Ordinanza n. 8622/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della nota provvedimento prot. n. 0672752 del 20 dicembre 2024, a firma del Dirigente II fascia del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità e delle Foreste avente ad oggetto “Richiesta di riconoscimento della I.G.P. “Bergamotto di Reggio Calabria” ai sensi del Reg. (UE) 2024/1143 e del decreto 14 ottobre 2013 - Convocazione della riunione di pubblico accertamento, con la quale veniva comunicato al comitato spontaneo di scopo per il rilascio dell’I.G.P. che a seguito della ricezione dell’istanza di riconoscimento del nome “Bergamotto di Reggio Calabria” come indicazione Geografica Protetta presentata dal Comitato Promotore per il “Bergamotto di Reggio Calabria I.G.P.” e la sua Tutela e Valorizzazione (A.T.S.), ed a seguito dell’istruttoria svolta dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste era “stata redatta una proposta di disciplinare di produzione della I.G.P. “Bergamotto di Reggio Calabria” di cui verrà data lettura in sede di riunione di pubblico accertamento, fissata per il giorno 28 gennaio 2025 alle ore 11,30 presso la Sala Verde al piano terra della Sede della Giunta Regionale, denominata Jole Santelli, Contrada Germaneto di Catanzaro”, con dichiarato scopo che detta riunione veniva indetta per “permettere al Ministero di verificare la rispondenza della disciplina proposta ai metodi leali e costanti previsti dal regolamento (UE) n. 2024/1143”; nota di cui il Consorzio di tutela del Bergamotto odierno ricorrente ha avuto conoscenza a seguito di articolo di stampa apparso su un quotidiano locale “Gazzetta del Sud” in data 20 gennaio 2025; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli qui impugnati, relativo al procedimento istruttorio avviato dal Ministero per il riconoscimento dell’I.G.P. del bergamotto, ancorché incolpevolmente sconosciuto al ricorrente, in quanto diretto ad impedire allo stesso Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria di poter conseguire il completamento dell’ “Istruttoria relativa alla modifica del Disciplinare della D.O.P. “Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale”, che ricomprende tra le modifiche richieste sia l’allargamento della tutela al frutto di bergamotto di Reggio Calabria sia altre modifiche sostanziali del Disciplinare ritenute vitali che ne impediscono, oggi, se non istruite e recepite urgentemente la funzionalità dello stesso Consorzio con l’impossibilità alla certificazione di prodotto - olio essenziale secondo i nuovi parametri chimico fisici e organolettici stabiliti dalla norma UNI -ISO 3520, ”; - del Disciplinare relativo alla richiesta di riconoscimento dell’I.G.P. del bergamotto, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 15 dicembre 2025: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della Domanda di registrazione (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2025) dell’indicazione geografica protetta “Bergamotto di Reggio Calabria“ ed il Disciplinare di produzione presentati dal “Comitato promotore per il Bergamotto di Reggio Calabria Igp” e la sua Tutela e Valorizzazione (A.T.S.) per la registrazione della Indicazione geografica protetta “Bergamotto di Reggio Calabria”, a seguito della riunione di pubblico accertamento, tenutasi il giorno 28 gennaio 2025 presso la sede della Giunta regionale della Calabria, ed in esito all’istruttoria svolta dal Ministero dell’Agricoltura in ottemperanza della sentenza n. 5904/2025 resa dal T.A.R. Lazio, Sezione IV quater; - della nota avente ad oggetto “Comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 - Chiusura del procedimento relativo alla modifica del disciplinare della DOP “Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale”, con la quale il M.A.S.A.F., in data 7 ottobre 2025, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 5904/2025 pubblicata il 24 marzo 2025, resa dal T.A.R. Lazio, Sezione IV quater, comunicava al Consorzio che, in esito all’istruttoria svolta, il numero delle aziende ritenute validamente aderenti allo stesso, alla data di presentazione della domanda di modifica del disciplinare della D.O.P. per l’inclusione del frutto fresco effettuata dal Consorzio (ossia 2 agosto 2023) erano 21, mentre quelle ritenute validamente aderenti al Comitato Promotore per il “Bergamotto di Reggio Calabria Igp” alla medesima data erano 25; - della nota sopra indicata anche nella parte in cui il Ministero comunicava, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, la conclusione del procedimento, avviato in esito alla suindicata pronuncia del T.A.R. Lazio, individuando il Comitato Promotore per il “Bergamotto di Reggio Calabria Igp” quale soggetto rappresentativo del maggior numero delle imprese aderenti rispetto alle altre associazioni alla predetta data, e ciò senza aver fornito elementi utili all’individuazione qualitativa dei soggetti aderenti al Comitato in relazione alle singole attività svolte, senza considerare le osservazioni del Consorzio in merito alle superfici coltivate del prezioso frutto e alle aree geografiche interessate alla coltivazione per come già risultanti dal disciplinare della D.O.P.; - del D.M. del Mi.P.A.A.F. 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l’attuazione del Regolamento (U.E.) 1151/2012 nella parte in cui all’art. 5 inserisce una previsione specifica non espressamente contenuta nel regolamento Europeo e non adeguatamente disciplinata; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto dal Consorzio odierno ricorrente, in quanto diretto a ledere la posizione del Consorzio di tutela del Bergamotto impedendo allo stesso di conseguire la richiesta “ modifica del Disciplinare della Denominazione di Origine Protetta “Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale”, al fine di tutelare il Bergamotto di Reggio Calabria e valorizzare globalmente non solo il frutto ed i suoi derivati, ma anche e soprattutto l’intera filiera di produzione e l’indotto che la stessa genera ed ha generato, così come richiesto con istanza del 2 agosto 2023; nonché per la condanna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116, c.p.a., previo accertamento del relativo diritto, all’accesso alla documentazione richiesta con istanza di accesso del 14 ottobre 2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 16 marzo 2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della nota del M.A.S.A.F. - PQA I - prot. uscita n. 0058310 del 06 febbraio 2026, avente ad oggetto “Procedura di registrazione dell’indicazione geografica protetta ‘Bergamotto di Reggio Calabria’ - comunicazione relativa alla chiusura della procedura nazionale di opposizione ai sensi dell’art. 10, par. 4, reg. (UE) 2024/1143 e dell’art. 10, c. 4, DM 14/10/2013”; - del provvedimento del M.A.S.A.F - PQA I - prot. uscita n. 0058665 del 6 febbraio 2026, recante “Decisione favorevole e presentazione della domanda di registrazione dell’IGP ‘Bergamotto di Reggio Calabria’ nella fase dell’Unione ai sensi dell’art. 10, par. 6, reg. (UE) 2024/1143”, con allegato disciplinare; - nonché, ove occorra, della pubblicazione in G.U. della proposta di disciplinare I.G.P. (G.U. Serie Generale n. 241 del 16/10/2025) e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi comprese le note e i verbali afferenti alla fase di opposizione nazionale, nonché gli atti con cui il M.A.S.A.F. ha ritenuto di applicare al procedimento il Regolamento (UE) 2024/1143 in luogo del Regolamento (UE) n. 1151/2012; e per la conseguente declaratoria di annullamento della chiusura della fase nazionale di opposizione e della decisione favorevole alla trasmissione della domanda I.G.P. “Bergamotto di Reggio Calabria” alla fase unionale; ed inibitoria della trasmissione e/o prosecuzione della domanda nella fase unionale, ovvero sospensione dei relativi effetti fino alla definizione del presente giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale diniego di accesso alla documentazione relativa al procedimento di riconoscimento dell'IGP "Bergamotto di Reggio Calabria" e alla chiusura del procedimento di modifica del disciplinare della DOP "Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale"
Esito
Favorevole al ricorrente (consorzio di tutela)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio principale, avente a oggetto l'opposizione del Consorzio al procedimento di riconoscimento dell'IGP "Bergamotto di Reggio Calabria", il Consorzio ha presentato il 14 ottobre 2025 un'istanza di accesso relativa, tra l'altro, ai nominativi delle imprese aderenti al Comitato promotore alla data della domanda, alle attività svolte, all'ubicazione e all'estensione dei terreni coltivati, alle conferme di adesione pervenute al Ministero e agli atti, verbali e documenti istruttori che avevano condotto alla chiusura del procedimento. A seguito della trasmissione soltanto parziale della documentazione, il Consorzio ha proposto istanza incidentale ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. Il Ministero ha eccepito la tardività dell'azione, sostenendo che il termine decorresse da una precedente comunicazione del 23 ottobre 2025, e ha contestato sia la sussistenza dei presupposti per l'accesso sia la corrispondenza tra la richiesta amministrativa e quella formulata in giudizio. Il Consorzio ha insistito per l'ostensione della documentazione non ancora esibita.
La decisione
Il TAR ha ritenuto rituale e tempestiva l'istanza, considerando quale dies a quo la comunicazione del parziale diniego del 4 dicembre 2025. Nel merito, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell'accesso difensivo, poiché la documentazione richiesta contiene elementi indispensabili per la difesa della posizione giuridica fatta valere nel giudizio principale. L'accesso deve riguardare tutti i documenti indicati nell'istanza del 14 ottobre 2025, limitatamente a quelli non già esibiti dall'Amministrazione, sia prima sia durante il giudizio. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'interesse conoscitivo era stato chiaramente circoscritto dalla parte ai documenti indicati nell'istanza originaria. L'istanza incidentale è stata quindi accolta e il Ministero è stato ordinato di provvedere all'ostensione entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza incidentale di accesso ai documenti
Consente di chiedere nel giudizio amministrativo la tutela dell'accesso mediante motivi aggiunti o istanza incidentale; l'istanza è stata ritenuta tempestiva con decorrenza dal parziale diniego del 4 dicembre 2025.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Fondano il diritto di accesso alla documentazione amministrativa; nel caso concreto ricorrevano i presupposti per l'ostensione dei documenti non ancora esibiti.
art. 24 Cost.
La conoscenza dei documenti è stata ritenuta strumentale e indispensabile alla difesa della posizione giuridica azionata nel giudizio principale.
Massime di principio
- L'istanza incidentale di accesso ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. è tempestiva se proposta entro il termine decorrente dalla comunicazione del parziale diniego dell'accesso, quando tale diniego costituisce l'atto lesivo della pretesa ostensiva.
- L'accesso difensivo costituisce una fattispecie autonoma, diretta alla cura e alla difesa di interessi giuridici, e può superare le ordinarie limitazioni all'accesso quando la conoscenza dei documenti sia strumentale, secondo una valutazione prognostica ex ante, all'acquisizione di elementi probatori per la tutela giudiziale.
- Quando i documenti richiesti riguardano elementi indispensabili per la difesa della posizione giuridica fatta valere nel processo, devono essere ostesi, salvo che siano già stati integralmente trasmessi dall'amministrazione; l'ordine giudiziale deve quindi essere circoscritto alla documentazione ancora non esibita.
- Nel giudizio sull'accesso difensivo, la domanda giudiziale può essere considerata correttamente delimitata quando la parte la riconduca ai documenti specificamente indicati nell'istanza amministrativa originaria, senza estenderla a richieste istruttorie ulteriori.
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