valutazione complessiva degli impegni, anche la loro idoneità a eliminare gli effetti pregiudizievoli prodotti dalla pratica e a ristorare i consumatori lesi; non risultava invece introdotto ex post un obbligo di ristoro automatico. La censura relativa alla pretesa violazione del giusto procedimento è stata inoltre ritenuta nuova e inammissibile in appello. È stata confermata l'ingannevolezza delle campagne pubblicitarie. Il limite del mezzo di comunicazione previsto dall'art. 22 del Codice del consumo deve essere interpretato rigorosamente e non può diventare uno stratagemma per omettere informazioni rilevanti: il professionista deve dimostrare l'impossibilità tecnica di fornire ulteriori informazioni o di utilizzare un mezzo alternativo comparabile. Nel caso concreto, il sito web consentiva di rendere più visibili sin dalla prima pagina i costi delle chiamate, i costi di disattivazione e recesso, le limitazioni tecniche, la perdita del numero e i possibili disservizi dell'offerta sperimentale. Tali informazioni non potevano essere lasciate a pagine successive o a link ulteriori, poiché devono essere fornite sin dal primo contatto quando sono decisive per la scelta del consumatore medio. Anche lo spot televisivo costituiva una pratica commerciale, sebbene non fosse qualificabile come invito all'acquisto: la disciplina del Codice del consumo si applica a ogni comunicazione commerciale relativa alla promozione di un prodotto e non soltanto agli inviti all'acquisto. Lo spot enfatizzava i vantaggi tecnici dell'offerta Magnifica, relegando in caratteri poco leggibili e per un tempo insufficiente le informazioni sul carattere sperimentale e sulle limitazioni del servizio, con conseguente idoneità decettiva. Quanto alla sanzione, il numero dei reclami non escludeva l'illecito né imponeva una riduzione, trattandosi di illecito di pericolo, perfezionato dalla potenzialità lesiva della pratica e non dall'effettivo danno o dal numero delle segnalazioni. L'AGCM aveva correttamente considerato dimensioni dell'operatore, gravità, durata, pervasività e necessità di deterrenza. Non essendo stata specificamente dedotta una sproporzione e non emergendo un cattivo esercizio del potere, il Consiglio di Stato non ha proceduto alla rideterminazione della sanzione, pur esercitando in materia giurisdizione di merito. Telecom è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 5.000 euro oltre accessori a favore di ciascuna controparte costituita.
Norme richiamate
artt. 21 e 22 d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
Le pratiche commerciali sono scorrette anche quando l'ingannevolezza deriva dall'omissione di informazioni rilevanti; tali informazioni devono essere rese disponibili sin dal primo contatto quando sono necessarie per una decisione commerciale consapevole. Il limite del mezzo di comunicazione va valutato rigorosamente e non giustifica omissioni evitabili.
art. 18, comma 1, lett. d), i) e m), d.lgs. 206/2005
"pratica commerciale"; "invito all'acquisto"; "decisione di natura commerciale"
La pratica commerciale è una nozione più ampia dell'invito all'acquisto e comprende qualsiasi comunicazione commerciale relativa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto; anche le comunicazioni non qualificabili come inviti all'acquisto sono soggette alla disciplina delle pratiche scorrette.
art. 27, comma 2, d.lgs. 206/2005
L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti.
Tra i compiti dell'AGCM rientra anche l'eliminazione degli effetti prodotti dalle pratiche scorrette; pertanto, nella valutazione degli impegni, l'Autorità può considerare necessarie misure di natura riparatoria a favore dei consumatori lesi.
art. 27, comma 13, d.lgs. 206/2005
Richiama i criteri di cui all'art. 11 l. 689/1981 per la determinazione delle sanzioni in materia di pratiche commerciali scorrette.
art. 11 l. 689/1981
Consente di valorizzare, nella determinazione della sanzione, la gravità della violazione, la personalità dell'autore e le condizioni economiche; nel caso concreto sono stati considerati anche dimensioni dell'operatore, durata e pervasività della condotta.
art. 73 c.p.a.
La censura relativa alla pretesa introduzione ex post del ristoro automatico è stata ritenuta inammissibile perché formulata per la prima volta in appello con memoria.
art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a.
La giurisdizione di merito sulle sanzioni delle Autorità indipendenti non consente al giudice di sostituirsi all'Autorità nella quantificazione quando non emergano elementi di cattivo esercizio del potere.
Direttiva 2005/29/CE
Le sanzioni per pratiche commerciali scorrette devono essere effettive e realmente deterrenti.
Massime di principio
- Nella valutazione degli impegni proposti in un procedimento per pratiche commerciali scorrette, l'autorità competente può considerare non solo le misure idonee a impedire la reiterazione della condotta, ma anche quelle necessarie a eliminare gli effetti pregiudizievoli prodotti e a ristorare i consumatori lesi, quando ciò risulti coerente con la portata complessiva della pratica contestata.
- Un impegno di ristoro rivolto ai soli consumatori che presentino reclamo non è idoneo a raggiungere l'intera platea dei consumatori potenzialmente danneggiati se le modalità informative previste sono ambigue, non indicano chiaramente natura e importo del beneficio e non spiegano in modo efficace come ottenerlo.
- Il limite del mezzo di comunicazione previsto per valutare l'ingannevolezza di una pratica commerciale deve essere interpretato rigorosamente: il professionista non può invocarlo per omettere informazioni rilevanti quando il mezzo utilizzato consenta tecnicamente di inserirle o sia disponibile un mezzo alternativo comparabile quanto a diffusione.
- Le informazioni rilevanti per una decisione commerciale devono essere fornite sin dal primo contatto quando la loro omissione può indurre il consumatore medio a fraintendere caratteristiche, condizioni economiche o limitazioni del prodotto; non è sufficiente relegarle a pagine successive, link ulteriori o canali che il consumatore debba consultare autonomamente.
- La disciplina delle pratiche commerciali scorrette si applica a ogni comunicazione commerciale relativa alla promozione di un prodotto, anche se non integra un invito all'acquisto ai sensi del Codice del consumo; l'omissione di dettagli necessari a evitare il fraintendimento può quindi rendere decettiva anche una pubblicità priva di prezzo o di tutti gli elementi dell'invito all'acquisto.
- Le pratiche commerciali scorrette costituiscono illeciti di pericolo: l'accertamento non richiede la prova di un danno effettivo né è escluso dal ridotto numero di reclami, essendo sufficiente l'idoneità potenziale della condotta a incidere sulle decisioni economiche dei consumatori. La quantificazione della sanzione resta rimessa all'autorità, salvo che emerga un concreto cattivo esercizio del potere.
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