Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32744/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che ne aveva confermato la responsabilità per un furto in concorso. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valorizzato le dichiarazioni di un coimputato reo confesso, il quale aveva affermato di essere l'autore esclusivo del furto e di aver incontrato casualmente il ricorrente sul posto, invitandolo ad allontanarsi. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità e delle attenuanti generiche, invocando gli artt. 62 n. 4 e 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e generici: quanto alla responsabilità, la motivazione d'appello era logica e coerente nel valorizzare il verbale di arresto della polizia giudiziaria, atto fidefaciente, incompatibile con la versione scagionante del coimputato; quanto al trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti era adeguatamente motivato in ragione della non particolare tenuità del danno, del pregiudizio ulteriore arrecato alla persona offesa e dei numerosi precedenti penali dell'imputato, sicché il ricorso mirava in sostanza a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure non si confrontavano davvero con la motivazione della sentenza di appello, erano prive di specificità e sostanzialmente assertive, e pretendevano una nuova lettura del fatto e delle prove. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La tenuità del danno non è riconoscibile quando il bene sottratto era comunque funzionale e quando dall'azione criminosa derivano ulteriori pregiudizi per la persona offesa, da valutare complessivamente.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi apprezzabili; non è sufficiente il solo dato della scelta del rito o dello stato di incensuratezza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 133 c.p.

    Per il giudizio sulle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto decisivo, ad esempio la personalità dell'imputato o l'entità e le modalità del fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • Il vizio motivazionale non può essere utilmente dedotto in modo generico o assertivo: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La dichiarazione di un coimputato o di un correo non impone di per sé l'assoluzione se il giudice di merito espone una motivazione logica che spiega perché tale versione è incompatibile con gli altri dati processuali attendibili.
  • Ai fini dell'art. 62 n. 4 c.p. il danno va valutato in termini complessivi, considerando non solo il valore intrinseco del bene, ma anche gli ulteriori pregiudizi cagionati alla persona offesa dalla condotta criminosa.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice individui elementi negativi significativi, anche uno solo, purché decisivo, e non è necessario dare conto analitico di tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa.
  • La scelta del rito abbreviato, da sola, non costituisce elemento sufficiente per riconoscere le attenuanti generiche.
  • In presenza di numerosi precedenti penali e di una personalità ritenuta inaffidabile, il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato senza necessità di ulteriori approfondimenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.