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Ordinanza

Ordinanza n. 1082/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, 12 gennaio 2026, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di collocamento in congedo per non ammissione in servizio permanente al termine della ferma volontaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato il provvedimento con cui il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ne ha disposto il collocamento in congedo per non ammissione in servizio permanente. Il TAR Lazio ha respinto la domanda cautelare; l'interessato ha proposto appello cautelare. Dal testo emergono contestazioni riferite alla valutazione negativa di meritevolezza, fondata su diverse voci negative contenute in due valutazioni caratteristiche, su un rendimento ritenuto non sempre adeguato per circa otto mesi complessivi nell'arco del quadriennio, su un periodo di assenze per licenza di convalescenza pari a tredici mesi e su due sanzioni disciplinari di corpo. Sono stati inoltre richiamati atti impugnati solo in parte in sede giurisdizionale o amministrativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e confermato la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Ha ritenuto che il giudizio di meritevolezza previsto dall'art. 948 c.m. per l'ammissione in servizio permanente abbia natura ampiamente discrezionale e sia orientato alla tutela dell'interesse pubblico a far transitare soltanto militari dotati di piena e sicura affidabilità e di significative qualità umane e professionali. Il giudizio può essere negativo anche quando il rendimento complessivo sia medio o sufficiente, se emergano carenze sotto altri profili. Nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta congrua perché collegata alle valutazioni caratteristiche negative, al rendimento non sempre adeguato e alle due sanzioni disciplinari di corpo. Gli atti richiamati dall'amministrazione, anche se impugnati e non tutti contestati, potevano essere considerati poiché la loro esecutività non era stata sospesa. Nel bilanciamento cautelare è stato ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla selezione di militari di comprovata affidabilità rispetto all'interesse privato all'ammissione in servizio permanente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 948 c.m.

    Il giudizio di meritevolezza per l'ammissione in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri ha natura ampiamente discrezionale ed è finalizzato a selezionare militari che offrano pieno e sicuro affidamento e presentino significative qualità umane e professionali.

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale dell'appello cautelare, deciso dal Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato ai fini dell'oscuramento delle generalità dell'appellante.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il giudizio di meritevolezza richiesto per l'ammissione di un militare in servizio permanente è espressione di ampia discrezionalità amministrativa ed è volto a garantire il transito soltanto di soggetti che offrano pieno e sicuro affidamento e dimostrino qualità umane e professionali significative.
  • L'ammissione in servizio permanente può essere negata anche a un militare con rendimento medio o sufficiente quando emergano carenze apprezzabili in altri profili della valutazione complessiva, comprese valutazioni caratteristiche negative e sanzioni disciplinari.
  • Gli atti amministrativi richiamati nella formulazione del giudizio di meritevolezza possono essere valutati dall'amministrazione finché la loro esecutività non sia stata sospesa, anche se siano stati impugnati in sede giurisdizionale o amministrativa.
  • Nella fase cautelare, l'interesse pubblico alla selezione di militari di comprovata affidabilità può prevalere sull'interesse individuale all'ammissione in servizio permanente, quando il giudizio negativo sia adeguatamente motivato e sorretto da elementi valutativi plurimi.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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