Sentenza del 01/08/2016 n. 190 - Comm. Trib. Prov. Cremona
Misure cautelari - Autorizzazione iscrizione di ipoteca sui beni immobili - Presupposti - Periculum in mora - Prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta cautelare non può essere accolta in assenza di una prova concreta del rischio di dispersione patrimoniale. La sola sproporzione tra debito tributario e consistenza del patrimonio non dimostra il periculum in mora.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la sussistenza del periculum in mora, ossia del fondato timore che il debitore potesse disperdere o sottrarre il proprio patrimonio, rendendo più difficile la riscossione del credito tributario. Secondo il principio affermato, l'Ufficio deve fornire elementi obiettivi e concreti dai quali risulti che il contribuente abbia già posto in essere, oppure stia per porre in essere, atti o comportamenti idonei a depauperare il patrimonio. Non è sufficiente il generico richiamo alla sproporzione tra l'importo del credito erariale e il valore delle garanzie patrimoniali del debitore.
Massime di principio
- Per autorizzare l'iscrizione cautelare di ipoteca non basta dimostrare l'esistenza di un debito tributario: occorre provare anche un concreto e attuale rischio per la futura riscossione.
- L'onere della prova del periculum in mora grava sull'Amministrazione finanziaria, che deve indicare fatti specifici, documentati e obiettivi.
- La mera sproporzione tra il credito tributario e il patrimonio del debitore costituisce, da sola, un elemento generico e insufficiente.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare la misura evidenziando l'assenza di atti di vendita, trasferimenti, donazioni, intestazioni fittizie o altri comportamenti concretamente diretti a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale.
Testo integrale
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