Ordinanza n. 2202/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, n. 2357/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto n. 2357/2024, che aveva annullato una cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare latte per la campagna 2014-2015
Esito
La controversia
AGEA ha impugnato la sentenza del TAR Veneto, deducendo, tra l’altro, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dell’appello proposto contro la sentenza del TAR Lazio n. 8244/2024. Quest’ultima aveva annullato il presupposto atto di prelievo relativo alle quote latte della campagna 2014-2015, ritenendo erronea la determinazione delle quote alla luce della normativa comunitaria. Anche AVEPA ha proposto ricorso incidentale. La cartella di pagamento, emessa da ADER per conto di AGEA su incarico di AVEPA, riguardava un importo complessivo di Euro 17.336,66. L’appello contro la sentenza del TAR Lazio era pendente innanzi al Consiglio di Stato, con udienza pubblica fissata per il 23 aprile 2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito gli appelli principale e incidentale. Ha rilevato che l’esito del giudizio di appello relativo alla sentenza del TAR Lazio n. 8244/2024 è determinante per la sorte del presente gravame, poiché tale sentenza riguarda l’atto presupposto di prelievo sul quale si fonda il ruolo da cui deriva la cartella di pagamento impugnata. Ritenendo opportuno, se non necessario, attendere il deposito della decisione nella causa presupposta e ravvisando un caso eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., ha rinviato la trattazione del merito all’udienza pubblica del 5 novembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sull’annullamento della cartella né sulle censure degli appellanti.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Consente il rinvio della trattazione quando ricorrono circostanze eccezionali; il Collegio lo ha ritenuto applicabile per attendere la decisione sul giudizio presupposto determinante per la causa.
art. 295 c.p.c.
È stato richiamato da AGEA quale fondamento della sospensione che, secondo l’appellante, il TAR Veneto avrebbe dovuto disporre in attesa della definizione del giudizio sull’atto presupposto.
Massime di principio
- Quando la legittimità di una cartella di pagamento dipende da un atto amministrativo presupposto oggetto di un distinto giudizio, l’esito del giudizio sul presupposto può risultare determinante per la decisione dell’impugnazione della cartella.
- In presenza di un giudizio presupposto pendente in appello e rilevante per la sorte della controversia, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione del merito a una data successiva al deposito della relativa sentenza, ravvisando un caso eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
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