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Ordinanza

Ordinanza n. 2202/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, n. 2357/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501663

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto n. 2357/2024, che aveva annullato una cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare latte per la campagna 2014-2015

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

AGEA ha impugnato la sentenza del TAR Veneto, deducendo, tra l’altro, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dell’appello proposto contro la sentenza del TAR Lazio n. 8244/2024. Quest’ultima aveva annullato il presupposto atto di prelievo relativo alle quote latte della campagna 2014-2015, ritenendo erronea la determinazione delle quote alla luce della normativa comunitaria. Anche AVEPA ha proposto ricorso incidentale. La cartella di pagamento, emessa da ADER per conto di AGEA su incarico di AVEPA, riguardava un importo complessivo di Euro 17.336,66. L’appello contro la sentenza del TAR Lazio era pendente innanzi al Consiglio di Stato, con udienza pubblica fissata per il 23 aprile 2026.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito gli appelli principale e incidentale. Ha rilevato che l’esito del giudizio di appello relativo alla sentenza del TAR Lazio n. 8244/2024 è determinante per la sorte del presente gravame, poiché tale sentenza riguarda l’atto presupposto di prelievo sul quale si fonda il ruolo da cui deriva la cartella di pagamento impugnata. Ritenendo opportuno, se non necessario, attendere il deposito della decisione nella causa presupposta e ravvisando un caso eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., ha rinviato la trattazione del merito all’udienza pubblica del 5 novembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sull’annullamento della cartella né sulle censure degli appellanti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Consente il rinvio della trattazione quando ricorrono circostanze eccezionali; il Collegio lo ha ritenuto applicabile per attendere la decisione sul giudizio presupposto determinante per la causa.

  • art. 295 c.p.c.

    È stato richiamato da AGEA quale fondamento della sospensione che, secondo l’appellante, il TAR Veneto avrebbe dovuto disporre in attesa della definizione del giudizio sull’atto presupposto.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di una cartella di pagamento dipende da un atto amministrativo presupposto oggetto di un distinto giudizio, l’esito del giudizio sul presupposto può risultare determinante per la decisione dell’impugnazione della cartella.
  • In presenza di un giudizio presupposto pendente in appello e rilevante per la sorte della controversia, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione del merito a una data successiva al deposito della relativa sentenza, ravvisando un caso eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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