Sentenza n. 49/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza in data 30 dicembre 2022, n. 1938.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo del Tribunale di Cosenza, recante condanna al pagamento di somme in favore della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, del decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza del 30 dicembre 2022, n. 1938, divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione e notificato all’amministrazione il 17 marzo 2023. Il titolo imponeva il pagamento di € 53.053,14, oltre interessi e spese della procedura. L’amministrazione si è costituita depositando una delibera di liquidazione, ma non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l’effettiva corresponsione delle somme, nonostante i rinvii della trattazione e la contestazione della ricorrente. È stato inoltre chiesto il rimborso delle spese esecutive sostenute dopo l’emissione del decreto, ma non ne è stata fornita prova.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’amministrazione era obbligata a dare integrale esecuzione al titolo giudiziale passato in giudicato e che gravava su di essa l’onere di provare l’avvenuto adempimento. La mera produzione di una delibera di liquidazione non ha dimostrato il pagamento effettivo. Il Tribunale ha quindi ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di pagare, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, le somme dovute in base al decreto ingiuntivo, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. La richiesta relativa alle ulteriori spese esecutive successive al decreto ingiuntivo non è stata riconosciuta, poiché non ne è stata provata l’effettiva sostenibilità. In caso di inerzia, è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi 90 giorni decorrenti dall’istanza della ricorrente. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 2.852,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione integrale del giudicato e attribuiscono al giudice amministrativo il potere di ordinare l’adempimento, fissare un termine e nominare un Commissario ad acta in caso di inerzia.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, esercitati nella pronuncia mediante l’ordine di pagamento, la fissazione del termine e la nomina del Commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo giudiziale recante una condanna pecuniaria, l’amministrazione è tenuta a eseguire integralmente la pretesa creditoria, salvo detrarre le somme già effettivamente corrisposte.
- La produzione di un atto interno di liquidazione non dimostra l’adempimento del giudicato se l’amministrazione non prova l’effettivo pagamento delle somme dovute.
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta contestato dal creditore l’avvenuto pagamento, grava sull’amministrazione debitrice l’onere di dimostrare l’integrale esecuzione del titolo giudiziale.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per adempiere e nominare un Commissario ad acta, conferendogli il potere di provvedere in via sostitutiva e di corrispondere le spese liquidate nel giudizio.
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