Sentenza del 04/06/2019 n. 15194 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che aveva annullato la rettifica doganale. La merce era stata dichiarata alla voce NC 0703 90 00 80, relativa a porri e altri ortaggi agliacei, con dazio del 6,9%, mentre l'Ufficio l'aveva riclassificata alla voce NC 0703 20 00 00, relativa all'aglio, con dazio del 9,6% e un dazio specifico di 1.200 euro per tonnellata, sulla base di analisi di laboratorio che l'avevano identificata come aglio comune (Allium sativum). La contribuente sosteneva che si trattasse di aglio monobulbo, con caratteristiche morfologiche diverse, e contestava sia la procedura sia la validità probatoria delle analisi eseguite senza contraddittorio immediato. L'Agenzia denunciava, tra l'altro, la violazione delle regole sul procedimento di accertamento doganale e l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha stabilito che l'Autorità doganale può effettuare analisi di laboratorio anche senza la presenza immediata dell'importatore, purché l'interessato possa successivamente contestarne gli esiti e attivare le procedure di controvisita, perizia e risoluzione della controversia previste dalla normativa doganale. Nel caso concreto, il contraddittorio è stato ritenuto rispettato, poiché la contribuente aveva contestato le analisi, prodotto documentazione tecnica e avuto accesso alle procedure previste, senza però chiedere una nuova controvisita o l'intervento di periti. La Corte ha inoltre ritenuto apparente e radicalmente insufficiente la motivazione della CTR, che non aveva esaminato le caratteristiche della merce né applicato le regole unionali di classificazione tariffaria. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, restando le relative questioni riproponibili davanti al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 8
L'Autorità doganale può accertare la natura o la composizione delle merci anche mediante esami di laboratorio.
La dogana può ricorrere ad analisi tecniche, anche affidandole a un organismo specializzato, per determinare la corretta classificazione tariffaria della merce.
D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 61, 65 e 66 (Testo unico delle leggi doganali)
La procedura consente la contestazione degli esiti, la controvisita, l'intervento di periti e la richiesta di risoluzione della controversia.
Il contraddittorio non richiede necessariamente la partecipazione dell'importatore al momento iniziale delle analisi; è sufficiente che siano concretamente disponibili successive forme di contestazione e verifica tecnica.
Art. 132 c.p.c.
La sentenza deve essere corredata da una motivazione effettiva.
Una decisione che si limiti ad affermare la correttezza della classificazione senza esaminare le caratteristiche della merce e le regole tariffarie presenta una motivazione apparente e può essere cassata.
D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2
Il giudice tributario deve accertare il rapporto tributario sostanziale e non può fondare la decisione su una motivazione meramente apodittica.
Art. 360 c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione, tra l'altro, la violazione o falsa applicazione di legge, la motivazione apparente e l'omesso esame di fatti decisivi.
Regole unionali di interpretazione della nomenclatura combinata
La classificazione tariffaria deve essere effettuata considerando le caratteristiche oggettive ed essenziali della merce e applicando le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata.
Art. 220 del Codice doganale comunitario
L'eventuale esimente per mancata contabilizzazione dei dazi può essere valutata solo dopo l'esame della corretta classificazione e delle condizioni concrete previste dalla norma; la questione è rimasta assorbita e potrà essere riproposta davanti al giudice del rinvio.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6
Le questioni relative all'elemento soggettivo e alle cause di non punibilità o esenzione dalle sanzioni sono state ritenute assorbite e potranno essere esaminate nel giudizio di rinvio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
La possibile inapplicabilità delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza è una questione demandata al giudice del rinvio.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
I principi di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente non sono stati decisi nel merito, essendo la relativa questione rimasta assorbita.
Art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia può essere riproposta davanti al giudice del rinvio, se ne ricorrono i presupposti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
A seguito dell'inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, la contribuente è stata tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.
Massime di principio
- In materia doganale, le analisi effettuate dall'Ufficio senza la partecipazione immediata dell'importatore non sono automaticamente inutilizzabili: assumono rilievo se l'interessato ha avuto una concreta possibilità successiva di contestarle e di chiedere controvisita o perizia.
- Il contribuente che intende contestare un'analisi doganale dovrebbe utilizzare tempestivamente gli strumenti procedurali previsti, documentando le proprie osservazioni tecniche e chiedendo, ove necessario, una controvisita o l'intervento di periti.
- La classificazione tariffaria deve basarsi sulle caratteristiche oggettive ed essenziali della merce, supportate da prove tecniche attendibili, e non può essere decisa con una motivazione generica o meramente assertiva.
- Il giudice tributario deve confrontare le analisi dell'Amministrazione con quelle prodotte dal contribuente, esaminare la natura concreta del prodotto e applicare le regole unionali della nomenclatura combinata.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva dell'Amministrazione sul dazio: comporta la rinnovazione del giudizio, nel quale il giudice del rinvio dovrà decidere nuovamente la corretta classificazione e le questioni rimaste assorbite.
- Le eccezioni relative all'affidamento, alla buona fede, all'errore non imputabile e all'esenzione dai dazi o dalle sanzioni devono essere valutate dopo aver definito la classificazione tariffaria e accertato le circostanze concrete.
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