Cassazione Penale, Sentenza n. 27457/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Aosta aveva dichiarato inammissibile de plano l'istanza con cui la persona sottoposta a esecuzione chiedeva la sospensione di un ordine di esecuzione emesso dalla locale Procura. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'ordinanza impugnata aveva erroneamente ritenuto la domanda mera riproposizione di una richiesta già respinta, mentre il precedente provvedimento esecutivo riguardava un diverso ordine di esecuzione (n. 100/2025) e la decisione impugnata si riferiva a un ordine successivo (n. 143/2025) che inglobava sentenze diverse. Inoltre, si deduceva che la declaratoria di inammissibilità non poteva essere pronunciata de plano, perché erano stati allegati elementi di diversità, anche documentali, non esaminati prima, tra cui un programma terapeutico intervenuto con il SerD.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, c.p.p. consente l'inammissibilità de plano solo quando l'istanza sia mera riproposizione di una richiesta già rigettata, ma tale preclusione non opera se vengono dedotti fatti o questioni non esaminati nella precedente decisione. Nel caso concreto, la difesa aveva allegato nuovi elementi fattuali e documentali non oggetto della precedente valutazione, sicché il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto confrontarsi specificamente con tali allegazioni anziché limitarsi a un generico richiamo alla decisione precedente. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Aosta per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, c.p.p.
La norma consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile de plano l'istanza solo quando essa sia mera riproposizione di una richiesta già rigettata; la preclusione non opera se l'istante deduce fatti o questioni nuove rispetto alla precedente decisione.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamo finale all'obbligo di omettere generalità e altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, l'inammissibilità de plano dell'istanza per mera riproposizione di una domanda già respinta presuppone una piena identità tra la questione già decisa e quella nuovamente proposta.
- Se l'istante deduce fatti nuovi o produce documenti non valutati nel precedente giudizio esecutivo, il giudice non può limitarsi a un generico rinvio al provvedimento precedente, ma deve verificare e confutare specificamente la novità delle allegazioni.
- La diversa qualificazione o l'aggiornamento del titolo esecutivo, da soli, non escludono né impongono automaticamente la riproposizione: ciò che rileva è la reale identità o diversità del thema decidendum e del materiale fattuale dedotto.
- L'uso della declaratoria di inammissibilità de plano in sede esecutiva è un potere eccezionale e deve essere esercitato con cautela, in presenza di una preclusione effettiva e già maturata allo stato degli atti.
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